fbpx

Flat tax incrementale: indicazioni per il modello redditi e per la rateizzazione

Circolare BFA24.025
Rif. Legge n. 197/2022; Istruzioni mod. REDDITI 2024 PF - Art. 1, Legge n. 197/2022; FAQ Agenzia Entrate 14.6.2024

Il tema della Flat tax incrementale introdotta dalla Finanziaria 2023 torna di attualità in questi giorni per due ragioni che interessano professionisti e imprese:

  • la compilazione nel modello Redditi 2024;
  • la possibilità di rateizzazione della tassa stessa così come definita dalla FAQ 14.6.2024 dell’Agenzia delle Entrate.

Disciplina della flat tax e modello dei redditi

La Flax tax incrementale, introdotta dalla Finanziaria 2023 è un’agevolazione prevista a favore delle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo, in base alla quale la quota di reddito incrementale viene tassata con un’imposta sostitutiva del 15%. Essa viene applicata sulla quota di reddito d’impresa o lavoro autonomo 2023 che eccede il reddito di riferimento.

I Soggetti

Possono usufruire del regime in oggetto (solo per il 2023) i seguenti soggetti:

  •  persone fisiche esercenti attività d’impresa, a prescindere dal regime contabile adottato;
  •  imprenditori agricoli individuali di cui agli artt. 56, comma 5 e 56-bis, TUIR limitatamente ai redditi d’impresa da indicare nel quadro RD del mod. REDDITI PF;
  • imprese familiari / aziende coniugali non gestite in forma societaria, limitatamente al titolare dell’impresa stessa;
  • lavoratori autonomi.

 

Sono esclusi dal regime in esame:

  • i redditi prodotti dalle società di persone / capitali “trasparenti” imputati ai soci.

Merita evidenziare che:

– in caso di imprenditori individuali / lavoratori autonomi con una partecipazione nelle predette società l’agevolazione in esame opera con riferimento al reddito d’impresa derivante dall’impresa individuale / reddito di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, TUIR;

– la partecipazione in una società di persone / capitali rileva se detenuta dall’imprenditore individuale nell’ambito dell’attività d’impresa previa iscrizione della stessa nell’inventario redatto ai sensi dell’art. 2217, C.c. / registro degli acquisti. In tal caso la quota di reddito / perdita della società di persone imputata all’imprenditore / il dividendo conseguito in qualità di socio di società di capitali costituiscono componenti del reddito d’impresa dell’imprenditore stesso;

  • i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata imputati ai singoli associati;
  • i contribuenti forfetari, fatto salvo il caso di fuoriuscita dal regime nel 2023 per il superamento del limite dei ricavi / compensi di € 100.000 nel corso dell’anno. Diversamente, l’applicazione del regime in esame non è preclusa nel caso in cui in uno / più anni del triennio 2020-2022 il contribuente abbia adottato il regime forfetario / dei minimi. In tal caso il relativo reddito (desumibile dal quadro LM) va considerato per la verifica del maggior reddito del triennio;
  • i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2023, considerata l’impossibilità di determinare l’incremento reddituale in assenza dei dati relativi al triennio precedente.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che non è necessario che l’attività sia stata esercitata per l’intero triennio 2020-2022, ritenendo che:

  • possono accedere all’agevolazione in esame i soggetti che hanno esercitato l’attività per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento;
  • in caso di inizio dell’attività successivamente all’1.1.2020, il raffronto per individuare il maggior reddito va fatto:

– ragguagliando all’intero anno il reddito derivante dall’attività esercitata per una frazione dell’anno;

– confrontando il predetto dato con i redditi del triennio.

Il calcolo della Flat tax

Per determinare la quota assoggettata alla “Flat tax incrementale” è necessario:

  1. individuare i redditi dichiarati nel 2020, 2021 e 2022;
  2. individuare il reddito più elevato dichiarato nel triennio 2020-2022 e maggiorare tale importo della franchigia del 5%;
  3. calcolare la differenza tra il reddito 2023 e il maggior reddito incrementato.

Sul punto l’Agenzia nella citata Circolare n. 18/E precisa che:

  • per la verifica del maggior reddito del triennio 2020-2022 e della comparazione di quest’ultimo con il reddito 2023 va fatto riferimento al reddito dichiarato al netto delle perdite pregresse. A tal fine rileva quanto indicato nel mod. REDDITI PF nei quadri RE, LM, RF, RG e RD;
  •  il reddito da confrontare è quello relativo alle sole attività d’impresa / lavoro autonomo (non assume rilevanza il reddito complessivo);
  • in caso di reddito negativo, la perdita è irrilevante e quindi, in presenza di un parametro di confronto rispetto al 2023 negativo, l’intero reddito 2023 risulta agevolato (nel limite massimo di € 40.000).

La differenza tra reddito 2023 e maggior reddito incrementato, nel limite di € 40.000, costituisce la quota di reddito assoggettabile all’imposta sostitutiva del 15%.

La quota di reddito non soggetta ad imposta sostitutiva confluisce nel reddito complessivo da assoggettare ordinariamente a IRPEF e relative addizionali (tassazione progressiva).

Inoltre:

  • la quota di reddito assoggettata alla “Flat tax incrementale” è esclusa dalla base di calcolo per l’individuazione delle aliquote progressive da applicare all’eventuale quota di reddito tassato ordinariamente;
  • la quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva rileva ai fini del riconoscimento della spettanza / determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, spettanti al contribuente;
  • ai fini del calcolo dell’acconto IRPEF / addizionali 2024 va assunta come base imponibile “quella che si sarebbe determinata utilizzando le aliquote ordinarie IRPEF”. Ciò comporta la riliquidazione dell’IRPEF 2023 finalizzata alla determinazione dell’acconto 2024.

 

Con riferimento all’impresa familiare / azienda coniugale nella Circolare n. 18/E è precisato che:

  • l’incremento di reddito va calcolato considerando l’intero reddito 2023 conseguito dall’impresa (comprensivo della quota attribuita al collaboratore familiare / coniuge) rispetto al maggior reddito conseguito dalla stessa nel triennio 2020-2022;
  • l’imposta sostitutiva trova applicazione soltanto con riferimento alla quota di reddito attribuita al titolare.

 

Esempio

 

Reddito:

2023    € 100.000

2022    €   80.000

2021     €   70.000

2020    €   60.000

La base imponibile della tassa si determina così:
Reddito 2023                                                          euro     100.000
Maggior reddito del triennio                                 euro    80.000
Franchigia 5% del reddito 2022 (80.000×5%)     euro   4000
Maggior reddito incrementato                              euro   84.000
Incremento reddituale lordo                                 euro   16.000
La base imponibile della tassa è di 16.000 euro e l’imposta sostitutiva pari a 15%x16.000 quindi 2400 euro.

La rateizzazione della flat tax

L’Agenzia delle Entrate, è recentemente intervenuta introducendo la possibilità di rateizzazione della flat tax. In particolare l’imposta sostitutiva del 15% può essere versata in forma rateale, analogamente a quanto previsto per le imposte sui redditi e va versata con il mod. F24, utilizzando il codice tributo 1731.

L’Agenzia delle Entrate, all’interno della FAQ 14.6.2024, ha evidenziato innanzitutto che, ancorché i commi 55, 56 e 57 dell’art. 1 della citata Legge n. 197/2022 istitutivi della flat tax incrementale non contengano alcun rinvio ai termini e alle modalità di versamento previsti per le imposte sui redditi, il rinvio deve essere ritenuto sottinteso. Quindi anche per questa imposta sostitutiva il contribuente può:

  • usufruire della rateizzazione. A fronte di tale novità, la stessa Agenzia in data 18.6.2024 ha reso noto che nell’ambito del diagnostico di controllo del mod. F24 “è stato modificato il formalismo relativo alla rateazione per il codice tributo «1731» … per tenere conto dell’applicazione di tale istituto”. In caso di rateazione, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” va riportato il numero di rata in pagamento rispetto al numero totale di rate scelto (ad esempio, “0104”, “0204”, ecc.);
  • differire il versamento al 31.7.2024 con la maggiorazione dello 0,40% se soggetto no ISA”;
  • differire il versamento al 31.7.2024 senza maggiorazione se soggetto ISA / forfetario / minimo, come previsto nell’ambito delle disposizioni relative al Concordato Preventivo Biennale (CPB).

Inoltre è da tenere presente che nella bozza del Decreto correttivo del CPB di prossima emanazione è contenuto a favore dei predetti soggetti, il “differimento” del versamento al 30.8.2024 con la maggiorazione (+ 0,40%).

Ti è stato utile questo articolo? Condividilo

Articoli Correlati