Rif. Disegno di Legge Finanziaria 2025
Il disegno di legge di bilancio 2025 è stato presentato in Parlamento lo scorso 23 ottobre e si è avviato alla Camera dei Deputati per il percorso di approvazione.
Accanto alle misure riguardanti le detrazioni per gli interventi edilizi e le modifiche in ambito di scaglioni, aliquote IRPEF e detrazioni, la bozza presenta aggiornamenti su altri temi centrali.
Con la circolare in oggetto e con quella della settimana prossima esaminiamo nel dettaglio le ulteriori novità.
Web tax- Imposta cripto
Con la proposta di legge è prevista l’abolizione delle soglie di ricavi che limitivano l’applicazione della “web tax”. La stessa infatti era applicabile agli esercenti attività d’impresa che realizzavano congiuntamente (singolarmente / a livello di gruppo):
- ricavi complessivi almeno pari a € 750 milioni;
- ricavi da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a € 5,5 milioni. Adesso viene previsto che l’imposta sui servizi digitali sia dovuta dai soggetti esercenti attività d’impresa che realizzano in Italia ricavi derivanti dai seguenti servizi digitali:
– veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
– messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche per facilitare la fornitura diretta di beni / servizi;
– trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.
Cripto attività
È disposto l’aumento dell’imposta sostitutiva dal 26% al 42% applicabile alle plusvalenze / altri proventi realizzati dall’1.1.2025 mediante rimborso / cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto – attività non inferiori complessivamente a € 2.000 nel periodo d’imposta.
Terreni e partecipazioni
È introdotta a regime la rideterminazione del costo d’acquisto di:
- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto), anche negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.
I terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell’1.1 di ciascun anno, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.11 del medesimo anno, il termine entro il quale provvedere:
- alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell’imposta sostitutiva pari al 16% (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.
Infine ricordiamo che le disposizioni sopra riportate e riguardanti la rivalutazione delle partecipazioni non sono applicabili ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze realizzate da società / enti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.
Gestione telematica corrispettivi - Tracciabilità spese di rappresentanza
Allo scoppo di far emergere in modo puntuale l’eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi, è previsto che il Registratore telematico (RT) deve garantire, oltre all’inalterabilità e sicurezza dei dati, anche la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.
A tal fine lo strumento (hardware / software) tramite il quale sono accettati i pagamenti elettronici deve essere sempre collegato al RT mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi e dei pagamenti elettronici giornalieri.
Inoltre, sono introdotte le seguenti specifiche sanzioni:
- € 100 (nel limite di € 1.000 per trimestre) in caso di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei predetti pagamenti elettronici, senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico;
- da € 1.000 a € 4.000 in caso di mancato collegamento del RT agli strumenti di pagamento elettronico.
Ricordiamo infine che le novità in esame sono applicabili dall’1.1.2026.
Spese di trasferta e rappresentanza
Dal 2025 la non tassazione / deducibilità delle seguenti spese è subordinata al pagamento con modalità tracciate (versamento bancario / postale, carte di debito / credito e prepagate, assegni bancari / circolari):
- rimborso spese trasferte / missioni fuori dal territorio comunale, quali vitto, alloggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92, di lavoratori dipendenti;
- spese prestazioni alberghiere / somministrazione di alimenti / bevande / viaggi e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92, addebitate analiticamente al cliente, nonchè rimborso analitico delle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi;
- spese vitto / alloggio, nonchè rimborso analitico spese di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi;
- spese di rappresentanza.
Le nuove disposizioni sono applicabili anche ai fini IRAP.
Merita evidenziare che rientrano tra i predetti autoservizi pubblici non di linea quelli che nel contempo:
- provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa al trasporto pubblico;
- vengono effettuati a richiesta dei trasportati / trasportato, in modo non continuativo / periodico (servizio taxi e di noleggio con conducente).
Telelavoro - Retribuzioni convenzionali
Nel periodo 1.1.2024 e fino all’entrata in vigore del Protocollo di modifica dell’accordo Italia – Svizzera del 23.12.2020, i lavoratori frontalieri, ossia i soggetti:
- fiscalmente residenti in un Comune il cui territorio si trova, in tutto o in parte, nella zona di 20 Km dal confine con l’altro Stato;
- esercenti un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato per un datore di lavoro residente / una stabile organizzazione / base fissa di tale altro Stato;
- che rientrano, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza;
possono svolgere fino al 25% dell’attività di lavoro in modalità telelavoro, presso il domicilio nello Stato di residenza, fino ad un massimo del 25% del tempo di lavoro, senza perdere lo status di lavoratore frontaliere.
Ai fini dell’imposizione della retribuzione nello Stato in cui l’attività è svolta, l’attività in modalità telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza è considerata effettuata nell’altro Stato presso il datore di lavoro fino ad un massimo del 25% del tempo di lavoro.
Retribuzioni convenzionali
Il disegno legge stabilisce che l’art. 51, TUIR, che prevede la determinazione in base alle retribuzioni convenzionali del reddito di lavoro dipendente, è applicabile anche ai redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell’arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per più di 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.