Rif. Finanziaria 2025 - Art. 11, 13, 15, TUIR
Con il disegno di legge della Finanziaria 2025 vengono confermate le modifiche alla tassazione IRPEF, le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e assimilato previsti per il 2024. La manovra vuole rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale e contributivo.
La norma introduce anche nuove limitazioni tra cui segnaliamo:
- Quelle per la detrazione delle spese sostenute dai soggetti con reddito complessivo superiore a € 75.000, ma con vantaggi che crescono in base al numero dei figli.
- Quelle per i figli fiscalmente a carico, riconosciuta fino all’età di 30 anni degli stessi.
Modifiche di Scaglioni Aliquote e Detrazioni Irpef
La Manovra interviene sulle disposizioni del TUIR con particolare riferimento:
- agli scaglioni di reddito e le relative aliquote;
- alla misura delle detrazioni spettanti sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
La Finanziaria quindi conferma la riduzione a tre aliquote e la rende strutturale.
2022 – 2023 | |
Fino a € 15.000: |
23% |
Oltre € 15.000 fino a € 28.000: |
25% |
Oltre € 28.000 fino a € 50.000 |
35% |
Oltre € 50.000 |
43% |
2024 – 2025 | |
Fino a € 15.000: |
23% |
Oltre € 15.000 fino a € 28.000: |
“ |
Oltre € 28.000 fino a € 50.000 |
35% |
Oltre € 50.000 |
43% |
Detrazioni lavoro dipendente
Dal 2022 al 2023
- Reddito non superiore a € 15.000: € 1.880
- Reddito superiore a € 15.000 ma non a € 28.000: € 1.190+€ 1.190 x [(28.000 – reddito complessivo) / 13.000]
- Reddito superiore a € 28.000 ma non a € 50.000: € 1.910 x [(50.000 – reddito complessivo) / 22.000)]
Dal 2024 al 2025
- Reddito non superiore a € 15.000: € 1.955
- Reddito superiore a € 15.000 ma non a € 28.000: € 1.190+€ 1.190 x [(28.000 – reddito complessivo) / 13.000]
- Reddito superiore a € 28.000 ma non a € 50.000: € 1.910 x [(50.000 – reddito complessivo) / 22.000)]
Trattamento integrativo - Ulteriore Detrazione
Per quanto riguarda il trattamento integrativo di cui all’art. 1, comma 1, DL n. 3/2020, cioè il “Bonus IRPEF”, riconosciuto nella misura di € 1.200, il Legislatore prevede che nel 2025 sarà destinato a quei lavoratori dipendenti o percettori di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente:
- con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
- la cui Irpef a debito sui redditi da lavoro dipendente sia superiore alla detrazione per tipologia di reddito prevista dal TUIR per gli stessi redditi da dipendente.
Inoltre, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49, TUIR con reddito complessivo non superiore a € 20.000 è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito, ossia un “nuovo trattamento integrativo”, di ammontare pari all’importo risultante applicando al reddito di lavoro dipendente le seguenti percentuali.
Reddito da lavoro dipendente |
% del R.l.d. |
Fino a € 8.500 |
0 7,1% |
Oltre € 8.500 fino a € 15.000 |
5,3% |
Oltre € 15.000 e fino a € 20.000 |
4,8% |
Rileva poi anche la quota di reddito non tassata per i gli “impatriati”. Il reddito complessivo invece è determinato al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze.
Detrazione per reddito complessivo > di € 20.000 ma non > € 40.000)
A favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi quelli da pensione), con reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non a € 40.000 è riconosciuta un’ ulteriore detrazione dall’IRPEF lorda, rapportata al periodo di lavoro, di ammontare variabile in base al reddito complessivo, come indicato di seguito:
Reddito complessivo Ulteriore detrazione *
Oltre € 20.000 fino a € 32.000 = € 1.000
Oltre € 32.000 fino a € 40.000 = € 1.000 x [(40.000 – reddito complessivo) / 8.000]
* Da rapportare al periodo di lavoro.
Inoltre:
- la quota di reddito esente degli “impatriati” concorre all’ammontare sia del reddito complessivo che del reddito di lavoro dipendente;
- il reddito complessivo è determinato al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze.
Quadro delle detrazioni
La Finanziaria con il nuovo art. 16-ter, TUIR, apporta rilevanti modifiche:
- alla detraibilità degli oneri / spese in presenza di redditi superiori a € 75.000;
- alle detrazioni previste per i figli fiscalmente a carico.
Fermi restando i limiti massimi di spesa detraibile previsti per le specifiche tipologie di spesa / onere, è disposto che i soggetti con reddito complessivo superiore a € 75.000 possono detrarre dall’IRPEF lorda oneri e spese per un ammontare complessivo non superiore ad un limite variabile in base all’ammontare del reddito complessivo e alla presenza o meno di figli fiscalmente a carico.
Il calcolo del limite:
Ammontare massimo oneri / spese detraibili = Importo base x Coefficiente
Importo di base e coefficiente
Reddito complessivo | Importo base |
Oltre € 75.000 fino a € 100.000 | € 14.000 |
Oltre € 100.000 | € 8.000 |
Numero figli fiscalmente a carico | Coefficiente |
0 | 0,50 |
1 | 0,70% |
2 | 0,85% |
3 o più/ f. disabile | 1 |
Reddito complessivo | Numero figli
fiscalmente a carico |
Importo massimo detraibile |
Oltre € 75.000 (fino a 100.000) | 0 |
€ 7.000 |
1 |
€ 9.800 |
|
2 |
€ 11.900 |
|
3 o più / disabile |
€ 14.000 |
|
Oltre € 100.000 |
0 |
€ 4.000 |
1 |
€ 5.600 |
|
2 |
€ 6.800 |
|
3 o più / disabile |
€ 8.000 |
Dall’ammontare complessivo delle spese detraibili rimangono escluse:
- le spese sanitarie detraibili (per la parte eccedente la franchigia di € 129,11);
- gli interessi passivi / oneri accessori / quote di rivalutazione relativi a mutui agrari e mutui ipotecari per l’acquisto / costruzione dell’abitazione principale contratti fino al 31.12.2024;
- le rate delle spese sanitarie sostenute fino al 31.12.2024;
- le rate delle spese per interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR sostenute fino al 31.12.2024.
Ricordiamo infine che dall’1.3.2022, la detrazione IRPEF per i figli a carico è riconosciuta per i figli di età pari o superiore a 21 anni, in considerazione del fatto che fino a tale età è possibile fruire dell’Assegno Unico erogato dall’INPS.
Con la finanziaria è stato ora previsto che la detrazione per figli a carico:
- è riconosciuta per i figli “di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata”;
- non spetta ai contribuenti che non sono cittadini italiani / UE / SEE per i familiari residenti all’estero.