Rif. Legge n. 213/2023
Il 30 dicembre 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 213/2023 recante il “ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 “.
Il testo prevede misure di sostegno alle famiglie e a settori ritenuti sensibili come quello dell’energia, delle infrastrutture, dei trasporti, della sanità e della giustizia.
Oltre a confermare alcune previsioni già esistenti nel ddl, la legge contiene diverse novità fiscali raccolte nell’art. 1, composto da 561 commi e oggetto dell’approfondimento di oggi.
Fondo garanzia mutui prima casa - Welfare Aziendale
È confermata la proroga al 31.12.2024 del termine di cui all’art. 64, comma 3, DL n. 73/2021 per la presentazione della domanda per usufruire dell’aumento all’80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia “prima casa” (Legge n. 147/2013) per i finanziamenti superiori all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile (inclusivo degli oneri accessori) da parte delle giovani coppie / nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà di IACP, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.
Non sono state prorogate le agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000, ossia l’esonero dall’imposta di registro / imposte ipotecaria e catastale, ovvero il credito d’imposta per gli acquisti soggetti ad IVA (aliquota ridotta del 4%). A decorrere dall’1.1.2024 ai soggetti in esame saranno applicabili le consuete / ordinarie agevolazioni previste in caso di acquisto della “prima casa”.
È confermato che per il 2024, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti / servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a € 258.23 nel periodo d’imposta, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di € 1.000:
– il valore dei beni ceduti / servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
– le somme erogate / rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica / gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Il predetto limite è aumentato a € 2.000 (per il 2023 il limite era fissato a € 3.000) per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, TUIR (lavoratori con figli fiscalmente a carico).
Per l’operatività dell’aumento del limite a € 2.000 è necessario che il lavoratore dipendente dichiari al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.
Imposta sostitutiva - Canone Rai - Abolizione Aliquota IVA ridotta 5% - Aliquota 10% pellet
Imposta sostitutiva premi di produttività
È confermata per il 2024 la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva applicabile (Finanziaria 2016), salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24.4.2017). Tale previsione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell’anno precedente quello di percezione, a € 80.000.
Canone rai uso privato 2024
È confermata per il 2024 la riduzione da € 90 a € 70 del canone RAI per uso privato.
Abolizione aliquota iva ridotta 5% per alcuni beni
Intervenendo sulla Tabella A, Parte II-bis, DPR n. 633/72 nella quale sono elencati i beni soggetti all’aliquota IVA ridotta del 5%, è confermata la soppressione del:
- n. 1-quinquies) relativo a “prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile coppette mestruali”.
I citati prodotti sono ora soggetti all’aliquota IVA ridotta del 10%;
- n. 1-sexies) relativo a:
– “latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
– preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi,fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00);
– pannolini per bambini;
– seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli”.
Con riferimento ai predetti prodotti:
è disposta la riformulazione del n. 65) della Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 a seguito della quale risultano soggetti all’aliquota IVA ridotta del 10%:
– latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
– estratti di malto;
– preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso;
- nella Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 è inserito il nuovo n. 114-ter) ai sensi del quale i pannolini per bambini sono soggetti all’aliquota IVA ridotta del 10%;
- nulla è disposto per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, per i quali trova pertanto applicazione l’aliquota IVA ordinaria del 22%.
Aliquota iva ridotta 10% pellet
In sede di approvazione, è stata estesa ai mesi di gennaio e febbraio 2024 la riduzione dal 22% al 10% dell’aliquota IVA applicabile al pellet di cui al n. 98, Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 prevista dall’art. 1, Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023.
Rivalutazione terreni e partecipazioni - Ritenute bonifici spese recupero patrimonio edilizio - Ritenuta alla fonte agenti di assicurazione - Ivie e Ivafe - Diritti reali di godimento - cessione metalli preziosi
Rivalutazione terreni e partecipazioni
- È confermata la riproposizione della rideterminazione del costo d’acquisto di:
terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; - partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto), anche negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.
I terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell’1.1.2024, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
- È fissato al 30.6.2024 il termine entro il quale provvedere: alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell’imposta sostitutiva pari al 16% (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.
Ritenuta bonifici spese di recupero patrimonio edilizio / riqualificazione energetica
È confermato l’aumento dall’8% all’11% della ritenuta che banche / Poste sono tenute ad operare all’atto dell’accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l’ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico.
Detto aumento opera a decorrere dall’1.3.2024.
Con la modifica dell’art. 25-bis, comma 5, DPR n. 600/73, è confermata la soppressione dell’esenzione dall’applicazione della ritenuta a titolo d’acconto per le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
Pertanto, anche per tali provvigioni, dall’1.4.2024, è applicabile la ritenuta a titolo d’acconto del 23% sulla base imponibile pari al 50% (ovvero 20% se l’intermediario comunica al committente / preponente / mandante di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi).
Ritenuta alla fonte agenti di assicurazione
Con la modifica dell’art. 19, DL n. 201/2011:
- è confermato l’aumento dallo 0,76% all’1,06% dell’aliquota relativa all’IVIE;
- è confermata la fissazione nella misura del 4% annuo del valore effettivo dei prodotti finanziari dell’aliquota relativa all’IVAFE qualora gli stessi siano detenuti in Stati / territori con regime fiscale privilegiato individuati dal DM 4.5.99.
Diritti reali di godimento
È confermato che tra i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. h), TUIR, in aggiunta ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto su immobili, sono ricompresi anche quelli derivanti dalla costituzione degli “altri diritti reali di godimento”.
Cessione metalli preziosi
È confermato, con la modifica dell’art. 68, comma 7, lett. d), TUIR che la plusvalenza derivante dalla cessione di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del prezzo d’acquisto, è pari al 100% (in luogo del previgente 25%) del corrispettivo della cessione.
Compensazione modello F24 - Rifinanziamento Sabatini Ter - Estensione Bonus Carburante Autotrasporto Beni c/ Terzi
Compensazione mod. f24
Crediti previdenziali / inail
È confermato, che dall’1.7.2024 anche ai fini dell’utilizzo in compensazione tramite mod. F24 dei crediti previdenziali sussiste l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate. L’utilizzo è consentito a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.
Inoltre, con l’introduzione all’art. 17, D.Lgs. n. 241/97:
- del nuovo comma 1-bis, è stabilito che la compensazione dei crediti INPS di qualsiasi importo va effettuata a decorrere dai seguenti momenti, differenziati a seconda del soggetto.
SOGGETTO | DECORRENZA UTILIZZO COMPENSAZIONE CREDITI INPS |
Datore di lavoro non agricolo | – Dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge ovvero dal 15° giorno successivo alla relativa presentazione (se tardiva); ovvero
– dalla data di notifica delle note di rettifica passive. |
Datore di lavoro agricolo che versa la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola | Dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge. |
Lavoratore autonomo iscritto alla Gestione IVS artigiani e commercianti / Gestione separata INPS | Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. |
La compensazione è esclusa per le aziende committenti relativamente ai compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata;
- del nuovo comma 1-ter, è stabilito che la compensazione dei crediti INAIL, di qualsiasi importo, può essere effettuata a condizione che i crediti certi, liquidi ed esigibili siano registrati negli archivi dell’Istituto.
Iscrizione a ruolo superiore a € 100.000
Dall’1.7.2024 è confermata l’esclusione della possibilità di compensazione nel mod. F24 dei crediti tributari / contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000 per i quali:
– i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti; ovvero
– non siano in essere provvedimenti di sospensione.
L’impossibilità di compensazione viene meno a seguito dalla completa rimozione delle violazioni contestate.
Rifinanziamento Sabatini-ter
È confermato, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, il rifinanziamento di € 100 milioni per il 2024 a favore della “Sabatini-ter”.
Estensione bonus carburante autotrasporto beni c/terzi alle spese luglio 2022
In sede di approvazione è stata prevista l’estensione alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 del contributo di cui all’art. 14, comma 1, lett. a), terzo periodo, DL n. 144/2022, “Decreto Aiuti- ter” (nel limite massimo di € 20 milioni), riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima del 12% della spesa sostenuta a favore delle imprese:
- esercenti l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t;
- iscritte nell’Albo autotrasportatori di beni per c/terzi di cui all’art. 24-ter, comma 2, lett. a), n. 1, D.Lgs n. 504/95.
Considerata l’espressa non applicazione del comma 1-bis del citato art. 14 ne consegue che il bonus in esame:
- è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 ed operano i seguenti limiti:
– € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
– € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.