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Finanziaria 2023: ulteriori anticipazioni

Circolare BFA22.049
Rif. L. 190/2014 - DDL Bilancio 2023

In questo terzo appuntamento sulla proposta della Legge di Bilancio 2023 affrontiamo alcune ulteriori agevolazioni che si vanno ad aggiungere alle già trattate disposizioni in materia di regime forfettario, flat tax, cartelle di pagamento e crediti energetici.

In particolare  segnaliamo e approfondiamo i seguenti temi:

Mance detassate nel settore ristorazione

All’art. 14 la finanziaria affronta il tema delle “mance”. Prevede infatti che le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, versate a favore di titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore a € 50.000 nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:

– costituiscano redditi di lavoro dipendente;
– siano assoggettate a un’imposta sostitutiva pari al 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro, applicata dal sostituto d’imposta;
– siano escluse dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali / assistenziali e dei premi INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del TFR;
concorrano alla formazione del reddito rilevante per il riconoscimento di deduzioni / detrazioni / benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, quando è richiesto un determinato requisito reddituale. 

Il lavoratore può richiedere la non applicazione dell’imposta sostitutiva mediante rinuncia scritta. 

Riduzione imposta sostitutiva premi produttività

Viene ridotta dal 10% al 5%,  l’imposta sostitutiva applicabile ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, nel limite di € 3.000.

La disposizione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell’anno precedente quello di percezione, a € 80.000. 

Proroga agevolazioni acquisto prima casa per under 36

Per favorire l’autonomia abitativa dei giovani per l’acquisto della “prima casa” viene prorogata dal 31.12.2022 al 31.12.2023 l’agevolazione prevista dal Decreto Sostegni-bis:

Nel dettagli, con riferimento:

 – agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case” (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9);

agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse; 

stipulati nel periodo 26.5.2021 – 31.12.2023 

è previsto l’esonero dal pagamento: 

  • dell’imposta di registro;
  • delle imposte ipotecaria e catastale;

a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000. 

In caso di acquisto della “prima casa” soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l’IVA deve essere comunque corrisposta all’impresa cedente, l’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta, utilizzabile:

– in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l’acquisizione del credito; 

– in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all’acquisto; 

– in compensazione nel mod. F24.

Esenzione Imu immobili occupati - Rivalutazione terreni e partecipazioni

La proposta della Finanziaria prevede che l’esenzione IMU venga estesa agli immobili:

– non utilizzabili né disponibili, per i quali è stata presentata denuncia all’Autorità giudiziaria, nello specifico:

violazione di domicilio e  invasione di terreni o edifici; 

ovvero 

– occupati abusivamente, per i quali è stata presentata denuncia / iniziata azione giudiziaria penale. 

Rivalutazione terreni e partecipazioni

È riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto).

I terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell’1.1.2023, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. 

La nuova determinazione del valore è estesa alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, possedute all’1.1.2023. In tal caso, per la determinazione della plus/minusvalenza, in luogo del costo / valore d’acquisto può essere assunto il valore normale  (art. 9, TUIR) con riferimento al mese di dicembre 2022, assoggettato ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. 

Vendite on line - Voucher

Nei confronti dei soggetti passivi IVA che facilitano, tramite l’utilizzo di un’interfaccia elettronica (mercato virtuale, piattaforma, portale o mezzo analogo) le vendite:

– di specifici beni mobili individuati dal MEF con un apposito Decreto, esistenti in Italia;
– effettuate nei confronti di acquirenti privati; 

è stabilito l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate. 

Voucher

Vengono reinseriti  i “voucher” con riferimento alle prestazioni di lavoro occasionali, ossia riferite alle attività lavorative che danno luogo, nel corso di 1 anno:

– per ciascun prestatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000, con riferimento alla totalità degli utilizzatori; 

– per ciascun utilizzatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 10.000, con riferimento alla totalità dei prestatori; 

– per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a € 2.500. 

I voucher sono utilizzabili anche nel caso di attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno. 

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