Rif. Legge n. 197/2022
Nell’articolo odierno proseguiamo con l’analisi dei temi previsti dalla finanziaria 2023.
Qui di seguito gli argomenti trattati:
Limite utilizzo contante - Costi transazioni elettroniche
Dall’1.1.2023 è confermato l’ aumento a € 5.000 (€ 2.000 fino al 31.12.2022) del limite previsto per il trasferimento di denaro contante / titoli al portatore.
Per quanto riguarda il servizio di rimessa di denaro, il limite rimane pari a € 1.000.
Costi transazioni elettroniche
A decorrere dal 30.6.2022, in caso di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, da parte dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti / prestazione di servizi, anche professionali, vi è sanzione pari a € 30, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
In base alla nuova disposizione è previsto che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative:
- dei predetti soggetti tenuti all’accettazione di pagamenti tramite carta di pagamento;
- dei prestatori dei servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento;
determinano in via convenzionale termini e modalità di applicazione dei relativi rapporti, al fine di:
- garantire costi derivanti dall’utilizzazione del servizio equi e trasparenti
- evitare l’imposizione di oneri non proporzionati al valore delle singole transazioni.
Con questo scopo viene istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate finalizzato a valutare soluzioni per mitigare l’incidenza dei costi delle transazioni elettroniche fino a € 30 a carico degli esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con ricavi / compensi dell’anno precedente non superiori a € 400.000.
In caso di mancata definizione di un livello dei costi equo e trasparente entro l’1.4.2023 / applicazione di condizioni e di commissioni fissate in base all’accordo definito, è dovuto da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, per il 2023, un contributo pari al 50% degli utili, al netto degli oneri fiscali, derivanti dalle commissioni e da altri proventi per le transazioni inferiori a € 30 ovvero al diverso limite individuato in sede convenzionale.
Sabatini Ter - Crediti d'imposta beni strumentali nuovi
È prevista un’integrazione alla spesa di € 150 milioni per il periodo 2023 – 2026 ai fini della proroga della “Sabatini-ter”.
In particolare sono stanziati:
- € 30 milioni per il 2023;
- € 40 milioni per il 2024 / 2025 / 2026.
Viene inoltre prorogato di ulteriori 6 mesi il termine di ultimazione degli investimenti (da 12 a 18 mesi), relativamente agli investimenti per i quali è stato stipulato un finanziamento agevolato dall’1.1.2022 al 30.6.2023.
Crediti d’imposta beni strumentali nuovi
È stato prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023 il termine di cui all’art. 1 della legge di Bilancio 2021 entro il quale è consentita l’effettuazione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 per i quali la “prenotazione” è intervenuta entro il 31.12.2022. Questo allo scopo di beneficiare del riconoscimento del credito d’imposta nella misura del 40% (per gli investimenti fino a € 2,5 milioni) / 20% (per gli investimenti oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni) / 10% (per gli investimenti oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni).
Bonus psicologo - Erogazioni Ristrutturazioni impianti sportivi - Bonus sponsorizzazioni sportive
In sede di approvazione è stato previsto il bonus psicologo con le seguenti condizioni:
- a partire dal 2023 nella misura massima di € 1.500 ed è parametrato al valore ISEE;
- nel limite complessivo di € 5 milioni per il 2023 e di € 8 milioni a decorrere dal 2024.
Erogazioni Ristrutturazioni impianti sportivi
È confermato il riconoscimento anche per il 2023 dello sport bonus, cioè del credito d’imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, ancorché destinati ai soggetti concessionari / affidatari.
Il credito d’imposta, spettante nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro, è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto:
- alle persone fisiche / enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;
- ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10% dei ricavi annui.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito in esame:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24;
- non rileva ai fini IRPEF / IRES / IRAP.
Bonus sponsorizzazioni sportive
È confermato il credito d’imposta anche per gli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1.1 – 31.3.2023, (Decreto Agosto) a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:
- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito di discipline olimpiche / paralimpiche;
- società sportive professionistiche;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile.
È inoltre stabilito che per il primo trimestre 2023 il credito d’imposta:
- non può essere superiore a € 10.000;
- è riconosciuto nel limite massimo complessivo di spesa di € 35 milioni.
Il beneficio, pari al 50% degli investimenti effettuati, è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti dei soggetti in regime forfetario ex Legge n. 398/91.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa presentazione di un’apposita domanda al Dipartimento dello Sport.
Credito d'imposta riciclaggio imballaggi
È confermato il riconoscimento per il 2023 – 2024 di un credito d’imposta pari al 36% delle spese sostenute / documentate per gli acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta / alluminio / vetro.
Il credito d’imposta:
- è riconosciuto fino ad un importo massimo di € 20.000 annui per ciascun beneficiario;
- va indicato nel mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta di riconoscimento;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi;
- è utilizzabile:
– esclusivamente in compensazione con il mod. F24, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline), anche per importi superiori a € 250.000;
– a partire dall’1.1 del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti. Le disposizioni attuative spettano al Ministero dell’Ambiente.