Rif. Legge n. 234/2021
La legge di Bilancio 2022 prevede una serie di misure indirizzate a sostenere l’economia per l’uscita dalla pandemia da Covid-19 tramite la prosecuzione di una politica di bilancio espansiva.
L’obiettivo è quello di sostenere e rafforzare gli investimenti previsti dal PNRR.
Il testo normativo da un lato conferma alcune previsioni del ddl e in particolare:
– riforma del sistema nazionale di riscossione;
– aumento a regime a € 2 milioni del limite annuo dei crediti d’imposta / contributi compensabili mediante mod. F24;
– proroga a tutto il 2022 dell’agevolazione “prima casa” per i “giovani” under 36;
Dall’altro, presenta le seguenti novità:
– la revisione delle aliquote / detrazioni IRPEF;
– l’esclusione IRAP per le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo;
– la sospensione dell’ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali anche nel bilancio 2021 per i soggetti che nel bilancio 2020 non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento;
– la proroga all’1.1.2024 delle novità previste per gli enti associativi dal DL n. 146/2021, “Decreto fiscale”.
Nella circolare odierna presentiamo una sintesi dei principali aggiornamenti.
La Nuova Irpef ed Esclusione Irap persone fisiche
Una delle parti principali della finanziaria è dedicata alle modifiche alle regole di tassazione ai fini IRPEF riguardanti:
- la rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote;
- la modifica delle detrazioni;
- la modifica del trattamento integrativo di cui al DL n. 3/2020, “Bonus IRPEF”;
- il differimento dei termini di modifica delle addizionali regionali e comunali IRPEF;
In particolare con la riscrittura dell’art. 11, TUIR, sono stati rimodulati gli scaglioni di reddito e riviste le aliquote IRPEF (ora ridotte da 5 a 4), come si può vedere nella tabella sotto.
Scaglioni di reddito e aliquote | ||||
Fino al 2021 | Dal 2022 | |||
Fino a € 15.000 |
23% |
Fino a € 15.000 |
23% |
|
Oltre € 15.000 fino a € 28.000 |
27% |
Oltre € 15.000 fino a € 28.000 |
25% |
|
Oltre € 28.000 fino a € 55.000 |
38% |
Oltre € 28.000 fino a € 50.000 |
35% |
|
Oltre € 55.000 fino a € 75.000 |
41% |
Oltre € 50.000 |
43% |
|
Oltre € 75.000 |
43% |
|||
Come evidenziato in tabella:
- è stata eliminata l’aliquota del 41%;
- la seconda aliquota è ridotta dal 27% al 25%;
- la terza aliquota è ridotta dal 38 al 35% e alla stessa sono assoggettati i redditi fino a € 50.000 (il limite dell’aliquota al 38% risultava fissato a € 55.000);
- i redditi superiori a € 50.000 sono assoggettati al 43%.
La progressività dell’IRPEF è garantita dalla presenza di un sistema di detrazioni / deduzioni dall’imposta ovvero dal reddito.
È prevista una no tax area derivante dall’applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente / pensione / lavoro autonomo decrescenti all’aumentare del reddito.
Detrazioni Lavoro Dipendente
- Reddito: non superiore a € 15.000* >> Detrazione: € 1.880 (la detrazione non può essere inferiore a € 690).
- Reddito: superiore a €15.000 ma non a €28.000 >> Detrazione: € 1.190 x [(28.000 – reddito complessivo) / (28.000 – 15.000)]
- Reddito: €28.000 ma non a € 50.000 >> Detrazione: €1.910 x [(50.000 – reddito complessivo) / (50.000 – 28.000)]
*Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 1.380.
Dal 2022 la detrazione è aumentata di € 65 se il reddito complessivo è superiore a € 25.000 ma non a € 35.000.
Si ritiene che trattasi di un importo che si aggiunge alla detrazione effettiva.
Detrazioni Reddito di pensione
- Reddito: non superiore € 8.500 >> Detrazione: € 1.955 (la detrazione non può essere inferiore a € 713)
- Reddito: superiore a € 8.500 ma non a € 28.000 >> Detrazione: € 700 + (1.955 – 700) x [(28.000 – reddito complessivo) / (28.000 – 8.500)]
- Reddito: oltre € 28.000 ma non a € 50.000 >> Detrazione: € 700 x [(50.000 – reddito complessivo) / (50.000 – 28.000)]
Dal 2022 la detrazione è aumentata di € 50 se il reddito complessivo è superiore a € 25.000, ma non a € 29.000. È da ritenersi un importo che si aggiunge alla detrazione effettiva.
Detrazioni redditi assimilati lavoro dipendente / altri redditi
- Reddito: non superiore a 5.500 >> Detrazione: € 1.265
- Reddito: superiore a € 5.500 ma non a € 28.000 >> Detrazione: € 500 + (1.265 – 500) x [(28.000 – reddito complessivo) / (28.000 – 5.500)]
- Reddito: oltre € 28.000 ma non a € 50.000 >> Detrazione: € 500 x [(50.000 – reddito complessivo) / (50.000 – 28.000)]
Dal 2022 la detrazione è aumentata di € 50 se il reddito complessivo è superiore a € 11.000, ma non a € 17.000. È da ritenersi che l’ importo si aggiunge alla detrazione effettiva.
Trattamento Integrativo – Art. 1, comma 3
Per il 2021 è previsto un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, il “Bonus IRPEF”, pari a € 1.200, per i soggetti con reddito complessivo non superiore a € 28.000.
Il bonus è rapportato al periodo di lavoro.
Per i redditi superiori a € 28.000 ma non a € 40.000, viene riconosciuta un’ulteriore detrazione decrescente all’aumentare del reddito. Ora, l’art. 1, comma 3, Finanziaria 2022 prevede:
– la riduzione da € 28.000 a € 15.000 del reddito complessivo cui è collegata la spettanza del trattamento integrativo (€ 1.200);
– il riconoscimento del beneficio in esame anche se il reddito complessivo è superiore a € 15.000 ma non a € 28.000 a condizione che la somma delle detrazioni:
- per carichi di famiglia di cui all’art. 12, TUIR;
- per lavoro dipendente di cui all’13, comma 1, TUIR;
- per interessi su mutui contratti fino al 31.12.2021 di cui all’art. 15, comma 1, e 1-ter, TUIR;
- per le rate relative alle detrazioni per spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
- per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli
edifici di cui all’art. 16-bis, TUIR; - previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31.12.2021;
sia superiore all’imposta lorda.
Al sussistere di tali condizioni il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a € 1.200, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle predette detrazioni e l’imposta lorda;
– la soppressione dell’ulteriore detrazione per i redditi superiori a € 28.000 ma non a € 40.000.
Esclusione Irap persone fisiche dal 2022
A decorrere dal 2022 l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché arti e professioni di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. n. 446/97.
Rimangono ancora assoggettate ad IRAP, a titolo esemplificativo:
- snc, sas, società di fatto, associazioni professionali / società tra professionisti;
- società e enti soggetti IRES (spa, sapa, srl, società cooperative, ecc.).
Riforma della Riscossione
Per favorire il trasferimento all’Agenzia delle Entrate delle funzioni / attività svolte dall’Agente nazionale della riscossione, è confermata la modifica della governance dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
In particolare, a seguito delle modifiche apportate all’art. 1, DL n. 193/2016, è prevista l’attribuzione all’Agenzia delle Entrate:
- dell’indirizzo operativo e controllo dell’Agenzia Entrate-Riscossione (in precedenza attribuito
al MEF);
- della direzione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Viene inoltre revisionato il meccanismo di remunerazione dell’Agente della riscossione prevedendo, in sostituzione dell’aggio e degli oneri di riscossione, un nuovo sistema di copertura dei costi a valere sulle risorse a tal fine stanziate nel bilancio dello Stato. È disposto che sono acquisite al bilancio dello Stato:
- una quota, a carico del debitore, denominata spese esecutive;
- una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare da parte del MEF;
- una quota, a carico degli Enti creditori, diversi dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali, trattenuta all’atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, a favore di tali Enti, in caso di emanazione da parte dell’Ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata dal MEF;
- una quota, trattenuta all’atto del riversamento, pari all’1% delle somme riscosse, a carico degli Enti creditori, diversi dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali, che si avvalgono degli Agenti della riscossione.
Per i carichi affidati fino al 31.12.2021 restano fermi:
- l’aggio e gli oneri di riscossione dell’Agente della riscossione (3% a carico del debitore e 3% a carico dell’Ente creditore in caso di pagamento della cartella entro 60 giorni dalla notifica ovvero 6% a carico del debitore in caso di pagamento della cartella dopo 60 giorni dalla notifica);
- limitatamente alle attività svolte fino al 31.12.2021, il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento.
Detrazioni interventi Edilizi e Crediti d'imposta beni strumentali
Le disposizioni relative alle conferme / novità riguardanti le detrazioni previste per interventi “edilizi” e di riqualificazione energetica, nonché del “bonus verde” e “bonus mobili”, verranno trattate prossimamente in una circolare specifica.
Inoltre anche le novità connesse con:
- i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0” di cui alle Tabella A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017);
- il credito d’imposta ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica e altre attività innovative di cui all’art. 1, comma 198 e seguenti, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020);
verranno trattate in una prossima circolare.
Rifinanziamento “Sabatini–ter”
É confermata la (re)introduzione della soglia di € 200.000 entro la quale è prevista l’erogazione in unica soluzione dell’agevolazione “Sabatini-ter” di cui all’art. 2, comma 4, DL n. 69/2013, consistente nell’erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.
Per importi superiori alla predetta soglia il contributo è erogato in più quote.
In altre parole, con l’introduzione della predetta soglia l’erogazione del contributo in un’unica soluzione a favore delle PMI è prevista soltanto per importi non superiori a € 200.000.
Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, l’autorizzazione di spesa a favore dell’agevolazione in esame è integrata di € 240 milioni per il 2022 e 2023, € 120 milioni per il 2024, 2025 e 2026 e € 60 milioni per il 2027.
Fondo Garanzia Pmi
A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è confermata la proroga dal 31.12.2021 al 30.6.2022, dell’accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all’art. 13, DL n. 23/2020, il “Decreto Liquidità”.
A decorrere dall’1.4.2022, la garanzia non è più concessa a titolo gratuito, bensì previo pagamento di una commissione, da versare al Fondo per la garanzia delle PMI di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), Legge n. 662/96.
Crediti Compensabili - Esonero contributivo per l’assunzione lavoratori da aziende in crisi
È confermato l’aumento a regime, a decorrere dal 2022, a € 2 milioni del limite annuo dei crediti d’imposta / contributi compensabili mediante mod. F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale di cui all’art. 34, comma 1, Legge n. 388/2000.
La finanziaria dispone un nuovo incentivo all’assunzione rivolto alle aziende che assumono con contratto a tempo indeterminato, nel corso dell’anno 2022, lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa prevista dall’art. 1, comma 852, della Legge n. 296/2006.
L’incentivo spettante è quantificato nel 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi a far data dall’assunzione del lavoratore, ovvero 48 mesi laddove l’assunzione avvenga in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
L’esonero per l’assunzione di lavoratori provenienti da aziende in crisi spetta indipendentemente dall’età anagrafica degli stessi.
Agevolazione Prima Casa under 36 - Bonus Affitto under 31 - Bonus cultura 18enni
È confermata la proroga dal 30.6 al 31.12.2022 delle agevolazioni per favorire l’autonomia abitativa dei “giovani” per l’acquisto della “prima casa” di cui all’art. 64, commi da 6 a 11, DL n. 73/2021, “Decreto Sostegni-bis”.
Rimane anche la modifica della detrazione, a favore dei “giovani” che stipulano contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, il “bonus affitti giovani”.
In particolare, possono beneficiare del bonus:
- i giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti;
- con un reddito complessivo non superiore a € 15.493,71;
- che stipulano un contratto di locazione ai sensi della Legge n. 431/98:
– per l’intera unità immobiliare / porzione di essa;
– da destinare a propria residenza.
L’unità immobiliare deve essere diversa dall’abitazione principale dei genitori / coloro cui sono affidati dagli organi competenti.
La detrazione spetta per i primi 4 anni di durata del contratto (in precedenza per i primi 3) nella misura:
- pari a € 991,60;
ovvero, se superiore
- pari al 20% del canone di locazione, entro il limite massimo di € 2.000 di detrazione.
Infine viene previsto anche il riconoscimento “a regime” dal 2022 del “bonus cultura” a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nell’anno di riferimento, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale. Il bonus:
- è riconosciuto per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera;
- non costituisce reddito imponibile per il beneficiario;
- non rileva ai fini dell’ISEE.
Sospensione Ammortamenti - Estensione Termine Pagamento Cartelle
Nell’ambito del DL n. 104/20, il “Decreto Agosto”, è stata prevista la possibilità di “sospendere” (in tutto o in parte) l’imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Con la finanziaria viene definito che la predetta disposizione è applicabile anche al bilancio d’esercizio 2021 a favore dei soggetti che nel bilancio d’esercizio 2020 “non hanno effettuato il 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali“.
In sede di approvazione, per le cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione nel periodo 1.1 – 31.12.2022, è stato esteso a 180 giorni il termine per il pagamento delle somme risultanti dal ruolo.
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