Rif. Legge n. 178/2020
Con la circolare odierna proseguiamo l’analisi della Finanziaria 2021. In particolare tra i principali argomenti trattiamo:
− la nuova disciplina della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali;
− l’erogazione della “nuova Sabatini-ter” in unica soluzione;
− l’introduzione di specifici incentivi per operazioni di aggregazione aziendale;
− la proroga al 30.6.2021 della moratoria dei finanziamenti a favore delle PMI;
− la riproposizione anche per il 2021 del “bonus-bebè” e del “bonus cultura” 18enni.
Inoltre la legge prevede il riconoscimento di definiti crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione nel mod. F24, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2022 (ovvero 30.6.2023 qualora sussistano particolari condizioni).
L’agevolazione “Transizione 4.0” è differenziata a seconda che l’investimento abbia ad oggetto:
− beni materiali e immateriali strumentali “generici”;
− beni materiali strumentali “Industria 4.0”;
− beni immateriali strumentali “Industria 4.0”.
Disciplina fiscale dei ristorni - commi 42 e 43
È confermato che per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche la società cooperativa può applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta a titolo d’imposta del 12,50% all’atto dell’attribuzione delle stesse al capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi:
- gli imprenditori individuali;
- i detentori di partecipazioni qualificate.
Come precisato nella Relazione illustrativa al ddl:
- è ridotta dal 26% al 12,50% l’imposizione in capo al socio;
- la tassazione dei ristorni è anticipata all’atto dell’attribuzione al capitale sociale anziché al rimborso dello stesso.
La facoltà è esercitata dalla cooperativa tramite il versamento della ritenuta (pari al 12,50%) entro il 16 del mese successivo alla scadenza del trimestre in cui è avvenuta la delibera assembleare.
La ritenuta può essere applicata con le medesime modalità / termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate entro il 31.12.2020, in luogo della tassazione prevista dalla normativa previgente (ritenuta pari al 26%).
Nuova “Sabatini–ter” - commi 95 e 96
É confermata l’eliminazione della soglia di € 200.000 entro la quale è prevista l’erogazione in unica soluzione (anziché in 6 quote annuali) dell’agevolazione “Sabatini-ter”, consistente nell’erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.
L’eliminazione della predetta soglia consente l’erogazione del contributo in un’unica soluzione a favore delle PMI beneficiarie indipendentemente dall’importo del finanziamento.
Sostegno liquidità imprese / garanzia Sace - commi 206 e da 208 a 212
È confermata la proroga fino al 30.6.2021 (in precedenza 31.12.2020) della concessione da parte di SACE spa, di garanzie a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall’emergenza COVID-19 (ex art. 1, DL n. 23/2020).
È altresì ampliato l’ambito applicativo dello strumento in esame, prevedendo in particolare che la garanzia da parte di SACE spa può essere rilasciata anche in relazione:
- a cessioni di crediti, senza garanzia di solvenza prestata dal cedente (cessioni pro-soluto), effettuate a banche / intermediari finanziari (in precedenza la garanzia era rilasciata alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza). La nuova disposizione trova applicazione alle garanzie concesse dall’1.1.2021;
- a finanziamenti destinati in quota parte alla rinegoziazione / consolidamento di finanziamenti esistenti. A tal fine è richiesto che il finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione. La nuova disposizione trova applicazione alle garanzie concesse dall’1.1.2021 .
In sede di approvazione è stato altresì previsto che, a decorrere dall’1.3 al 30.6.2021, SACE spa rilascia le suddette garanzie concesse a titolo gratuito, fino alla copertura del 90% del finanziamento per un importo massimo garantito fino a € 5 milioni tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti da garanzia ex art. 2, comma 100, Legge n. 662/96 a favore delle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE (definizione microimprese, piccole e medie imprese).
Incentivi operazioni di aggregazione aziendale - commi da 233 a 243
Al fine di incentivare i processi di aggregazione aziendale, è confermato che in caso di:
- fusione / scissione / conferimento d’azienda;
- deliberate dall’assemblea dei soci (o dal diverso organo competente) tra l’1.1 e il 31.12.2021;
il soggetto risultante dalla fusione (incorporante) / beneficiario / conferitario può trasformare in credito d’imposta una quota delle attività per imposte anticipate (DTA) riferite a:
- perdite fiscali, maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile, alla medesima data;
- eccedenze ACE di cui all’art. 1, comma 4, DL n. 201/2011, maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora dedotte né trasformate in credito d’imposta alla medesima data.
Le DTA relative alle perdite fiscali ed alle eccedenze ACE possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio.
- La trasformazione delle DTA in credito d’imposta avviene per:
il 25% alla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione; - il 75% al primo giorno dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni per un ammontare complessivo non superiore al 2% della somma delle attività dei partecipanti alla fusione / scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.
PMI:
Fondo Garanzia Pmi - commi 244 - 247
Proroga moratoria finanziamenti Pmi - commi 248 - 254
Rafforzamento Pmi - commi 263 - 264
Fondo Garanzia Pmi
A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è confermata la proroga fino 30.6.2021 dell’accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all’art. 13, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”.
Proroga moratoria finanziamenti Pmi
Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l’art. 56, DL n. 18/2020 c.d. “Decreto Cura Italia”, ha riconosciuto, a fronte di un’apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno:
- per le aperture di credito a revoca e i prestiti
- per i prestiti non rateali
- per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale
È confermata la proroga del suddetto termine del 31.1.2021 al 30.6.2021.
Per le imprese che all’1.1.2021 risultano:
- già ammesse alle misure di sostegno previste dal citato comma 2, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salvo rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 31.1.2021 o, per le imprese del settore turistico di cui al citato all’art. 77, comma 2, entro il 31.3.2021;
- non ancora ammesse alle misure di sostegno previste dal citato comma 2, possono essere ammesse, presentando apposita comunicazione, entro il 31.1.2021, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall’art. 56.
Per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo art. 56, comma 8, decorre dal 30.6.2021.
Rafforzamento Pmi
L’art. 26 del “Decreto Rilancio” prevede a favore delle spa, sapa, srl (anche semplificate), società cooperative, società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, che presentano specifici requisiti e che hanno deliberato ed “eseguito” dal 20.5 al 31.12.2020 un aumento di capitale (non inferiore a € 250.000), il riconoscimento, a seguito dell’approvazione del bilancio 2020, di un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale.
Ora è confermato che:
- la possibilità di beneficiare del credito d’imposta è estesa agli aumenti di capitale effettuati entro il 30.6.2021. Per gli aumenti effettuati nel periodo 1.1 – 30.6.2021 la soglia massima è incrementata dal 30% al 50% dell’aumento di capitale.
Si ha la decadenza dall’agevolazione con il conseguente obbligo di restituzione della stessa, maggiorata degli interessi legali, in caso di distribuzione di riserve prima dell’1.1.2025 (1.1.2024 per gli aumenti effettuati entro il 31.12.2020).
La previsione in esame non riguarda il credito d’imposta (commi da 4 a 7 del citato art. 26) pari al 20% del conferimento in denaro effettuato per l’aumento di capitale dei predetti soggetti, che pertanto spetta esclusivamente qualora l’aumento sia deliberato ed eseguito entro il 31.12.2020;
- per l’accesso all’agevolazione in esame, oltre alla necessità in capo al soggetto beneficiario di non rientrare al 31.12.2019 nella categoria di impresa in difficoltà ai sensi dei Regolamenti UE, è richiesto che lo stesso non sia sottoposto / ammesso a procedura concorsuale.Il credito spetta anche alle imprese non in difficoltà al 31.12.2019 ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale a condizione che il Decreto di omologa sia stato adottato alla data di presentazione della domanda / approvazione del bilancio e che si trovano in una situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazione.
Restano confermati gli altri requisiti richiesti (ricavi 2019 superiori a € 5 milioni e fino a € 50 milioni, riduzione dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto ai ricavi di marzo e aprile 2019 non inferiore al 33%, regolarità contributiva, fiscale e con le disposizioni in materia edilizia, urbanistica, del lavoro, ecc.);
- il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio 2020 ed entro il 30.11.2021.
Bonus bebè – comma 362
È confermato il riconoscimento dell’assegno di cui all’art. 1, comma 125, Finanziaria 2015, come modificato dall’art. 1, comma 340, Finanziaria 2020, anche per ogni figlio nato / adottato dall’1.1 al 31.12.2021, fino al compimento del primo anno d’età / primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
Il bonus, erogato mensilmente dall’INPS, è parametrato al valore dell’ISEE, come segue.
ISEE |
Bonus bebé |
pari o inferiore a € 7.000 annui |
€ 1.920 |
da € 7.001 a € 40.000 annui |
€ 1.440 |
da € 40.001 annui |
€ 960 |
AFFITTI:
- Fondo sostenibilità pagamento affitti - commi da 381 a 384
- Fondo rimborso affitto studenti fuori sede - comma 526 e 527
In sede di approvazione è stato riconosciuto per il 2021 un contributo a fondo perduto a favore del locatore di un immobile adibito ad uso abitativo, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, in caso di riduzione del contratto di locazione.
ll contributo in esame è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di € 1.200 per singolo locatore;
Fondo rimborso affitto studenti fuori sede
In sede di approvazione è stato istituito un fondo pari a € 15 milioni per il 2021 finalizzato al riconoscimento di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede:
- iscritti a Università statali;
- appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 20.000
- che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l’alloggio;
- residenti in luogo diverso rispetto a quello di ubicazione dell’immobile locato. Le modalità attuative dell’agevolazione sono demandate ad un apposito Decreto.
Bonus cultura 18enni - commi 576 e 611
È confermato anche per il 2021 il “bonus cultura” a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2021, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale
È altresì confermata l’estensione del bonus anche per gli abbonamenti a periodici (in precedenza era riconosciuto esclusivamente per abbonamenti a quotidiani).
Credito d’imposta investimenti in beni strumentali co. 1051-1063 e 106
Sono introdotti nuovi crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia effettuati dal 16.11.2020:
- fino al 31.12.2022;
oppure - fino al 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
Gli investimenti riguardano beni materiali e immateriali “generici”, beni materiali “Industria 4.0” di cui alla Tabella A e beni immateriali di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017).
Va evidenziato che con particolare riferimento agli investimenti in beni materiali e immateriali “generici” e ai beni materiali “Industria 4.0” di cui alla citata Tabella A, il periodo 16.11.2020 – 31.12.2022 è suddiviso in sottoperiodi.
In particolare, ai fini della misura dell’agevolazione spettante e del limite massimo previsto, vanno considerati distintamente gli investimenti effettuati:
- dal 16.11.2020 al 31.12.2021 o entro il 30.6.2022 a condizione che entro il 31.12.2021 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione;
- dall’1.1.2022 al 31.12.2022 o entro il 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
Per i beni immateriali di cui alla citata Tabella B è invece previsto, sia ai fini della misura dell’agevolazione che del relativo limite, un unico periodo di riferimento (16.11.2020 – 31.12.2022 o 30.6.2023 in caso di accettazione dell’ordine / pagamento acconti entro il 31.12.2022).
La nuova previsione si “sovrappone” in parte a quella contenuta nell’art. 1 della Finanziaria 2020 che interessa gli investimenti effettuati nel 2020 (o 30.6.2021 alle predette condizioni relative all’ordine / acconti).
In particolare per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 (o 30.6.2021) dovrà essere chiarito quale regime agevolativo applicare.
Soggetti Beneficiari
I nuovi crediti d’imposta:
- spettano alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica / settore di appartenenza / dimensione e dal regime di determinazione del reddito;
- non spettano alle imprese:
– in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al “Codice della crisi d’impresa” ovvero da altre leggi speciali, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
– destinatarie di sanzioni interdittive (ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001).
La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.
Investimenti Agevolabili
L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi. Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:
- veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni ricompresi nei seguenti gruppi.
Gruppo V | Industrie manifatturiere alimentari | Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali | Conduttore | 8,0% | |
Gruppo XVII | Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua | Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale | Condotte per usi civili (reti urbane) | 8,0% | |
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione | 10,0% | ||||
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento | 12,0% | ||||
Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali | Conduttore | 8,0% | |||
Gruppo XVIII | Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni | Specie 4 e 5 – ferrovie,
compreso l’esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l’esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori |
Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse) | 7,5% | |
Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari | Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza) | 12,0% |
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia / acqua / trasporti, infrastrutture, poste / telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.
Misura del credito d’imposta spettante
Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017
Con riferimento ai beni materiali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l’iper ammortamento del 150% – dal 170% al 50% a seconda del costo e dal 2020 il credito d’imposta nella misura del 40% – 20%), il nuovo credito d’imposta spetta in misura “scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.
Importo investimento |
Credito d’imposta |
|
Investimento 16.11.2020 – 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) |
Investimento 1.1.2022 – 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) |
|
Fino a € 2.500.000 |
50% |
40% |
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 |
30% |
20% |
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000 |
10% |
10% |
limite massimo costi ammissibili € 20.000.000 per ciascun periodo |
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017
Relativamente ai beni immateriali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40% e per il 2020 il credito d’imposta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000) il nuovo credito d’imposta spetta nella misura del 20% del costo. Tale misura riguarda gli investimenti del periodo 16.11.2020 – 31.12.2022 (o 30.6.2023).
Credito d’imposta |
Investimento 16.11.2020 – 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) |
20% limite massimo costi ammissibili € 1.000.000 |
Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute relativamente all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Come sopra evidenziato, per i beni in esame è previsto un unico periodo di riferimento per la fruizione del relativo credito d’imposta.
Non essendo prevista una suddivisione dell’arco temporale di effettuazione degli investimenti, l’operatività della disposizione in esame risulta penalizzante, considerato che il limite massimo agevolabile è pari “complessivamente” a € 1.000.000.
Altri beni
Relativamente ai beni materiali ed immateriali nuovi “generici”, ossia diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B (per i quali in precedenza era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%-30% e, per il 2020, il credito d’imposta nella misura del 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2 milioni) il nuovo credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure.
Il maxi ammortamento / credito d’imposta previsto dalla Finanziaria 2020 era riconosciuto esclusivamente per gli investimenti in beni materiali.
Ora il nuovo credito d’imposta spetta anche per gli investimenti in beni immateriali.
Credito d’imposta
|
|
Investimento 16.11.2020 – 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) |
Investimento 1.1.2022 – 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) |
10%
15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile
|
6% |
limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali) per ciascun periodo |
Il costo del bene è comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
L’agevolazione in esame è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere:
- dall’anno di entrata in funzione dei beni diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B.
Per gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.
Dovrà essere chiarito il periodo di riferimento (2019 o 2020) da considerare ai fini della verifica dei ricavi / compensi;
oppure
- dall’anno in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B.
Qualora l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri beni” (nella misura del 10% – 6%).
Di fatto è applicabile il medesimo meccanismo previsto ai fini dell’iper ammortamento (dall’entrata in funzione del bene fino al momento dell’interconnessione era comunque possibile fruire del maxi ammortamento).
Ai fini della compensazione:
- non è applicabile il limite:
– pari a € 700.000 (€ 1.000.000 per il 2020);
– pari a € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- non opera la previsione di cui all’art. 31, DL n. 78/2010 che vieta la compensazione, fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali il termine di pagamento è scaduto.
Caratteristiche del credito d’imposta
- Il credito d’imposta:
non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP; - non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.
Adempimenti Richiesti
- Esclusivamente con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “Industria 4.0” di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta:
un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa; - la predisposizione di una perizia asseverata / attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale.
Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
Relativamente a tutte le tipologie di investimenti il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.
Le fatture / documenti devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame. A tal fine può essere utilizzata la seguente dicitura:
“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”.
Cessione Bene Agevolato
Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all’estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione / interconnessione, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.
È prevista l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 35 e 36 dell’art. 1, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) in materia di investimenti sostitutivi.
Credito r&s / innovazione tecnologica / attività innovative commi 1064, lett. da a) a h), 1066 e 1067
È confermata la proroga fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 del credito d’imposta introdotto dall’art. 1, commi da 198 a 208, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) per gli investimenti in:
- ricerca e sviluppo;
- transizione ecologica;
- innovazione tecnologica 4.0;
- altre attività innovative.
La misura del credito spettante nonché il limite massimo, differenziati a seconda dell’attività, sono stati ridefiniti come di seguito evidenziato.
Attività agevolabili |
Misura / limite credito d’imposta | |
previgente |
nuovo |
|
Attività di ricerca e sviluppo |
12% della base di calcolo limite massimo € 3 milioni |
20% della base di calcolo limite massimo € 4 milioni |
Attività di innovazione tecnologica |
6% della base di calcolo limite massimo € 1,5 milioni |
10% della base di calcolo limite massimo € 2 milioni |
Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0 |
10% della base di calcolo limite massimo € 1,5 milioni |
15% della base di calcolo limite massimo € 2 milioni |
Attività innovative di design e ideazione estetica |
6% della base di calcolo, limite massimo € 1,5 milioni |
10% della base di calcolo, limite massimo € 2 milioni |
Il nuovo credito d’imposta spetta a prescindere dal “regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa” e pertanto è riconosciuto anche alle imprese agricole titolari di reddito agrario.
É inoltre previsto l’obbligo di asseverare la relazione tecnica illustrativa delle finalità, contenuti e risultati delle attività ammissibili predisposta dal responsabile delle attività aziendali / progetto o sottoprogetto ovvero, per le attività commissionate a terzi, dal soggetto che esegue tali attività.
Bonus formazione 4.0 – comma 1064, lett. i) e l)
È confermato il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0” (c.d. “Bonus Formazione 4.0”) di cui all’art. 1, commi da 46 a 56, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) sostenute fino al 31.12.2022.
È inoltre confermata l’estensione della tipologia di costi agevolabili, individuati dall’art. 31, comma 3, Regolamento (UE) n. 651/2014 e pertanto il credito d’imposta spetta relativamente a:
- spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali / forniture con attinenza diretta al progetto, ammortamento degli strumenti / attrezzature per la quota da riferire all’uso esclusivo per il progetto di formazione). Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (amministrative, di locazione, generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
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