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Finanziaria 2021 – Parte 2

Le previsioni in 3 appuntamenti
Circolare BFA20.076
Rif. Ddl Legge Bilancio 2021

Lo scorso ottobre il Consiglio dei ministri ha approvato il DDL di Bilancio 2021. Definito sulla base di più di 200 articoli, il documento considera una decisiva espansione fiscale e include provvedimenti che mirano a proseguire le misure intraprese fino ad oggi per la protezione della salute dei cittadini e la stabilità economica italiana.

In questo secondo appuntamento tratteremo in particolare di proroghe riguardanti le riqualificazioni energetiche e di agevolazioni, investimenti, disposizioni fiscali e garanzie per le PMI.

Proroga detrazione riqualificazione energetica/recupero edilizio/bonus mobili/bonus facciate/bonus verde
Art. 12/13

Detrazione Riqualificazione Energetica – Art. 12, co. 1, lett. a)

Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 viene prorogato dal 31.12.2020 al 31.12.2021 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Legge Finanziaria 2007 per poter fruire della detrazione del 65% – 50%.

Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2020 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

  • schermature solari (art. 14, comma 2, lett. b);
  • micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);
  • impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis).

Per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica il citato art. 14 prevede già il riconoscimento delle relative detrazioni per le spese sostenute fino al 31.12.2021.

Detrazione Recupero Edilizio e “Bonus Mobili” – Art. 12, co. 1, lett. b)

 È prevista la proroga:

  • dal 31.12.2020 al 31.12.2021 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire della detrazione del 50%, sull’importo massimo di € 96.000:

Per gli interventi di adozione delle misure antisismiche su edifici ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall’impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori, è già previsto il riconoscimento della relativa detrazione (“sisma bonus”) per le spese sostenute fino al 31.12.2021;

  • del “bonus mobili”. In particolare, la detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che nel 2021 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall’1.1.2020.

Bonus Facciate – Art. 12, co. 2

Con la modifica dell’art. 1, comma 219, della Legge Finanziaria 2020 è prorogato anche per il 2021 il bonus facciate”, ossia la detrazione del 90% delle spese sostenute per gli interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi/ fregi/ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate).

Bonus Verde – Art.13

È prorogato anche per il 2021 la detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario/detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:

  • “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Sostegno liquidità delle imprese/garanzia Sace - Art. 35

È prorogata fino al 30.6.2021 (in precedenza 31.12.2020) la concessione da parte di SACE spa, di garanzie a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall’emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020.

È altresì ampliato l’ambito applicativo dello strumento in esame, prevedendo in particolare che la garanzia da parte di SACE spa può essere rilasciata anche in relazione:
a cessioni di crediti, senza garanzia di solvenza prestata dal cedente (c.d. cessioni pro-soluto), effettuate a banche / intermediari finanziari (in precedenza la garanzia era rilasciata alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza). La nuova disposizione trova applicazione alle garanzie concesse successivamente al 31.12.2020.
Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa, l’ampliamento della concessione della garanzia alle cessioni di credito pro-soluto, consente di anticipare e assicurare i flussi monetari relativi alla transazione commerciale adottando un approccio flessibile che si adatta alla dinamica del fatturato, senza gravare il bilancio dell’impresa cedente di ulteriori debiti finanziari;

  • a finanziamenti destinati in quota parte alla rinegoziazione / consolidamento di finanziamenti esistenti. A tal fine è richiesto che il finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione. La nuova disposizione trova applicazione alle garanzie concesse successivamente al 31.12.2020.

È altresì previsto che, a decorrere dall’1.1.2021 fino al 30.6.2021, la garanzia SACE spa:

  • è rilasciata alle società di medie dimensioni, ossia con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per il 2019;
  • per un importo massimo garantito fino a € 5 milioni, o inferiore tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all’art. 2, comma 100, Legge n. 662/96, a titolo gratuito, fino alla copertura del 90% del finanziamento.

A decorrere dall’1.7.2021, le imprese possono accedere alle garanzie a condizioni di mercato e per una percentuale di copertura fino all’80% dell’importo del finanziamento.

Come precisato nella citata Relazione illustrativa, la disposizione è stata introdotta al fine di consentire alle imprese di medie dimensioni di accedere alle garanzie SACE spa alle medesime condizioni agevolate offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo Centrale di garanzia ex art. 13, DL n. 23/2020.

Fondo garanzia PMI - Art. 40

A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è prorogato fino 30.6.2021 (in precedenza 31.12.2020) l’accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all’art. 13 del “Decreto Liquidità”.

Fino al 28.2.2021 le garanzie sono concesse, alle condizioni ivi previste, a favore delle medie imprese (ossia, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499), a titolo gratuito, fino alla copertura del 90% del finanziamento e per un importo massimo pari a € 5 milioni.

Tale norma proroga le disposizioni in materia di garanzie erogate a supporto della liquidità delle PMI ai sensi del citato art. 13 prevedendo al contempo, una graduale riconduzione dell’operatività del Fondo di garanzia per le PMI alla sua ordinaria vocazione, attraverso la progressiva migrazione delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle midcap sullo strumento “Garanzia Italia” SACE.

Proroga moratoria finanziamenti alle PMI - Art. 41

Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l’art. 56 del Decreto Cura Italia ha riconosciuto, a fronte di un’apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia.

In particolare si rammenta che ai sensi del comma 2 del citato art. 56:

  • per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31.1.2021;
  • per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 30.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 31.1.2021;
  • per i mutui/altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate/canoni di leasing in scadenza prima del 31.1.2021 è sospeso fino al 31.1.2021. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso (ossia, imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, soggetti che gestiscono parchi di divertimento / tematici, guide turistiche).

Il termine del 31.1.2021 sopra indicato è prorogato al 30.6.2021 dall’art. 41.

Per le imprese che all’1.1.2021 risultano:

  • già ammesse alle misure di sostegno previste dal citato comma 2, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salvo rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 31.1.2021 o, per le imprese del settore turistico di cui all’art. 77, comma 2, entro il 31.3.2021;
  • non ancora ammesse alle misure di sostegno previste dal citato comma 2, possono essere ammesse, presentando apposita comunicazione, entro il 31.1.2021, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall’art. 56.

Per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo art. 56, comma 8, decorre dal 30.6.2021.

Semplificazioni fiscali - Art. 197

Annotazione Fatture Emesse Contribuenti Trimestrali – co. 1

A favore dei soggetti che effettuano le liquidazioni IVA trimestrali è prevista la possibilità di annotare le fatture emesse nel relativo registro entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (in luogo del giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione) e con riferimento allo stesso mese di effettuazione.

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa, tale disposizione è finalizzata a semplificare gli adempimenti dei contribuenti di piccole dimensioni, allineando le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell’imposta.

Esterometro – co. 2 e 3

Dall’1.1.2022 i dati delle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia (con esclusione di quelle per le quali è emessa bolletta doganale ovvero emessa/ ricevuta fattura elettronica), attualmente inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite lo spesometro estero/esterometro con periodicità trimestrale, dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando SdI, secondo “il formato” previsto per la fattura elettronica:

  • entro i termini di emissione delle fatture/documenti che ne certificano i corrispettivi (in linea generale 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione) con riferimento alle cessioni/ prestazioni rese;
  • entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione di effettuazione dell’operazione, con riferimento alle cessioni/prestazioni ricevute.

Tale modifica è finalizzata a semplificare gli adempimenti dei soggetti passivi IVA:

  • prevedendo l’utilizzo di un unico canale di trasmissione (SdI) sia per le fatture elettroniche che per i dati delle operazioni con l’estero, eliminando così l’invio dell’apposita comunicazione con riferimento a queste ultime;
  • allineando le tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali;
  • consentendo all’Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei registri IVA/LIPE/mod. IVA come previsto dall’art. 4, D.Lgs. n. 127/2015.

Dall’1.1.2022 è previsto che in caso di omessa/errata trasmissione dei dati delle operazioni da/verso l’estero è applicabile la sanzione di € 2 per ciascuna fattura nel limite massimo di € 400 mensili (in luogo dell’attuale limite di € 1.000 per ciascun trimestre).

É inoltre prevista la riduzione alla metà della sanzione entro il nuovo limite di € 200 mensili (in luogo dell’attuale limite di € 500), se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Proroga al 2021 Divieto emissione Fattura Elettronica – co. 4

È previsto che anche per il 2021 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.
Per effetto del rinvio contenuto nell’art. 9-bis, DL n. 135/2018, che prevede l’applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 10-bis anche ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al STS, viene esteso anche per il 2021 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite SdI per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Registri /Dichiarazioni IVA precompilati – co. 5

L’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione delle bozze dei registri IVA, delle LIPE e del mod. IVA può utilizzare, oltre ai dati acquisiti con le fatture elettroniche/esterometro/corrispettivi telematici, anche i dati fiscali presenti nell’Anagrafe Tributaria (ad esempio, mod. IVA anno precedente e LIPE trimestri precedenti).

Qualora la convalida dei dati “proposti” dall’Agenzia delle Entrate ovvero la relativa integrazione sia affidata ad un intermediario è ora richiesto che lo stesso sia in possesso della delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.

Trasmissione Dati Irap – co. 6

Al fine di semplificare l’assolvimento degli adempimenti tributari dei contribuenti/CAF /altri intermediari, è previsto l’invio al MEF da parte delle Regioni / Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31.3 dell’anno a cui l’imposta si riferisce, dei dati rilevanti per la determinazione dell’IRAP ai fini della pubblicazione su un unico sito informatico.

Il mancato inserimento da parte nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta comporta l’inapplicabilità di sanzioni e di interessi.

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