Rif. Legge n. 160/2019 - Legge di Bilancio 2020
Disposizioni in ambito Lavoro e Amministrazione del Personale
Le nuove disposizioni fiscali introdotte dalla cosiddetta Legge di Bilancio 2020 riguardano:
Buoni pasto mense aziendali
è confermato che non concorrono alla formazione del reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di € 4 (buoni pasto cartacei) aumentato a € 8 se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).
È confermata la non tassazione per:
-
le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro o in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro / gestite da terzi;
-
le indennità sostitutive, fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo e ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione.
Fondo per la riduzione del carico fiscale sui dipendenti
La Finanziaria 2020 introduce un fondo denominato “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti”, la cui dotazione ammonta a
-
3.000 milioni di euro per l’anno 2020
-
5.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
Gli interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale saranno attuati con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse stanziate.
Incentivi apprendistato duale
Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, la disciplina contributiva dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore subisce un’ulteriore modifica, al fine di promuovere l’occupazione giovanile.
Nel particolare, i contratti di apprendistato duale stipulati nel corso dell’anno 2020, da parte di aziende che impiegano fino a 9 addetti, godranno di uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ex art. 1 della Legge n. 296/2006 (1,5%, 3% e 10% rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno di apprendistato), per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.
Resta ferma l’aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Bonus occupazionale per le giovani eccellenze
La Legge di Bilancio 2020 apporta alcune modifiche alla disciplina del bonus occupazionale per le giovani eccellenze, previsto dalla Legge n. 145/2018, e ad oggi ancora inattuato.
In virtù di tale disposizione, i datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, assumevano con contratto a tempo indeterminato (anche part-time)
-
cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode (e con una media ponderata di almeno 108/110), entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del 30° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute,
-
cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2019 e prima del compimento del 34° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute
potevano godere di un esonero contributivo, sui contributi a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL), per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata, proporzionalmente ridotto in caso di assunzione a tempo parziale.
La modifica apportata dalla Legge in esame opera su due fronti:
-
da un lato, viene abrogato il comma 714 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018, che delegava all’INPS l’onere di stabilire le modalità di fruizione dell’esonero previsto per l’assunzione dei lavoratori interessati;
-
d’altro lato, viene sostituito il comma 715 della medesima legge, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per la fruizione dell’esonero contributivo in parola si applichino le procedure, le modalità e i controlli previsti per l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile di cui all’art. 1, commi 100 e seguenti della Legge n. 205/2017. A tal fine, l’INPS è tenuto ad acquisire dal Ministero dell’Istruzione le informazioni relative ai titoli di studio e relative votazioni.
La modifica, per quanto volta a semplificare l’applicazione dell’incentivo facendo riferimento ad un complesso di disposizioni già noto agli addetti ai lavori (quelle relative all’incentivo all’occupazione giovanile stabile), necessita comunque di apposite indicazioni operative dell’INPS per la piena operatività della misura.
Liquidazione anticipata naspi
Il D.Lgs 22/2015, relativo al riordino degli ammortizzatori sociali ha previsto che i lavoratori beneficiari della NASpI possano richiedere all’INPS la liquidazione anticipata in un’unica soluzione a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, ovvero per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
Nel secondo caso, qualora il lavoratore decida di sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, la Legge di Bilancio 2020 ha stabilito che l’anticipazione della NASpI non costituisca imponibile ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche.
L’Agenzia delle Entrate, mediante apposito provvedimento del direttore da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, è delegata a stabilire i criteri e le modalità di attuazione della disposizione in esame, nonché gli obblighi comunicativi che consentano da un lato la non applicazione delle imposte e, dall’altro, la verifica dell’effettiva destinazione dell’intero importo anticipato a titolo di NASpI al capitale sociale della cooperativa interessata.
Bonus bebè
La Legge di Bilancio 2020 estende anche ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 l’assegno previsto dal comma 125 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014 (cfr. Aggiornamento AP n. 001/2015).
Tale importo, con riferimento ai figli nati o adottati nel corso del 2020,
-
è erogato direttamente dall’INPS in quote mensili, a decorrere dal mese di nascita o di adozione (previa domanda dell’interessato);
-
non concorre alla formazione del reddito complessivo (art. 8 TUIR);
-
è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
L’importo dell’assegno è pari a:
-
1.920 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell’ISEE non superiore a 7.000 euro annui;
-
1.440 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell’ISEE superiore a 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
-
960 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizioneeconomica corrispondente ad un valore dell’ISEE superiore a 40.000 euro.
In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l’importo dell’assegno è aumentato del 20%.
Congedo obbligatorio del padre lavoratore
Il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio (oppure dall’ingresso in famiglia del minore, o dall’entrata in Italia in caso di adozione internazionale), a favore del padre lavoratore dipendente è:
-
prorogato anche per l’anno 2020, in relazione ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020,
-
nella misura di 7 giorni (aumentati rispetto ai precedenti 5, in vigore sino al 31 dicembre 2019).
Il congedo può essere fruito anche in modo non continuativo.
Anche per l’anno 2020, inoltre, è facoltà del lavoratore fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Buono asilo nido
La Legge di Bilancio 2020 rende strutturale ed incrementa (dal 2020) il buono previsto dalla Legge 232/2016 per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, relativo al pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.
In base alla Legge di Bilancio 2020 il valore del buono ammonta, a decorrere dall’anno 2020, a:
-
3.000 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 25.000 euro;
-
2.500 euro per i nuclei familiari con un valore lSEE compreso tra 25.001 e 40.000 euro.
L’importo del buono spettante dal 2022 potrà essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con apposito decreto interministeriale da adottare entro il 30 settembre 2021.
Il buono in esame è corrisposto mensilmente dall’INPS, nel limite delle risorse stanziate, al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione relativa all’iscrizione ed al pagamento della retta a strutture pubbliche o private.
Opzione donna
La cosiddetta “opzione donna” viene riconosciuta a favore delle lavoratrici dipendenti nate nel 1961 e delle lavoratrici autonome nate nel 1960 che entro il 31 dicembre 2019 (in precedenza 31 dicembre 2018) hanno maturato 35 anni di contribuzione.
Niente cambia riguardo l’applicazione delle finestre di uscita, fissate in 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.
Inoltre, viene previsto che il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM, entro il 29 febbraio 2020, possa presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.