Rif. Legge n. 160/2019 - Legge di Bilancio 2020
Disposizioni fiscali introdotte dalla Finanziaria 2020
Le nuove disposizioni fiscali introdotte dalla cosiddetta Legge di Bilancio 2020 riguardano:
Aliquote IVA invariate per il 2020
È confermato anche per il 2020 il mantenimento dell’aliquota IVA ridotta del 10% (passerà al 12% dal 2021) e dell’aliquota IVA ordinaria del 22% (passerà al 25% dal 2021 e al 26,50% dal 2022).
Deducibilità IMU
È confermato che per il 2019 l’IMU è deducibile, relativamente agli immobili strumentali, nella misura del 50% a favore di imprese / lavoratori autonomi.
In sede di approvazione è prevista la conferma di deducibilità del 50% anche dell’IMI (vigente in Provincia di Bolzano) e all’IMIS (vigente in Provincia di Trento).
Riduzione cedolare secca per contratti a canone concordato
È confermata la riduzione dal 15% al 10% dell’aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato, calcolata sul canone di locazione pattuito dalle parti.
“Sconto in Fattura” efficienza energetica / sisma bonus
Dall’1.1.2020 non è più possibile richiedere il cosiddetto “sconto in fattura” al posto della detrazione prevista per
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l’adozione di misure antisismiche (sisma bonus)
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gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico
Lo sconto in fattura, al posto della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, è ammesso solo per interventi di ristrutturazione importante di primo livello di importo pari o superiore a € 200.000.
Per ristrutturazioni importanti di primo livello si intende l’intervento che “oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio”.
Proroga detrazione riqualificazione energetica
Con la Finanziaria 2020 viene prorogato al 31.12.2020 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica per poter fruire della detrazione del 65% – 50%.
Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2020 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:
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schermature solari
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micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
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impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Proroga detrazione recupero edilizio
Con la Finanziaria 2020 viene prorogato al 31.12.2020 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire della detrazione del 50%, sull’importo massimo di € 96.000.
Proroga detrazione BONUS MOBILI
È confermato anche per il 2020 il cosiddetto “bonus mobili”.
La detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che nel 2020 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall’1.1.2019
Credito D’imposta Investimenti industria 4.0
Al posto della proroga del maxi / iper ammortamento è ora previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture che sono ubicate in Italia dall’1.1.2020 fino al 31.12.2020 o fino al 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Per la fruizione dell’agevolazione è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.
Per approfondire questa disposizione vai all’articolo dedicato: Legge di Bilancio 2020 e Investimenti Industria 4.0
Credito Ricerca e Sviluppo, Innovazione Tecnologica e Attività Innovative
Viene introdotto dal 2020 uno specifico credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.
Per la fruizione dell’agevolazione è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.
Per approfondire questa disposizione vai all’articolo dedicato: Bonus 2020 R&S, Innovazione Tecnologica, Attività Innovative
Credito Ricerca e Sviluppo
Il credito d’imposta ricerca e sviluppo (art. 3, DL n. 145/2013) che doveva trovare applicazione anche per il 2020 è limitato alle spese sostenute dal 2015 al 2019.
Bonus Formazione 4.0
Il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0” (c.d. “Bonus Formazione 4.0”) è riconosciuto anche per le spese sostenute nel 2020.
Rispetto alla disciplina vigente nel 2019, sono apportate le seguenti modifiche:
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il credito riconosciuto in misura diversa in base alla dimensione dell’impresa (50% delle spese, nel limite di € 300.000 per le piccole imprese; 40% delle spese, nel limite di € 250.000 per le medie imprese; 30% delle spese, nel limite di € 250.000 per le grandi imprese) è aumentato per tutte le imprese al 60% (fermi restando i limiti massimi annuali) nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione siano lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, ai sensi del DM 17.10.2017;
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oltre alle imprese in difficoltà (rif. Regolamento UE n. 651/2014), sono escluse dal credito d’imposta in esame anche le imprese destinatarie di sanzioni interdittive;
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non può essere ceduto / trasferito “neanche all’interno del consolidato fiscale”.
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l’effettiva fruizione del credito d’imposta è subordinata alla condizione che l’impresa risulti in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
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nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa, si considerano ammissibili anche le attività commissionate ad Istituti tecnici superiori;
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il credito d’imposta è utilizzabile dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese, esclusivamente in compensazione con il mod. F24;
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le imprese che si avvalgono del credito d’imposta sono tenute ad inviare una specifica comunicazione al MISE, nei termini / modalità individuate con apposito DM;
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per il riconoscimento del credito d’imposta non risulta più necessario stipulare e depositare i contratti collettivi aziendali / territoriali presso l’Ispettorato del lavoro;
Misure premiali per favorire i pagamenti elettronici
Per incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, è confermato il riconoscimento di un rimborso in denaro a favore delle persone fisiche “private” maggiorenni residenti in Italia che effettuano “abitualmente” acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici.
È demandata al MEF l’emanazione delle disposizioni attuative di tale previsione.
Spese Veterinarie
Con la Finanziaria 2020 è previsto l’aumento da € 387,34 a € 500 della detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di € 129,11).
Rimodulazione oneri detraibili in base al reddito
È confermata la rimodulazione delle detrazioni per oneri in base al reddito del contribuente, assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze, come segue:
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intero importo qualora il reddito complessivo non sia superiore a € 120.000;
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per la parte corrispondente al rapporto tra € 240.000, diminuito del reddito complessivo e € 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a € 120.000.
La detrazione spetta per l’intero importo per le seguenti spese:
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interessi passivi prestiti / mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni);
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spese sanitarie.
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interessi passivi mutui ipotecari per l’acquisto / costruzione dell’abitazione principale;
Fringe Benefit veicoli aziendali
Con la Finanziaria 2020 viene ridefinita la disciplina relativa agli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti.
Ora, il fringe benefit tassabile è regolato da due discipline distinte.
Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati fino al 30.6.2020 è confermata la tassazione nella misura del 30% dell’ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale trattenuta al dipendente.
Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dall’1.7.2020 la percentuale applicabile all’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo (di nuova immatricolazione) come di seguito specificato:
Emissioni di CO2 del veicolo | % applicabile |
Fino a 60 g/Km | 25% |
Superiore a 60 g/Km fino a 160 g/Km | 30% |
Superiore a 160 g/Km fino a 190 g/Km | 40% (50% per 2021) |
Superiore a 190 g/Km | 50% (60% per 2021) |
Per ulteriori dettagli: Tabelle ACI per l’anno 2020 e Fringe Benefit
Tracciabilità delle detrazioni
La detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario / postale / altri sistemi di pagamento tracciabili, come ad esempio, carta di debito / di credito / prepagata.
La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l’acquisto di medicinali / dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche /private accreditate al SSN.
Articolo di approfondimento: Tracciabilità del pagamento per oneri detraibili dall’1.1.2020
Estromissione immobile ditta individuale
È riproposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale. L’agevolazione è riconosciuta agli immobili strumentali per natura posseduti al 31.10.2019 e riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2020.
È previsto il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%:
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nella misura del 60% entro il 30.11.2020;
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il rimanente 40% entro il 30.6.2021.
L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.
Regime Forfetario
È confermata l’introduzione di una serie di modifiche al regime forfetario che restringono la platea dei soggetti interessati all’adozione dello stesso dal 2020.
In particolare le modifiche riguardano le condizioni di accesso / mantenimento del regime, con la conseguenza che molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno “ritornare” dal 2020 al regime ordinario.
In sintesi è previsto
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il mantenimento del limite di ricavi / compensi dell’anno precedente pari a € 65.000;
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la reintroduzione del limite pari a € 20.000 relativo alle spese sostenute per lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, prestazioni occasionali.
Sono esclusi dalla possibilità di adottare il regime forfettario
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i collaboratori familiari,
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i soggetti che possiedono redditi da lavoro dipendente / assimilati eccedenti € 30.000.
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i soci di società di persone e di srl,
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i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente
Sono pertanto penalizzati i dipendenti e i pensionati con redditi superiori al predetto limite i quali dal 2020 sono obbligati ad applicare il regime ordinario. È confermato che la limitazione non opera per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro; tuttavia si rammenta che il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adottare il regime forfetario qualora operi prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro.
È incentivato l’utilizzo della fattura elettronica prevedendo la riduzione di un anno del termine di decadenza dell’attività di accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73.
È infine espressamente prevista la rilevanza del reddito forfetario per il riconoscimento / determinazione delle deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura tributaria.
La “scheda completa” del regime forfetario, aggiornata a gennaio 2020 è disponibile qui: Regime Forfetario 2020: requisiti, esclusioni, imposte, adempimenti
Rivalutazione terreni e partecipazioni
È confermata la possibilità di rideterminare alla data dell’1.1.2020 il costo d’acquisto di:
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terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
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partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;
non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.6.2020 il termine entro il quale provvedere:
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alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
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al versamento dell’imposta sostitutiva.
L’imposta sostitutiva risulta ora fissata nelle seguenti misure:
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11% (invariata) per le partecipazioni qualificate;
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11% (in precedenza 10%) per le partecipazioni non qualificate;
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11% (in precedenza 10%) per i terreni.
Imposta sostitutiva plusvalenze cessioni immobili
La Finanziaria 2020 conferma la possibilità, in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati / costruiti da non più di 5 anni e di terreni edificabili, di optare ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata (su richiesta del cedente resa al notaio), per l’applicazione di un’imposta sostitutiva, al posto della tassazione ordinaria.
L’imposta sostitutiva, riscossa dal notaio, dal 01.01.2020 è aumentata dal 20% al 26%.
Rivalutazione beni d’impresa
È confermata la riproposizione della rivalutazione dei beni d’impresa (ad esclusione dei cosiddetti “immobili merce”) e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.
La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea.
Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta.
È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.
Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2022) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:
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12% per i beni ammortizzabili;
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10% per i beni non ammortizzabili.
In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2022), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.
In sede di approvazione è previsto che le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate:
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per importi fino a € 3.000.000 in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES, le altre con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES relativo ai periodi d’imposta successivi;
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per importi superiori a € 3.000.000 in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES, la seconda entro il termine per previsto per il versamento della seconda / unica rata dell’acconto IRES relativo al periodo d’imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il saldo IRES e il termine previsto per il versamento della seconda / unica rata dell’acconto IRES per i periodi d’imposta successivi.
Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.
Proroga detrazione “BONUS VERDE”
Nel recente DL n. 162/2019, c.d. “Decreto 1000 proroghe”, è contenuta la proroga per il 2020 del c.d. “Bonus verde”, ossia della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:
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“sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
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realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Cedolare secca immobili commerciali
Non è stata riproposta per il 2020 l’applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.
Credito d’imposta sicurezza degli immobili
In sede di approvazione, al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili, è introdotto uno specifico credito d’imposta ai fini dell’imposta sul reddito, per le spese relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo.
Le modalità attuative della nuova disposizione sono demandate al MEF.
Proroga SABATINI-TER
È confermato il riconoscimento di un’integrazione alla spesa per il periodo 2020 – 2025 ai fini della proroga dell’agevolazione c.d. “Sabatini – ter”, consistente nell’erogazione, a favore delle micro, piccole e medie imprese, di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.
È altresì prevista la destinazione di una parte delle risorse a favore delle predette imprese che acquistano, anche in leasing, macchinari, impianti e attrezzature nuovi ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti / processi produttivi. In tal caso il contributo è rapportato agli interessi calcolati, convenzionalmente, sul finanziamento ad un tasso annuo pari al 3,575%.
Esenzione canone rai anziani a basso reddito
A decorrere dal 2020 l’esenzione dal pagamento del canone RAI è applicabile ai soggetti di età pari / superiore a 75 anni, con reddito non superiore a € 8.000 (compreso quello del coniuge), non conviventi con soggetti titolari di reddito proprio (ad eccezione di colf / badanti / collaboratori domestici).
Tale agevolazione è limitata all’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.
Bonus cultura 18enni
È confermato anche per il 2020 il “bonus cultura” a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2020, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.