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Fatturazione elettronica per le attività con l’estero

Segnalazioni di errore e Sanzioni
Circolare BFA22.011
Rif. DPR 633/1972, D.L. 50/2017, DL 331/1993, DL nr. 471 18 dicembre 1997, legge nr. 170 30 dicembre 2020.

Con il quarto appuntamento concludiamo oggi il tema della fatturazione elettronica e le attività verso l’estero.

In particolare gli argomenti che vengono trattati sono le segnalazioni di errore e le sanzioni.

Segnalazioni di errore

Le tipologie di controllo, effettuate sul file inviato all’Agenzia delle Entrate, mirano a verificare: 

  • nomenclatura ed unicità del file trasmesso;
  • dimensioni del file;
  • integrità del documento;
  • autenticità del certificato di firma;
  • conformità del formato dati fattura;
  • coerenza e validità del contenuto dei dati della fattura;
  • autorizzazione alla trasmissione.

Evidenziamo che non viene effettuato il controllo di validità degli identificativi fiscali assegnati da autorità estere.

Riportiamo nella seguente tabella i principali codici errore che generano lo scarto del file di comunicazione delle operazioni con soggetti non stabiliti: 

Codice  Errore 

 

    Descrizione

00404 

 È stato già trasmesso un file con identico contenuto

 

00003

 Le dimensioni del file superano quelle ammesse

 

00100

 Certificato di firma scaduto

 

00400

 A fronte di un’operazione senza applicazione dell’Iva non è stata indicata la natura  dell’operazione

 

00306

 Per il campo “CodiceFiscale” il sistema verifica la presenza dello stesso in Anagrafe  Tributaria  nazionale: se risulta non esistente, il file viene scartato.

 

00445

 (controllo in essere dal primo gennaio 2021): non è più ammesso il valore generico N2,  N3 o  N6 come codice natura dell’operazione (a partire dal primo gennaio 2021 non è  più consentito  utilizzare i codici natura ‘padre’ ma solo quelli di dettaglio, quando  previsti; in particolare non  sono più utilizzabili i codici N2, N3 e N6)

 

00471

 per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 il cedente/prestatore non può essere uguale  al  cessionario/committente (i valori TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20 del tipo  documento non  ammettono l’indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come  cedente che come  cessionario) (vale solo per le fatture ordinarie)

 

00473

 per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 non è ammesso il valore IT nell’elemento  1.2.1.1.1 (i  valori TD17, TD18 e TD19 del tipo documento non ammettono l’indicazione  in fattura di un  cedente italiano) (vale solo per le fatture ordinarie)

 

     

00475

 per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 deve essere presente l’elemento 1.4.1.1 del  cessionario/committente (i tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD22 e  TD23  prevedono obbligatoriamente la presenza della partita IVA del  cessionario/committente) (vale  solo per le fatture ordinarie)

 

00313

 ‘XXXXXXX’, in caso di fattura emessa verso soggetti non stabiliti in Italia, e inviata al  Sistema  di Interscambio; in questo caso il sistema controlla che il campo IdPaese del  cessionario/committente contenga un valore diverso da “IT”

 

Sanzioni trasmissione fatture estere

L’articolo 11, comma 2 quater, secondo periodo, decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, come modificato dall’articolo 1 della legge 178 del 30 dicembre 2020, evidenzia che per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. 

Non si applica la disposizione del “cumulo giuridico” di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 

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