Rif. DPR 633/1972, D.L. 50/2017, DL 331/1993, DL nr. 471 18 dicembre 1997, legge nr. 170 30 dicembre 2020.
Con il quarto appuntamento concludiamo oggi il tema della fatturazione elettronica e le attività verso l’estero.
In particolare gli argomenti che vengono trattati sono le segnalazioni di errore e le sanzioni.
Segnalazioni di errore
Le tipologie di controllo, effettuate sul file inviato all’Agenzia delle Entrate, mirano a verificare:
- nomenclatura ed unicità del file trasmesso;
- dimensioni del file;
- integrità del documento;
- autenticità del certificato di firma;
- conformità del formato dati fattura;
- coerenza e validità del contenuto dei dati della fattura;
- autorizzazione alla trasmissione.
Evidenziamo che non viene effettuato il controllo di validità degli identificativi fiscali assegnati da autorità estere.
Riportiamo nella seguente tabella i principali codici errore che generano lo scarto del file di comunicazione delle operazioni con soggetti non stabiliti:
Codice Errore
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Descrizione |
00404 |
È stato già trasmesso un file con identico contenuto
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00003 |
Le dimensioni del file superano quelle ammesse
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00100 |
Certificato di firma scaduto
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00400 |
A fronte di un’operazione senza applicazione dell’Iva non è stata indicata la natura dell’operazione
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00306 |
Per il campo “CodiceFiscale” il sistema verifica la presenza dello stesso in Anagrafe Tributaria nazionale: se risulta non esistente, il file viene scartato.
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00445 |
(controllo in essere dal primo gennaio 2021): non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione (a partire dal primo gennaio 2021 non è più consentito utilizzare i codici natura ‘padre’ ma solo quelli di dettaglio, quando previsti; in particolare non sono più utilizzabili i codici N2, N3 e N6)
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00471 |
per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente (i valori TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20 del tipo documento non ammettono l’indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario) (vale solo per le fatture ordinarie)
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00473 |
per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 non è ammesso il valore IT nell’elemento 1.2.1.1.1 (i valori TD17, TD18 e TD19 del tipo documento non ammettono l’indicazione in fattura di un cedente italiano) (vale solo per le fatture ordinarie)
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00475 |
per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 deve essere presente l’elemento 1.4.1.1 del cessionario/committente (i tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD22 e TD23 prevedono obbligatoriamente la presenza della partita IVA del cessionario/committente) (vale solo per le fatture ordinarie)
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00313 |
‘XXXXXXX’, in caso di fattura emessa verso soggetti non stabiliti in Italia, e inviata al Sistema di Interscambio; in questo caso il sistema controlla che il campo IdPaese del cessionario/committente contenga un valore diverso da “IT”
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Sanzioni trasmissione fatture estere
L’articolo 11, comma 2 quater, secondo periodo, decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, come modificato dall’articolo 1 della legge 178 del 30 dicembre 2020, evidenzia che per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Non si applica la disposizione del “cumulo giuridico” di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.