Rif. - Provvedimenti Agenzia Entrate 28.2.2020, 20.4.2020 e 30.06.2020
- Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) - Art. 140,141
Il Decreto Rilancio e i recenti provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate hanno introdotto significativi cambiamenti nell’ambito della Fatturazione Elettronica e del rispettivo calendario degli adempimenti.
In questa circolare approfondiamo in particolare le nuove “specifiche tecniche” che saranno obbligatorie dal primo gennaio 2021 e la “memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri”.
Le nuove Specifiche Tecniche
Con il Provvedimento 28.2.2020 l’Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove Specifiche tecniche per la fatturazione elettronica.
In particolare, sono stati introdotti:
- nuovi codici per identificare il “Tipo documento”. A titolo di esempio riportiamo, quelli previsti per differenziare le fatture emesse a seguito dell’applicazione del reverse charge e per individuare le autofatture emesse per autoconsumo o cessioni gratuite;
- nuovi codici dettaglio con riferimento alla “Natura” dell’operazione.
In presenza di operazioni non soggette ad IVA / non imponibili / senza IVA sono previsti specifici codici al fine di individuare più precisamente le diverse casistiche e pertanto la motivazione per la quale non è applicata l’imposta;
- nuove codifiche “Tipo ritenuta” al fine di specificarne la “destinazione” (per il contributo INPS, per Enasarco, per ENPAM o altri contributi previdenziali).
Le nuove Specifiche tecniche prevedono anche:
- L’eliminazione dell’obbligo di compilare il campo relativo all’importo dell’imposta di bollo (per le fatture è sempre pari a € 2);
- L’estensione dell’arrotondamento a 8 decimali per l’esposizione di sconti / maggiorazioni;
- L’introduzione del nuovo codice “Modalità pagamento” per il PagoPA.
Inoltre con il recente Provvedimento 20.4.2020, in considerazione dell’attuale situazione emergenziale , l’Agenzia ha disposto il differimento dei termini di utilizzo della nuova versione delle Specifiche tecniche della fatturazione elettronica.
In particolare è stato definito che:
- dall’1.10.2020 è possibile emettere fatture elettroniche in base al nuovo tracciato e quindi utilizzando i nuovi codici;
- dall’1.10 al 31.12.2020 SdI accetta fatture elettroniche predisposte sia con le nuove che con le vecchie Specifiche tecniche;
- dall’1.1.2021 tutte le fatture elettroniche dovranno essere predisposte in base alla nuove Specifiche tecniche.
Nuovi Codici “Tipo Documento”
Per quanto riguarda i codici da inserire nel campo Tipo Documento sono stati introdotti 11 nuovi codici. Il loro impiego in alcuni casi risulta facoltativo, tuttavia il loro impiego permetterà la corretta compilazione della dichiarazione precompilata IVA.
CODICE |
DESCRIZIONE E UTILIZZO DEL CODICE |
TD16 |
Integrazione fattura reverse charge interno: trasmissione allo SdI di un documento contenente le integrazioni inerenti l’aliquota e la relativa imposta, nei casi di fatture ricevute da soggetti residenti o stabiliti, per operazioni soggette a reverse charge interno. |
TD17 |
Integrazione/autofattura per acquisti di servizi dall’estero: trasmissione allo SdI di un documento riportante le integrazioni inerenti l’aliquota e la relativa imposta per acquisti di servizi da prestatori intra-UE, oppure per trasmettere l’autofattura in unico esemplare per acquisti di servizi da prestatori extra-UE. |
TD18 |
Integrazione per acquisto di beni intracomunitari: trasmissione allo SdI di un documento riportante le integrazioni inerenti l’aliquota e la relativa imposta, nei casi di fattura ricevuta da un cedente intra-UE, per operazioni di acquisto intracomunitario. |
TD19 |
Integrazione/autofattura per acquisto: trasmissione allo SdI di un documento riportante le integrazioni inerenti l’aliquota e la relativa imposta oppure l’autofattura, nei casi di acquisto da soggetti non residenti (rispettivamente intra-UE ed extra-UE) di beni territorialmente rilevanti ai fini IVA, diversi dagli acquisti intracomunitari e dalle importazioni. |
TD21 |
Autofattura per splafonamento: trasmissione allo SdI di un’autofattura per regolarizzare gli acquisti di beni o le prestazioni di servizi superiori al plafond disponibile, da parte degli esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di acquistare senza pagamento dell’imposta. |
TD22 |
Estrazione beni da Deposito IVA: trasmissione allo SdI di un documento contenente l’integrazione per estrazione di beni di provenienza UE e autofattura per estrazione beni di provenienza extra-UE. |
TD23 |
Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA: estrazione del bene da un deposito IVA per essere utilizzato o commercializzato nel territorio dello Stato con versamento dell’imposta tramite F24, dovuta dal soggetto che immette o procede all’estrazione, ma versata in nome e per conto suo dal gestore del deposito IVA. |
TD24 |
Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a): trasmissione allo SdI entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, delle fatture differite emesse a fronte di cessione di beni o prestazioni servizi. |
TD25 |
Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b): trasmissione allo SdI entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni, delle fatture emesse per cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un terzo soggetto per il tramite del proprio cedente. |
TD26 |
Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni: trasmissione allo SdI di fatture elettroniche immediate o differite aventi ad oggetto cessioni di beni ammortizzabili oppure per passaggi interni che non concorrendo alla formazione del volume d’affari vanno annotate nel rigo VE40 della dichiarazione IVA. |
TD27 |
Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa: trasmissione allo SdI di fatture elettroniche ad oggetto operazioni riguardanti la destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore, oltre che operazioni riguardanti le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta. |
Nuovi codici “Natura”
Nel periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, è possibile utilizzare sia i codici generici che i nuovi codici di dettaglio, mentre dal 1° gennaio 2021 dovranno essere utilizzati esclusivamente i nuovi codici dettagliati e i codici N2, N3 ed N6 non saranno più utilizzabili.
I codici generici N2, N3 ed N6 sono stati infatti suddivisi nei seguenti codici dettagliati:
N2 – operazioni non soggette
I due nuovi codici introdotti per il codice N2 sono:
- N2.1 – “Non soggette ad IVA” , che dovrà essere utilizzato nei casi di operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito della territorialità.
- N2.2 – “Non soggette – altri casi”: che dovrà essere utilizzato per esempio nei casi di operazioni effettuate nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati.
N3 – operazioni non imponibili
Le sei nuove tipologie di non imponibilità introdotte, relative al codice N3, sono:
- N3.1 – “Non imponibile – esportazioni”, utilizzato, ad esempio per le cessioni all’esportazione non imponibili, per le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della UE.
- N3.2 – “Non imponibile – cessioni intracomunitarie”, utilizzato nei casi di cessioni intracomunitarie di beni.
- N3.3 – “Non imponibile – cessioni verso San Marino”, utilizzato nei casi di cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi.
- N3.4 – “Non imponibile – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazioni”, utilizzato nei casi di cessioni di beni effettuati.
- N3.5 – “Non imponibile a seguito di dichiarazione d’intento”, utilizzato nei casi di operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi) effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato la dichiarazione d’intento.
- N3.6 – “Non imponibile – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond”, utilizzato, ad esempio, per le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dalla UE; per le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA, oppure per i trasferimenti di beni da un deposito IVA ad un altro.
N6 – inversione contabile
Le nove nuove tipologie introdotte, relativamente al codice N6 sono:
- N6.1 – “Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero”, utilizzato nei casi di cessioni all’interno dello Stato di rottami ed altri materiali di recupero, per le quali è previsto il pagamento dell’IVA da parte del cessionario soggetto passivo d’imposta.
- N6.2 – “Inversione contabile – cessione di oro e argento puro”, utilizzato nei casi di cessioni di oro da investimento divenute imponibili a seguito di opzione e le relative prestazioni di intermediazione, effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi d’imposta, nonché l’ammontare delle cessioni di oro diverso da quello da investimento e di argento puro, effettuate nei confronti di soggetti passivi di imposta.
- N6.3 – “Inversione contabile – subappalto nel settore edile”, utilizzato nei casi di prestazioni di servizi re- se nel settore edile da subappaltatori senza addebito d’imposta.
- N6.4 – “Inversione contabile – cessione di fabbricati”, utilizzato nei casi di cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario.
- N6.5 – “Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari”, utilizzato nei casi di cessioni di telefoni cellulari per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario.
- N6.6 – “Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici”, utilizzato nei casi di cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario.
- N6.7 “Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi”, utilizzato nei casi di prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario.
- N6.8 – “Inversione contabile – operazioni settore energetico”, che dovrà essere utilizzato nei casi di operazioni del settore energetico per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario.
- N6.9 – “Inversione contabile – altri casi”, utilizzato nei casi di operazioni di inversione non riportate ai precedenti punti.
Nuovi codici “Tipo Ritenuta”
Per quanto riguarda i codici relativi al “Tipo Ritenuta”, oltre agli attuali RT01 (Ritenuta persone fisiche) e RT02 (Ritenuta persone giuridiche) al fine di gestire alcune tipologie di contributi, sono stati aggiunti 4 nuovi codici da inserire nel campo Tipo Ritenuta:
- RT03 – Contributo INPS: da utilizzare qualora il prestatore emetta una fattura con una quota INPS a suo carico.
- RT04 – Contributo ENASARCO: da utilizzare nei casi in cui la fattura venga emessa da un agente di commercio, con la quota di contributo ENASARCO a carico dello stesso agente.
- RT05 – Contributo ENPAM: da utilizzare nei casi in cui la fattura venga emessa da un medico con quota ENPAM a suo carico.
- RT06 – Altro contributo previdenziale: da utilizzare in tutti gli altri casi in cui il prestatore emette una fattura con una quota previdenziale a suo carico.
Tra gli aggiornamenti introdotti nel nuovo tracciato.xml della fatturazione elettronica evidenziamo:
- L’aggiunta di due nuovi codici da inserire nel campo <CausalePagamento> all’interno del blocco <DatiRitenuta>, ed in particolare il codice M2 (prestazione lavoro autonomo non esercitabile abitualmente) e il codice Z0 (titolo diverso dai precedenti).
- L’introduzione, tra le Modalità di pagamento, del codice MP23 relativo al pagamento PagoPA.
- Il calcolo automatico dell’imposta di bollo: il Sistema di Interscambio calcola automaticamente l’imposta di bollo qualora la fattura elettronica assolva l’imposta di bollo; è sufficiente indicare “SI” nel solo campo <BolloVirtuale> mentre la compilazione del campo <ImportoBollo> diviene opzionale.
Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
Il Decreto Rilancio ha apportato alcune modifiche in tema di obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Per questo motivo l’agenzia delle Entrate è intervenuta con il provvedimento del 30 giugno per aggiornare la materia.
Il Decreto Rilancio ha previsto per i soggetti con volume d’affari non superiore a 400.000 euro una proroga del periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020. Si ricorda che nel periodo transitorio le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 127/2015 non si applicano se la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri avviene entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Inoltre il suddetto decreto ha prorogato al 1° gennaio 2021 (anziché al 1° luglio 2020) l’avvio della lotteria dei corrispettivi.
Il Provvedimento 30 giugno 2020 ha quindi approvato:
– le specifiche tecniche (versione 10.06.2020)
– l’allegato denominato “Tipi Dati Corrispettivi” (versione 7.0);
– l’allegato denominato “Layout standard – Documento Commerciale”;
– l’allegato denominato “Tipi Dati Documenti commerciali validi per la lotteria dei corrispettivi”.
Con il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono cambiate le date per la trasmissione dei dati corrispettivi: In particolare:
- Dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020 è possibile trasmettere i dati dei corrispettivi:
– secondo le specifiche previste dall’Allegato denominato “Tipi dati per i corrispettivi – versione 6.0 – novembre 2017”;
oppure
– secondo le specifiche previste dall’Allegato denominato “Tipi dati per i corrispettivi”– versione 7.0 – marzo 2020”.
- Dal 1° gennaio 2021, invece, i dati dei corrispettivi dovranno essere trasmessi esclusivamente nel rispetto del nuovo Allegato “Tipi Dati Corrispettivi” (versione 7.0 – giugno 2020)
Corrispettivi non riscossi
L’allegato “Tipi Dati Documenti commerciali validi per la lotteria dei corrispettivi” prevede che nei “Dati Pagamento” ci siano tre tipologie che individuano la modalità di pagamento:
- contanti (PC);
- strumenti elettronici (PE);
- corrispettivi non riscossi per riscatto di buoni multiuso o monouso, buoni e ticket fatturati a terzi o per il riconoscimento di uno sconto (NR).
Aggiornamenti Specifiche Tecniche
I principali aggiornamenti contenuti nelle nuove specifiche tecniche (versione 10) considerano:
- l’adeguamento dei nuovi termini previsti dal Decreto Rilancio per quanto riguarda l’allungamento del periodo transitorio e la data di avvio della lotteria degli scontrini;
- Il Registratore Telematico o Server-RT nel momento in cui viene messo in servizio dovrà inviare le informazioni relative alla versione del firmware fiscale presente sull’apparato. A tale scopo, nella prima trasmissione utile dei corrispettivi, così come indicato nell’allegato “Tipi Dati Corrispettivi” (versione 7.0 – giugno 2020, sarà valorizzato il campo 6.4 <Codice> con il valore “07” e saranno compilati i due appositi campi 6.5<NumeroSw> e 6.6<DataRelease> per indicare la versione e la data del software del firmware fiscale presente sull’apparato.
- Differenti modalità di emissione del documento commerciale di reso/annullo.
Modalità di emissione documento commerciale di reso/annullo
1) Emissione di documenti di reso/annullo sullo stesso dispositivo da cui è stato emesso il documento commerciale di riferimento.
In questo caso, per procedere all’emissione di un documento di reso/annullo, deve essere preliminarmente consentita una ricerca del documento commerciale di riferimento nella memoria permanente di dettaglio del dispositivo, verificando la corrispondenza con:
- la matricola del dispositivo dal quale il documento commerciale originale è stato emesso;
- l’identificativo del documento commerciale (composto dal numero progressivo di chiusura seguito dal numero progressivo del documento commerciale).
In funzione dell’esito della ricerca si distinguono i seguenti casi:
a) se la ricerca ha avuto esito positivo, è possibile procedere all’emissione del documento commerciale:
- per reso, per un importo pari o inferiore alla capienza di ciascuna aliquota del documento commerciale;
- per annullo, esclusivamente per un importo pari a quello del documento commerciale di riferimento, per ogni aliquota.
b) se la ricerca ha avuto esito negativo, soltanto nel caso in cui la data del documento commerciale sia antecedente alla data del primo documento commerciale presente nella memoria di dettaglio (caso del DGFE sostituito), è possibile procedere con l’emissione di un documento per annullo o reso in modalità manuale come descritto nel caso 2 .
2) Emissione di documenti di reso/annullo di un documento commerciale di riferimento emesso da altro dispositivo.
Se il documento commerciale sia stato emesso da un altro dispositivo (matricola del dispositivo RT o server-RT differente dalla matricola stampata sul documento commerciale di riferimento), o memorizzato su un DGFE precedente (caso 1.b), è possibile procedere con l’emissione di un documento per annullo o reso inserendo in modalità manuale le seguenti informazioni:
- la matricola del dispositivo del documento di riferimento;
- la data del documento commerciale a cui si fa riferimento;
- l’identificativo del documento commerciale a cui si fa riferimento;
- le aliquote IVA delle operazioni oggetto di reso/annullo;
- il codice lotteria, qualora presente nel documento commerciale di riferimento.
3) Emissione di documenti di reso/annullo utilizzando altri elementi probanti l’acquisto
È possibile procedere con l’emissione di un documento per annullo o reso anche utilizzando altri “elementi che possono confermare all’esercente l’avvenuto acquisto, come nel caso della ricevuta del POS o dei vuoti a rendere.”
In tali casi, è ammessa l’emissione di un documento per annullo o reso inserendo in modalità manuale, le seguenti informazioni, che saranno riportate anche sul documento di reso/annullo:
- in sostituzione della matricola del dispositivo, una sigla descrittiva :
– “POS” nel caso di ricevuta POS;
– “VR” nel caso di vuoti a rendere;
– “ND” in altri eventuali casi residuali (es. reso/annullo di scontrino fiscale emesso da Misuratore Fiscale o di documento commerciale web);
- la data dell’operazione a cui si fa riferimento;
- le aliquote IVA delle operazioni oggetto di reso/annullo.
Novità layout del documento commerciale
Con l’obiettivo di migliorare la leggibilità dei documenti il Provvedimento 30 giugno 2020 ha approvato l’allegato denominato “Tipi Dati Documenti commerciali validi per la lotteria dei corrispettivi”.
Nell’allegato sono presenti:
- il layout standard del documento commerciale di vendita o prestazione e gli appositi codici IVA;
- il layout compatto del documento commerciale di vendita o prestazione;
- il layout standard emesso per il reso;
- il layout standard del documento commerciale emesso per l’annullo.
Se vuoi visualizzare i diversi tipi di layout accedi al link
Sia per il layout standard che per il layout compatto:
- non devono essere presenti righe vuote di spaziatura superiori a 1.
- non devono essere presenti campi relativi al resto e/o modalità di pagamento se il valore è pari a 0 (ZERO). Il campo “Importo pagato”, invece, deve sempre essere indicato.
In caso di pagamento integralmente in contanti:
- l’arrotondamento per difetto deve essere indicato come “Sconto a pagare” e deve inoltre essere riportato tra le modalità di pagamento con la voce “Arro. DL N. 50/2017”;
- l’arrotondamento per eccesso avviene mediante il pagamento contanti. È possibile specificare il quantitativo dell’arrotondamento tra le modalità di pagamento con la voce “Arro. DL N. 50/2017”.