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Fattura Elettronica per cessioni e acquisti con San Marino

La Disciplina dopo gli aggiornamenti del MEF
Circolare BFA21.035
Rif. Art. 12, DL n. 34/2019
; 
Provvedimento Agenzia Entrate 5.8.2021

Nella Circolare odierna andiamo ad approfondire gli ultimi aggiornamenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze in materia di fatturazione elettronica relativa alle cessioni di beni tra l’Italia e la Repubblica di San Marino. In particolare la nuove disposizioni prevedono che:

  • le fatture elettroniche transitino dal Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate;
  • le cessioni di beni a San Marino siano non imponibili; 
  • per gli acquisti di beni da San Marino il cedente possa emettere la fattura con/senza IVA.

La nuova normativa

L’art. 12, DL n. 34/2019 definisce l’obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni fra Italia e San Marino.

Rimangono comunque validi, anche con San Marino, gli esoneri dall’obbligo generalizzato di utilizzo della fatturazione elettronica già stabiliti da specifiche previsioni.

In attuazione dell’ art. 12 il MEF ha poi aggiornato le disposizioni riguardanti le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra Italia e San Marino, prevedendo che: 

  • daIl’1.10.2021 al 30.6.2022, la fattura può essere emessa e ricevuta in formato elettronico o cartaceo; 
  • dall’1.7.2022, la fattura è emessa e accettata in formato elettronico, fatte salve le ipotesi in cui l’emissione della fattura elettronica non è obbligatoria per legge. 

Dall’1 ottobre 2021 cessano quindi di avere efficacia le disposizioni  della previgente disciplina IVA delle operazioni in oggetto.

Con il Provvedimento 5.8.2021 l’Agenzia delle Entrate ha confermato in particolare che le fatture relative alle cessioni di beni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti / identificati in Italia e soggetti residenti a San Marino sono trasmesse e ricevute tramite l’SdI (il Sistema di Interscambio). 

In particolare, l’Ufficio Tributario di San Marino trasmette le fatture elettroniche emesse dai cedenti / prestatori sammarinesi e riceve le fatture elettroniche emesse dai cedenti / prestatori italiani. L’ufficio competente per l’effettuazione dei controlli delle fatture inviate dall’Ufficio Tributario di San Marino, è la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino. 

Tramite lo specifico servizio dell’Agenzia delle Entrate, il cedente/ acquirente italiano può visualizzare, oltre ai dati fiscali delle fatture elettroniche emesse/ricevute, anche l’esito dei controlli. 

 

Le cessioni di beni effettuate mediante trasporto / consegna a San Marino, e i servizi connessi, da parte di soggetti passivi IVA residenti, stabiliti / identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che hanno comunicato il proprio numero di identificazione sono considerate non imponibili.

Relativamente agli acquisti di beni da parte di un soggetto IVA presso un operatore sammarinese sono utilizzabili due procedure, alternative, a scelta delle parti, ossia il cedente sammarinese può emettere una fattura con IVA ovvero senza indicazione dell’imposta. In quest’ultimo caso l’IVA va regolarizzata dall’acquirente.

È considerato al pari delle cessioni l’invio di beni a San Marino, mediante trasporto / spedizione a cura del soggetto passivo italiano / da terzi per suo conto. 

L’assimilazione non opera:

  • per i beni inviati a San Marino per lo svolgimento di perizie/operazioni di perfezionamento/manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione / migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione, se i beni sono successivamente trasportati/spediti al committente;
  • per l’introduzione a San Marino di beni temporaneamente utilizzati per l’effettuazione di prestazioni. 

Per l’introduzione di beni in Italia provenienti da San Marino si prevedono due modalità (alternative) di assolvimento dell’IVA. 

Non è considerata introduzione di beni in Italia:

  • l’introduzione di beni oggetto di perizie/operazioni di perfezionamento/manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione/ migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione / rivendita, se i beni sono successivamente trasportati/spediti al committente, operatore economico, sammarinese;
  • l’introduzione di beni temporaneamente utilizzati per l’effettuazione di prestazioni. Le predette operazioni devono essere annotate in un apposito registro tenuto e conservato ai sensi dell’art. 39, DPR n. 633/72, e la relativa causale deve essere indicata nel ddt. 

Le Tempistiche di effettuazione delle operazioni

Le operazioni  si considerano effettuate all’inizio del trasporto/spedizione, all’acquirente/a terzi per suo conto:

dall’Italia o da San Marino.

Se gli effetti traslativi si producono in un momento successivo, l’operazione si considera effettuata:

– nel momento in cui gli stessi si producono;
– comunque dopo un anno dalla consegna/ spedizione. 

Per i beni trasferiti in base a contratti estimatori e simili, l’operazione si considera effettuata: 

– alla rivendita;

– alla scadenza del termine pattuito, se i beni non sono restituiti anteriormente;

– in ogni caso dopo il decorso di un anno dalla consegna/spedizione.

Il caso delle Prestazione di Servizi

Per le prestazioni di servizi, rese nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione, la fattura può essere emessa in formato elettronico tramite SdI, che la trasmette all’Ufficio Tributario di San Marino per il successivo inoltro al committente. 

Cessioni di beni

Per le cessioni di beni tra Italia e San Marino, la fattura, nonchè la (eventuale) nota di variazione, va emessa in formato elettronico tramite SdI. 

Le fatture emesse in formato elettronico dai soggetti passivi residenti, stabiliti/ identificati in Italia, nei confronti di operatori sammarinesi che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione (da riportare in fattura), accompagnate da ddt/ altro documento idoneo, sono trasmesse da SdI all’Ufficio Tributario di San Marino. Quest’ultimo, una volta verificato l’assolvimento dell’imposta sull’importazione: 

convalida la regolarità della fattura; 

comunica l’esito del controllo alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.

La non imponibilità è subordinata al fatto che l’Ufficio Tributario di San Marino convalidi la regolarità della fattura. 

Se nei 4 mesi successivi all’emissione della fattura, l’Ufficio Tributario non convalida la regolarità, la cessione va assoggettata ad IVA e il cedente Italiano, nei 30 giorni successivi, deve emettere nota di variazione, senza sanzioni e interessi. 

Fatturazione Cartacea

I cedenti italiani, non obbligati all’emissione della fattura elettronica, possono emettere la fattura in formato cartaceo. In tal caso la fattura va emessa in 3 esemplari, due dei quali sono consegnati all’acquirente. 

La non imponibilità è subordinata al fatto che il cedente sia in possesso di un esemplare della fattura restituita dall’acquirente sammarinese vidimata con l’indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura “Rep. di San Marino – Uff. tributario. 

Nel caso l’operatore italiano non riceva dall’acquirente entro 4 mesi dall’emissione della fattura la fattura cartacea vidimata dall’Ufficio Tributario di San Marino, dovrà inviare un’apposita comunicazione all’ Ufficio Tributario e, per conoscenza, anche alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino. Se entro 30 giorni, non ha ricevuto l’esemplare della fattura vidimata, dovrà emettere nota di variazione, senza sanzioni e interessi. 

Le cessioni di beni nei confronti di soggetti privati sammarinesi (ad eccezione delle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e delle vendite a distanza) sono da assoggettare ad IVA in Italia con applicazione dell’aliquota ivi prevista. 

Acquisti di beni

La normativa definisce gli adempimenti, distinguendo a seconda che la fattura emessa dal cedente sammarinese sia elettronica o cartacea e preveda l’addebito o meno dell’IVA. 

Fatturazione con addebito dell’iva

Le fatture elettroniche emesse dagli operatori sammarinesi con numero di identificazione, per le cessioni di beni spediti / trasportati in Italia accompagnate da ddt / altro documento idoneo, sono trasmesse dall’Ufficio Tributario di San Marino a SdI, il quale le recapita all’acquirente italiano. Quest’ultimo può visualizzare, tramite lo specifico servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, le fatture elettroniche ricevute. 

In caso di emissione di fattura elettronica con addebito dell’IVA, l’imposta è versata dall’operatore sammarinese all’Ufficio Tributario, il quale entro 15 giorni riversa le somme alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino e trasmette alla medesima gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti. 

La Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino, entro 15 giorni controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all’Ufficio Tributario di San Marino. 

In caso di:

versamento carente, l’Ufficio Tributario provvede alla relativa integrazione;
versamento eccedente l’imposta dovuta, la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino restituisce all’Ufficio Tributario le somme non dovute.

Emissione fattura cartacea 

In caso di emissione di fattura cartacea da parte del cedente sammarinese con addebito dell’IVA, quest’ultimo:

emette la fattura in 3 esemplari, indicando il proprio numero di identificazione e la partita IVA dell’acquirente italiano;

presenta all’Ufficio Tributario di San Marino le fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in 3 esemplari, consegnando la somma corrispondente all’IVA dovuta;

trasmette all’acquirente italiano la fattura originale restituita e vidimata con datario e timbrata con impronta a secco dall’Ufficio Tributario di San Marino. 

In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino chiede all’Ufficio Tributario di procedere ai necessari adeguamenti. In caso di:

versamenti carenti, l’Ufficio Tributario provvede alla relativa integrazione; 

-versamenti eccedenti l’imposta, la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino restituisce all’Ufficio Tributario le somme non dovute. 

La fattura ricevuta dall’acquirente italiano va annotata nel registro degli acquisti operando la detrazione dell’IVA.

Fatturazione senza Addebito dell’Iva

Il cedente sammarinese può emettere fattura elettronica senza indicazione dell’IVA dovuta. L’acquirente italiano, al quale la fattura è stata recapitata tramite SdI, deve assolvere l’imposta, indicando l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste per l’integrazione delle fatture elettroniche.

L’Agenzia delle Entrate specifica che, tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche è possibile visualizzare l’esito positivo dei controlli effettuati dalla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino. 

Emissione di fattura cartacea

In caso di emissione di fattura cartacea da parte del cedente sammarinese senza addebito dell’IVA, quest’ultimo deve:

emettere la fattura in 2 esemplari, indicando il proprio numero identificativo e la partita IVA dell’acquirente italiano;
presentare all’Ufficio Tributario di San Marino le 2 fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in 2 copie;
trasmettere all’acquirente uno dei 2 esemplari della fattura restituiti dall’Ufficio Tributario con il timbro a secco circolare. 

L’acquirente italiano deve assolvere l’imposta, indicando l’ammontare dell’IVA sull’esemplare della fattura trasmessa dal fornitore sammarinese e procedere con il reverse charge. 

In caso di mancata / irregolare ricezione della fattura, l’acquirente italiano provvede all’emissione / regolarizzazione della stessa nei termini di 4 mesi + 30 giorni dalla mancata / irregolare emissione della fattura da parte del cedente.

Gli acquisti di beni da parte di soggetti privati italiani (con eccezione delle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e delle vendite a distanza) sono assoggettate all’IVA a San Marino. 

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