A decorrere dall’1.1.2019, al fine di monitorare le operazioni estere, è stato introdotto l’obbligo, a carico dei soggetti residenti in Italia, di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni / prestazioni di servizi rese / ricevute verso / da soggetti non stabili in Italia (c.d. “spesometro estero”).
L’adempimento ha cadenza mensile e va effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
La comunicazione in esame non è richiesta per le operazioni documentate da
- fattura elettronica inviata al SdI;
- bolletta doganale.
Sezioni di questo articolo:
Esterometro Soggetti interessati
Esterometro Soggetti esclusi
Operazioni oggetto di comunicazione Esterometro
Operazioni escluse dall'esterometro
Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Modalità e termini di trasmissione dell'esterometro
Esterometro e modelli INTRA
Regime sanzionatorio
Esterometro - Soggetti Interessati
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo dell’adempimento in esame fa riferimento ai soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia, per i quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura elettronica.
Per soggetto passivo stabilito in Italia si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all’estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute.
Esterometro - Soggetti Esclusi
I soggetti che sono esonerati dall’obbligo di presentazione dello spesometro estero sono:
- i soggetti minimi / forfetari;
- i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;
i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91 che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali non superiori a € 65.000.
Operazioni oggetto di comunicazione Esterometro
Oggetto di comunicazione sono i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia.
In particolare come specificato dall’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento del 30.4.2018 vanno comunicate le seguenti informazioni:
- dati identificativi del cedente / prestatore;
- dati identificativi dell’acquirente / committente;
- data del documento comprovante l’operazione;
- data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- numero del documento, base imponibile, aliquota IVA e imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’applicazione dell’imposta, tipologia (“natura”) dell’operazione. Come previsto per lo spesometro, quindi, la “natura” dell’operazione va indicata, in alternativa all’imposta, nel caso in cui in fattura non sia applicata / esposta l’IVA.
In merito alle modalità di compilazione dei campi relativi alla “Tipologia documento” e “Natura dell’operazione” vanno utilizzati i medesimi codici previsti per lo spesometro, di seguito riportati.
Tipo documento | Codice |
---|---|
Fattura | TD01 |
Nota di credito | TD04 |
Nota di debito | TD05 |
Fattura semplificata | TD07 |
Nota di credito semplificata | TD08 |
Fattura per acquisto intraUE beni | TD10 |
Fattura per acquisto intraUE servizi | TD11 |
Documento riepilogativo (art. 6, DPR 695/1996) | TD12 |
Tipo di operazione | Codice |
---|---|
Esclusa ex art. 15, DPR n. 633/72 | N1 |
Non soggetta ad IVA | N2 |
Non imponibile (esportazioni, cessioni di beni intraUE) | N3 |
Operazione esente | N4 |
Regime del margine / IVA non esposta (regime speciale beni usati / editoria), comprese le fatture emesse da agenzie di viaggio ex art. 74-ter, DPR n. 633/72 | N5 |
Inversione contabile / reverse charge | N6 |
Operazione soggetta a modalità speciali di determinazione / assolvimento dell’IVA:
|
N7 |
(*) Se è emessa fattura con l’imposta dello Stato UE di residenza del consumatore finale, nei campi “Aliquota” e “Imposta” va riportato “0” e nel campo “Natura” il codice “N7”.
Operazioni escluse
Il comma 3-bis in esame dispone espressamente che l’invio dei dati non è richiesto per le operazioni per le quali è stata:
- emessa bolletta doganale (importazioni / esportazioni);
- emessa / ricevuta fattura elettronica.
In merito a tali operazioni si evidenzia che nel Provvedimento 30.4.2018 l’Agenzia delle Entrate precisa che:
- il contribuente può scegliere di ricomprendere le predette operazioni nella comunicazione in esame;
- nella fattura (elettronica) va compilato il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale “XXXXXXX”
Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in merito all'esterometro
Di seguito i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con le FAQ pubblicate sul proprio sito Internet nonché nell’ambito degli incontri di inizio anno.
Soggetti | Desc. |
---|---|
Acquirenti / committenti non residenti, identificati in Italia
(FAQ 27.11.2018 n. 30) |
Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia” (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dall’1.1.2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la “comunicazione dei dati delle fatture” ai sensi del comma 3-bis dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015.
Qualora l’operatore IVA residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell’operatore IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest’ultimo, sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “Codice Destinatario” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario). Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche. |
Fatture a residenti a Livigno e a Campione d’Italia
(FAQ 21.12.2018, n. 46) |
Ai sensi dell’art. 7, DPR n. 633/1972, Livigno e Campione d’Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano. Le operazioni svolte con soggetti residenti / stabiliti in tali Comuni si considerano quindi operazioni transfrontaliere e rientrano tra quelle per le quali va trasmessa la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (c.d. “esterometro”, ex art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015).
Tuttavia, poiché tali soggetti sono identificati con un codice fiscale, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia potrà predisporre e inviare la fattura elettronica al SdI indicando il codice destinatario “0000000” e fornendo una copia (elettronica o analogica) al cliente di Livigno o di Campione d’Italia: in tal modo non sarà più necessario inviare i dati di tali fatture con il c.d. “esterometro”. |
Soggetto che trasmette mod. INTRA2 | Il soggetto che per le cessioni UE trasmette il relativo mod. Intra non è esonerato dalla comunicazione dati fatture transfrontaliere (spesometro estero) ferma restando, in alternativa, la possibilità di trasmettere al SdI la fattura elettronica con “Codice Destinatario – XXXXXXX” |
Soggetto che trasmette mod. INTRA1 | I dati delle fatture d’acquisto UE vanno trasmessi con la comunicazione dati fattura transfrontaliere (spesometro estero). |
Dettagliante che utilizza la piattaforma OTELLO per la fatturazione a turisti extraUE | Per le fatture tax free tramite OTELLO non occorre inviare la comunicazione dati fattura (esterometro) e non occorre trasmettere nuovamente la fattura elettronica al SdI.
Nella sezione “Consultazione – Fatture elettroniche e altri dati IVA” sono riportate anche le fatture tax free shopping emesse dall’operatore IVA residente o stabilito |
Fattura emessa a soggetto non residente e trasmessa al SdI | Qualora il contribuente che effettua una cessione / prestazione verso un soggetto non residente documentata con fattura cartacea / analogica, scelga di trasmettere al SdI la fattura emessa in formato xml, l’originale della fattura è quello veicolato tramite SdI, ossia il documento elettronico, che conseguentemente sarà soggetto alle disposizioni sulla conservazione. |
In base agli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, nell’esterometro devono essere incluse anche le operazioni di acquisto che non sono rilevanti territorialmente in Italia, per le quali il soggetto passivo nazionale non ha l’obbligo di emissione di autofattura o di integrazione della fattura del fornitore (a seconda del Paese del fornitore).
E’ il caso delle spese per alberghi e ristoranti effettuate in un paese UE/Extra UE: il soggetto passivo nazionale deve scontare l’imposta nello Stato in cui viene svolta la prestazione registrando la fattura di acquisto come fuori campo iva.
Consigliamo quindi di registrare tali operazioni non più in contabilità generale ma nel registro Iva acquisti come fuori campo iva.
Di seguito, per le sole operazioni passive (acquisti), troverte una tabella utile all’identificazione dei codici / natura da utilizzare in fase di compilazione:
Tipo Documento | Codice | Natura |
---|---|---|
Fattura acquisto BENI UE | TD10 | N6 |
Fattura acquisto SERVIZI UE | TD11 | N6 |
Fattura acquisto SERVIZI EXTRA/UE | TD01 | N6 |
Fattura acquisto SERVIZI UE NON RILEVANTI IN ITALIA | TD11 | N2 |
Fattura acquisto SERVIZI UE NON RILEVANTI IN ITALIA | TD01 | N2 |
Modalità e termini di trasmissione dell'esterometro
Il file contenente i dati relativi alle fatture in esame va trasmesso in formato xml e firmato digitalmente dal responsabile dell’invio (soggetto obbligato o un suo delegato).
Mese di rif. | Scad. |
---|---|
Gennaio | 30.04.2019 |
Febbraio | 30.04.2019 |
Marzo | 30.04.2019 |
Aprile | 31.05.2019 |
Maggio | 31.07.2019 |
Giugno | 31.07.2019 |
Luglio | 02.09.2019 |
Agosto | 30.09.2019 |
Settembre | 31.10.2019 |
Ottobre | 02.12.2019 |
Novembre | 31.12.2019 |
Dicembre | 31.01.2020 |
L’invio della comunicazione va effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura tenendo presente che per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.
Esterometro e modelli INTRA
Nell’ambito dei predetti incontri, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che lo spesometro estero non incide in alcun modo sull’obbligo e sulle modalità di compilazione e trasmissione dei modd. Intra che pertanto rimangono immutate. Si rammenta che, a seguito delle semplificazioni introdotte nel 2018, la presentazione dei modd. Intra può essere così riepilogata.
< € 200.000 in uno dei 4 trimestri precedenti | NO presentazione |
≥ € 200.000 in uno dei 4 trimestri precedenti | Presentazione MENSILE ai soli fini statistici |
< € 100.000 in uno dei 4 trimestri precedenti | NO presentazione |
≥ € 100.000 in uno dei 4 trimestri precedenti | Presentazione MENSILE ai soli fini statistici |
≤ € 50.000 in uno dei 4 trimestri precedenti | Presentazione TRIMESTRALE ai soli fini fiscali |
> € 50.000 in uno dei 4 trimestri precedenti | Presentazione MENSILE ai soli fini fiscali Se cessioni beni ≥ € 100.000 in uno dei 4 trimestri precedenti obbligo dati statistici |
Regime Sanzionatorio
Come previsto dall’art. 11, comma 2-quater, Legge n. 471/97, in caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti / inesatti è applicabile la sanzione di € 2 per ciascuna fattura, nel limite di € 1.000 per ciascun trimestre.
La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Non è applicabile il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97.