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Esportatori abituali: controlli e possibili invalidazioni delle dichiarazioni d’intento

Ecco le nuove disposizioni dell'Agenzia delle Entrate
a partire da gennaio 2022
Circolare BFA21.045
Rif. Provvedimento Agenzia delle Entrate 293390/2021

La Legge di Bilancio 2021 prevede il rafforzamento del contrasto alle frodi con specifiche analisi di rischio e di controllo. Lo scopo perseguito è quello di verificare il possesso dei requisiti per poter esser qualificati esportatori abituali. A dare attuazione alla legge è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento nr. 293390/2021 le cui disposizioni partono da gennaio 2022.

Controlli e possibili invalidazioni delle lettere d'intento

Il nuovo provvedimento dell’agenzia delle entrate n. 293390/2021 prevede che gli esportatori abituali* interessati ad avvalersi del regime di non imponibilità IVA, previa presentazione della dichiarazione d’intento, saranno sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, da parte dell’Agenzia. 

*Ricordiamo che gli “esportatori abituali” sono quelli che “si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni e servizi senza pagamento dell’IVA, previa trasmissione telematica all’Ag. Entrate della  “dichiarazione di intento” (DPR 633/1972).

Al termine dei controlli citati, potrebbero essere invalidate le lettere d’intento già presentate ed essere inibito il rilascio di nuove.
Nello stesso documento sono stati individuati i criteri su cui fondare la specifica attività di analisi di rischio e di controllo relativa ai soggetti esportatori abituali, come aveva previsto la legge di bilancio 2021 (art. 1 della L. 178/2020). 

Le disposizioni del provvedimento hanno effetto dal 1° gennaio 2022; rimane ancora non propriamente chiarito se i controlli periodici riguarderanno soltanto le lettere d’intento presentate a partire da tale data o anche quelle trasmesse per l’anno 2022 sino al 31 dicembre 2021. 

Le valutazioni dell’Agenzia delle Entrate saranno essenzialmente rivolte a verificare l’effettivo possesso dei requisiti per la qualifica di esportatore abituale (art. 1  del DL 746/83). 

A questo fine, tra l’altro, sarà possibile per l’Amministrazione finanziaria l’incrocio dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e in altre banche dati pubbliche o private. 

La valutazione del rischio da parte dell’Agenzia delle Entrate sarà fondata, principalmente su:

1. un’analisi delle criticità e delle anomalie desumibili dai dati esposti nelle lettere d’intento trasmesse; 

2. specifici elementi di rischio individuati sulla posizione del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società;

3. l’individuazione di elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del soggetto passivo, con particolare riferimento alle omissioni e/o incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi; 

4. l’individuazione di elementi di rischio derivanti dalle operazioni che concorrono alla formazione del plafond.

In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo, le dichiarazioni d’intento saranno invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia ne darà notizia al soggetto interessato, con un’apposita comunicazione trasmessa a mezzo PEC, riportando il protocollo di ricezione della lettera d’intento invalidata e le relative motivazioni. Sarà informato anche il cedente o prestatore destinatario della lettera d’intento invalidata.

Il soggetto passivo potrà presentare all’ufficio competente la documentazione utile a dimostrare il possesso dello status di esportatore abituale. Ove riscontri la mancanza dei presupposti che hanno portato all’invalidazione della lettera d’intento, il predetto ufficio procederà, in autotutela, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d’intento. 

A seguito dell’esito irregolare delle attività di analisi e controllo, inoltre, sarà impedita al soggetto passivo la facoltà di trasmettere ulteriori dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Laddove il soggetto effettui un tentativo di trasmissione del modello, riceverà dal sistema una ricevuta di scarto. 

Lettera d'intento invalidata e scarto della e-fattura

Ai fini dell’emissione della fattura elettronica per operazioni non imponibili IVA in forza di una dichiarazione d’intento (art. 8 del DPR 633/72), occorre utilizzare esclusivamente il tracciato XML della fattura ordinaria allegato al provv. n. 89757/2018, riportando: 

– nel campo 2.2.1.14 “Natura”, il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”;
– nel blocco 2.2.1.16 “AltriDatiGestionali” per ogni lettera d’intento, la dicitura “INTENTO”, il protocollo di ricezione della lettera d’intento, il suo progressivo e la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. 

Secondo quanto previsto dal provvedimento sembra si debba escludere l’emissione della fattura in forma semplificata. Infine, l’invalidazione della lettera di intento comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa al SdI recante il titolo di non imponibilità IVA, come previsto dall’art. 1 comma 1181 della L. 178/2020. Il motivo dello scarto è reso noto al cedente o prestatore mediante apposita ricevuta. 

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