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Ecommerce e nuovi regimi Iva dall’1 luglio

Le disposizioni del MEF
Circolare BFA21.021
Rif. Comunicato stampa MEF - Direttive UE n. 2017/2455 e 2019/1994 - Regolamenti UE n. 2019/2026 e 2020/1112 -

Per l’1.7.2021 è prevista l’entrata in vigore della nuova disciplina IVA per le imprese che operano mediante e-commerce in ambito transfrontaliero nei confronti di consumatori finali.

Il MEF ha reso nota la possibilità per i soggetti interessati di provvedere alla registrazione ai nuovi regimi IVA disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, in vista dell’entrata in vigore della nuova disciplina IVA del commercio transfrontaliero. Ha cioè comunicato l’attivazione, a decorrere dall’1.4.2021, da parte dell’Agenzia delle Entrate dei servizi specifici (“OSS non UE”, “OSS UE” e “IOSS”) al fine di consentire ai soggetti passivi, residenti e non residenti, di aderire ai  nuovi regimi.

Mediante l’impiego del regime opzionale IVA OSS l’Italia rende applicabile il  “VAT e-commerce package” che rappresenta una delle priorità  della riforma globale dell’IVA  prevista dalla Commissione europea con il piano del 2016.

I nuovi regimi disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate

Il Sistema OSS rappresenta il sistema europeo digitale di assolvimento dell’IVA che doveva entrare in vigore l’1 gennaio, ma che lo sarà dall’1 luglio a causa della pandemia Covid-19.

Da luglio 2021 verranno quindi attivati:

1. L’ “OSS” (One Stop Shop), applicabile:

– al commercio di beni a distanza spediti da uno Stato UE e destinati al consumo in un altro Stato UE, anche tramite un’interfaccia elettronica;

– ai servizi resi a consumatori finali soggetti ad IVA nello Stato in cui vengono utilizzati;

2. L’ “IOSS” (Import One Stop Shop) applicabile al commercio di beni a distanza, di valore non superiore a € 150, importati da Stati extraUE e destinati al consumo in uno Stato UE.

Le principali novità in tema di vendite a distanza verso consumatori privati possono essere così riepilogate:

  • Le vendite di beni intraUE sono rilevanti nello Stato UE di destinazione dei beni, ossia nello Stato dell’acquirente;

 

  • In sostituzione delle attuali soglie previste dal singolo Stato UE (€ 35.000 / € 100.000) è prevista l’introduzione di un’unica soglia annuale di € 10.000 riferita a tutti gli Stati UE, al di sotto della quale le cessioni sono rilevanti nello Stato del cedente;

 

  • Nell’eventualità del superamento in corso d’anno della soglia di € 10.000 di cui sopra, l’IVA è applicata nello Stato di destinazione a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia;

 

  • Chi cede il bene/servizio può evitare di identificarsi ai fini IVA nello Stato UE dell’acquirente, scegliendo il regime semplificato “MOSS” (ridefinito come “OSS”).

 

Al fine di determinare la soglia di € 10.000 va considerato non solo l’ammontare delle cessioni intraUE di beni, ma anche quello delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici a consumatori finali.

La nuova disciplina riguarda anche le prestazioni di servizi rese a consumatori finali da parte di soggetti passivi UE non stabiliti nello Stato “di consumo” delle stesse, e le “vendite a distanza” di beni importati con destinazione in Italia oppure in altri Stati UE di valore non superiore a € 150 non soggetti ad IVA all’importazione per i quali l’imposta è versata tramite “IOSS”. Inoltre è previsto un regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione applicabile ai beni di valore non superiore a € 150, applicabile da parte dei soggetti che non utilizzano il predetto regime.

I nuovi servizi disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, che compongono il nuovo sistema di assolvimento dell’IVA centralizzato ed elettronico, sono i seguenti:

1.“OSS non-UE” riservato ai soggetti passivi extraUE privi di stabile organizzazione nell’UE;

2. “OSS UE” utilizzabile dai soggetti passivi domiciliati / residenti in Italia, extraUE con una stabile organizzazione in Italia ed extraUE privi di stabile organizzazione nell’UE che spediscono/trasportano beni a partire dall’Italia;

3.“IOSS” riservato ai soggetti passivi domiciliati / residenti in Italia, extraUE con una stabile organizzazione in Italia ed extraUE privi di stabile organizzazione nell’UE.

Merita inoltre evidenziare che i soggetti passivi stabiliti in Italia possono registrarsi sul sito dell’Agenzia delle Entrate per svolgere le funzioni di intermediario IOSS.

L’adesione ai predetti regimi consente di assolvere gli obblighi IVA in un solo Stato UE, evitando così l’identificazione in ogni Stato UE “di consumo”, con la presentazione di una specifica dichiarazione trimestrale e l’effettuazione di un unico versamento dell’IVA dovuta su tutte le operazioni in esame.

Dichiarazione Iva Oss

La dichiarazione Iva OSS deve essere presentata in forma elettronica, entro la fine del mese successivo al termine di ciascun trimestre, per ciascun periodo d’imposta.  Inoltre va presentata anche se non sono state eseguite operazioni nel corso del trimestre oggetto di comunicazione. Per le operazioni effettuate secondo gli schemi Ue e non-Ue il periodo d’imposta è trimestrale, per lo schema d’importazione mensile.

I soggetti registrati al regime OSS presentano, direttamente o tramite un intermediario abilitato, una dichiarazione per ciascun trimestre dell’anno solare, anche nel caso in cui non abbiano prestato servizi digitali.

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