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E-commerce: ecco le nuove regole dal primo luglio

Registrazione tempestiva per chi aderisce a OSS
Circolare BFA21.029
Rif. D.Lgs. n. 83/2021
Direttive UE n. 2017/2455 e n. 2019/1995

Il recepimento da parte del nostro ordinamento delle direttive UE relative alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi è stato rinviato a causa della pandemia al 30.06.2021.

La normativa attuativa ha l’obiettivo di semplificare gli adempimenti IVA per ciò che riguarda l’e-commerce transfrontaliero.

Le nuove regole interessano operazioni effettuate dal primo luglio 2021 e possono essere suddivise in:

  • vendite a distanza intraUE di beni;
  • vendite a distanza di beni importati da Stati extraUE;
  • vendite domestiche di beni da parte di soggetti non stabiliti nell’UE a consumatori privati, tramite l’uso di interfacce elettroniche; 
  • prestazioni di servizi rese da soggetti non stabiliti nell’UE/ stabiliti nell’UE ma non nello Stato UE di consumo a consumatori privati.

In particolare, viene prevista l’applicazione dell’IVA dello Stato di partenza soltanto per le vendite entro i 10.000 euro. Per le vendite che superano la soglia l’operazione deve considerare l’IVA nello Stato di destinazione dei beni. 

Per il pagamento dell’imposta, invece che procedere con l’identificazione nei singoli Stati di destinazione dei beni, gli operatori possono utilizzare il nuovo regime speciale OSS (One Stop Shop).

Mediante l’adesione all’OSS, che costituisce la versione estesa del MOSS (prima limitato alle prestazioni TTE, quelle di telecomunicazione e di teleradiodiffusione), il soggetto passivo può evitare di registrarsi nei singoli Stati di consumo, dichiarando e versando l’imposta nel solo Stato di identificazione, il quale provvederà a riversare l’IVA agli stati competenti. 

Vendite a distanza Beni Intra UE

Vendite a distanza di beni con partenza dall’Italia

Con riferimento alle vendite a distanza in esame, le nuove regole prevedono l’applicazione dell’IVA dello Stato di partenza soltanto per le vendite entro i 10.000 euro. Per le vendite oltre l’importo soglia, l’operazione considera l’IVA nello Stato di destinazione dei beni.

Per l’assolvimento dell’imposta, in alternativa all’identificazione nei singoli Stati di destinazione dei beni, gli operatori possono utilizzare il nuovo regime denominato OSS.

Come anticipato, con l’utilizzo  dell’OSS il soggetto passivo può evitare di registrarsi nei singoli Stati di consumo, dichiarando e versando l’imposta nel solo Stato di identificazione, il quale provvederà a riversare l’IVA agli stati competenti. È opportuno evidenziare che l’applicazione del regime speciale non è automatica per chi supera la soglia di 10.000 euro. L’OSS costituisce infatti un regime facoltativo. Pertanto, i soggetti che nel 2021 effettuano vendite a distanza intra-Ue devono valutare già ora la possibilità di aderire al regime. Gli effetti della registrazione decorrono dal 1° giorno del trimestre civile successivo alla comunicazione (vedi Guida all’OSS della Commissione Ue), per cui un soggetto passivo IVA che intenda avvalersi dell’OSS dal prossimo 1° luglio dovrebbe registrarsi entro il 30 giugno 2021.

 

Partenzabeni  

  Destinazione beni  

 Ammontare annuo operazioni  

  Applicazione dell’IVA  

Obblighi IVA

 

 

Italia

 

Altro Stato UE

Non >€ 10.000

Italia

Modalità ordinaria

Italia

Altro Stato UE

Non >€ 10.000 con opzione

Altro Stato UE

 * identificazione altro Stato UE

  * regime  OSS                       

 

Italia

Altro Stato UE

>€ 10.000

Altro Stato UE

 

 

Vendite a distanza di beni con arrivo in Italia

La nuova disciplina prevede che le vendite a distanza intraUE di beni spediti / trasportati a partire da un altro Stato UE si considerano effettuate in Italia se il luogo di arrivo della spedizione/ trasporto è in Italia (tassazione a destinazione).

La predetta disposizione non si applica (e trova quindi applicazione la tassazione nello Stato di partenza) qualora il cedente sia un soggetto stabilito in un altro Stato UE e ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  •  il cedente è stabilito in un solo Stato UE;

 

  • l’ammontare complessivo, al netto dell’IVA, delle prestazioni di Servizi TTE nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati UE diversi da quello di stabilimento del prestatore e delle vendite a distanza intraUE nell’UE non ha superato nell’anno precedente la citata soglia di € 10.000 fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato. Se durante l’anno il limite viene superato si applica la regola della tassazione a destinazione;

 

  •  il cedente non ha optato per l’applicazione dell’imposta in Italia (opzione per la tassazione a destinazione).

Vendite a distanza di beni importati

La nuova disciplina ha introdotto il nuovo regime speciale IOSS, riservato alle vendite a distanza di beni importati. 

Tale regime, consente ai fornitori che vendono beni spediti / trasportati da uno Stato extraUE ad acquirenti nell’UE di riscuotere presso l’acquirente l’IVA sulle vendite a distanza di beni di valore modesto importati e di dichiarare / versare l’IVA tramite lo Sportello unico per le importazioni (IOSS). In caso di utilizzo del tale regime speciale, l’importazione di beni di valore modesto (minore di 150 euro) è esente da IVA.

Nello specifico il regime speciale in esame,  consente ai soggetti passivi:

  • domiciliati/residenti in Italia che non abbiano stabilito il domicilio all’estero;
  • domiciliati/residenti fuori dell’UE che dispongono di una stabile organizzazione in Italia; 
  • domiciliati/residenti fuori dell’UE non stabiliti in alcun Stato UE; 

di assolvere gli obblighi IVA relativi a tutte le vendite a distanza di beni importati (tranne i beni soggetti ad accisa), con spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150, previa identificazione in Italia. 

Con la nuova disciplina è stato introdotta anche la possibilità di un regime speciale per la dichiarazione / pagamento dell’IVA all’importazione, per importazioni di beni con spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150, in alternativa allo IOSS.

Per l’assolvimento degli obblighi IVA relativi alle importazioni di beni: 

  • diversi dai prodotti soggetti ad accisa;
  • con spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150;
  • la cui spedizione/ trasporto si conclude in Italia;
  • per le quali non sia applicato il regime speciale per le vendite a distanza di beni importati. 

il soggetto che presenta i beni in Dogana per conto dell’acquirente (tenuto al pagamento 

dell’imposta) può pagare mensilmente l’IVA riscossa dai destinatari dei beni, previa presentazione di una specifica dichiarazione mensile. 

I beni importati nell’ambito di tale regime sono assoggettati all’aliquota IVA ordinaria (22%), ferma restando la possibilità di optare per la procedura di importazione.

Vendite a distanza di beni importati con arrivo in Italia

I nuovi contenuti normativi disciplinano la territorialità delle vendite a distanza di beni importati da Stati extraUE con destinazione in Italia, inclusa l’ipotesi di vendite a distanza di beni importati in Italia e con arrivo della spedizione / trasporto nello Stato medesimo dichiarate nell’ambito del nuovo regime speciale “IOSS”.

In particolare viene previsto che le vendite a distanza di beni importati in un altro Stato UE si considerano effettuate in Italia se il luogo di arrivo della spedizione / trasporto è in Italia.

Vendite a distanza di beni importati con partenza dall’Italia 

Il DL n. 331/93 prevede che le vendite a distanza di beni importati da Stati extraUE in Italia spediti/trasportati in un altro Stato UE, costituiscono cessioni non imponibili. Anche per le vendite a distanza di beni importati in esame non trova quindi applicazione la soglia di € 10.000. 

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