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Disciplina del rapporto di agenzia

Enasarco, contributi e indennità
Circolare BFA21.022

Nella circolare odierna parliamo del rapporto di agenzia e di Enasarco, l’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio, nato nel 1938 e oggi privatizzato.

Agenti e rappresentanti di commercio sono disciplinati in un modo speciale in Italia. Essi sono infatti tenuti all’iscrizione all’INPS, ma anche obbligati a iscriversi all’Enasarco, che di fatto è una cassa previdenziale privata ed integrativa.

Enasarco e aliquote contributive

Enasarco è l’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio. È una fondazione italiana che ha sede a Roma. Rappresenta un caso unico nel suo comparto, in quanto è un soggetto di diritto privato che persegue finalità di interesse pubblico, inoltre perché agli agenti e ai rappresentanti di commercio è richiesto non solo di procedere all’iscrizione all’INPS, bensì anche di procedere all’iscrizione all’Enasarco.

Gli agenti e i rappresentanti di commercio, che operano sul territorio italiano o che lavorano per preponenti (le aziende che li ingaggiano) italiane, sono obbligati a iscriversi a Enasarco e versare nelle casse della fondazione un contributo.

Come si calcola il contributo?

Il contributo è calcolato su tutte le somme dovute all’agente o al rappresentante a qualsiasi titolo nell’ambito dello svolgimento della propria attività (e quindi non solo sulle provvigioni, cioè il ricavo che rappresenterà il frutto dell’attività caratteristica dell’agente e la quota più importante tra le somme ad esso dovute, quanto anche sui rimborsi spese, su eventuali premi di produzione spettanti ad agenti o rappresentanti e sull’indennità di mancato preavviso).

Non spetta all’agente o al rappresentante procedere al loro calcolo o al loro versamento, in quanto tali adempimenti sono a carico del mandante.

Per quanto concerne il conteggio dei contributi, la determinazione di quanto andrà versato al Fondo Enasarco avverrà attraverso l’applicazione di un’aliquota contributiva, tenendo in considerazione che vi sono sempre dei limiti minimi di contributi e massimi di reddito entro i quali può essere applicata.

Le aliquote variano da un anno all’altro, e attualmente è previsto un incremento graduale delle stesse.

Le aliquote contributive

Le aliquote contributive Enasarco per il 2021 rimangono le stesse del 2020 e quindi 8.5% a carico dell’agente e 8.5% a carico della preponente, per un totale del 17% e ciò vale nel caso di rapporti di agenzia con agenti operanti come impresa invididuale, impresa famigliare o società di persone.
Nel caso gli agenti operanti come società di capitali è invece dovuto il contributo al Fondo Assistenza, la cui aliquota rimane al 4%, di cui 1% a carico dell’agenzia e 3% a carico della preponente.

Poi bisogna considerare la sussistenza di minimali (cioè, dei contributi che devono essere versati indipendentemente da quanto si è fatturato) e di massimali (cioè superata tale soglia non vi sono altri oneri per l’agente o per il rappresentante).

A decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono così determinati:

Agente plurimandatario            

  •  Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 25.682 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 4.365,94 euro).
  •  Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 431 euro (107,75 euro a trimestre).

Agente monomandatario

  • Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 38.523 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 6.548,91 euro).
  • Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 861 euro (215,25 euro a trimestre).

Perché i contributi?

L’obiettivo dei piani di versamento di contributi Enasarco è quello di beneficiare delle prestazioni che la fondazione ha previsto per i propri iscritti.

La prima e principale prestazione è la pensione di vecchiaia, integrativa rispetto a quella che l’agente riceverà dall’INPS. Per poter beneficiare di tale prestazione sarà necessario aver effettuato almeno 20 anni di contribuzione e aver raggiunto i 65 anni di età (per gli uomini) o i 63 anni di età (per le donne), in alternativa al raggiungimento della quota 91 (per gli uomini) o 87 (per le donne) ottenuta sommando età anagrafica e anzianità contributiva.

Così come l’aliquota, anche l’età minima e la quota tenderanno a crescere nei prossimi anni, fino a raggiungere i 67 anni per gli uomini, i 65 per le donne e una quota pari a 92 per gli uomini e a 90 per le donne.

Oltre alla pensione integrativa, gli iscritti a Enasarco possono altresì fruire della possibilità di ottenere una rendita calcolata con il metodo contributivo (cioè sulla base dei contributi che vengono effettivamente versati) e ridotta del 2% per ogni anno che manca al raggiungimento della quota obiettivo, determinata sommando l’età anagrafica e gli anni di contribuzione. In ogni caso, per poter avere diritto alla rendita è necessario avere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, e non di 20 come invece previsto per l’ottenimento della pensione integrativa. In altre parole  gli agenti e i rappresentanti che non riescono a raggiungere i requisiti dei 20 anni minimi di contributi per l’ottenimento della pensione integrativa, potranno comunque avere diritto ad una prestazione economica da parte del Fondo tramite la rendita.

Chiusura del rapporto e indennità spettanti

Alla cessazione del rapporto, sia a termine sia a tempo indeterminato, spetta all’agente di commercio un’indennità che viene definita in modo diverso dal Codice Civile e dagli Accordi Economici Collettivi.

Secondo gli AEC Industria e Commercio l’indennità per lo scioglimento del contratto è composta da tre emolumenti:

 

1) Indennità di risoluzione del rapporto (Firr):

Viene riconosciuta all’agente anche se non vi sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato (parificata al TFR). È calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione. Il calcolo cambia a seconda che l’agente sia monomandatario o plurimandatario:

 

monomandatari

plurimandatari

4% sulle provvigioni
fino a 12.400,00 €/anno

4% sulle provvigioni
fino a 6.200,00 €/anno

2% sulla quota delle provvigioni
tra 12.400,01 e 18.600,00 €/anno

2% sulla quota delle provvigioni
tra 6.200,01 e 9.300,00 €/anno

1% sulla quota delle provvigioni
oltre 18.600,01 €/anno

1% sulla quota delle provvigioni
oltre 9.300,01 €/anno

 

 

2) Indennità suppletiva di clientela:

Se il contratto di interrompe su iniziativa del mandante per fatto non imputabile all’Agente, sarà corrisposta direttamente dalla preponente all’Agente in aggiunta all’indennità FIRR sopra descritta. L’indennità va calcolata sull’ammontare complessivo delle provvigioni per le quali è nato il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto.

Calcolo per l’indennità relativa ad affari conclusi successivamente al 1° gennaio 1989:

  1. 3% sulle provvigioni maturate nei primi tre anni di durata del rapporto di agenzia;
  2. 3,50% sulle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno compiuto;
  3. 4% sulle provvigioni maturate negli anni successivi.

L’indennità in oggetto sarà altresì corrisposta – sempre che il rapporto sia in atto da almeno un anno – in caso di dimissioni dell’agente dovute a:

– invalidità permanente e totale;

– infermità e/o malattie per le quali non può essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione del rapporto;

– conseguimento di pensione di vecchiaia e/o anticipata e/o APE Enasarco e/o Inps;

– per circostanze attribuibili al preponente;

– in caso di decesso (a favore di eredi).

 

3) Indennità meritocratica:

Viene riconosciuta ed erogata solo qualora l’attività dell’agente abbia comportato un aumento di fatturato con la clientela esistente e/o con clientela di nuova acquisizione e, in ogni caso, qualora l’importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità di suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal terzo comma dell’art. 1751 c.c. (L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione”).

Non è dovuta quando:

– l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività;

– ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in base al contratto di agenzia.

Fatta eccezione per il primo emolumento (sempre da corrispondersi), le altre componenti dell’indennità non saranno riconosciute nelle ipotesi di scioglimento del rapporto ad iniziativa della casa mandante motivate da una fattispecie di ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente.

L’indennità di legge ai sensi dell’art. 1751 c.c. è unica e va corrisposta all’agente solo qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. L’agente abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente continui, anche dopo la cessazione del rapporto, a ricevere ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari conclusi con tali clienti;
  2. Il pagamento dell’indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

La misura dell’indennità – che non viene comunque erogata quando l’agente non soddisfa le condizioni sopra indicate – può arrivare fino ad un massimo equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media delle provvigioni riscosse dall’agente negli ultimi anni (o se il contratto dura meno di 5 anni, sulla media del minor periodo lavorato).

Il diritto all’indennità decade se l’agente non la richiede entro un anno dalla risoluzione del contratto.

In seguito alla pronuncia della Corte di Giustizia UE, l’orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che le indennità previste dagli AEC costituiscano un “trattamento minimo garantito” per l’agente che gli va dunque sempre corrisposto. In ogni caso l’agente che contesta l’ammontare dell’indennità nella misura prevista dagli AEC, può ricorrere al Giudice per richiedere l’indennità di legge (liquidata in misura superiore).

Tempistiche per richiedere le indennità

L’agente per richiedere le indennità di fine rapporto deve rispettare 2 termini: uno breve e uno lungo. Entro il termine breve di 1 anno, che decorre da quando cessa effettivamente il rapporto (non da quando parte il preavviso) l’agente deve, a pena di decadenza, fare richiesta scritta di pagamento delle indennità. Si tratta di una richiesta che non esige una particolare forma o contenuto, essendo sufficiente la semplice domanda di pagamento delle indennità, senza alcun’altra precisazione.

È però opportuno che la comunicazione sia inviata all’azienda a mezzo PEC o a mezzo raccomandata a.r., e ciò al fine di fornire all’agente la prova dell’invio e del ricevimento da parte dell’azienda della richiesta di pagamento. Questo termine breve di un anno è previsto espressamente dall’art. 1751 del codice civile, che definisce che all’atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se quest’ultimo ha procurato all’azienda nuovi clienti o se ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti già esistenti e l’azienda riceve ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari conclusi con tali clienti e si applica quindi alla richiesta dell’agente di vedersi pagata questa indennità.

Il termine di decadenza di un anno, secondo la giurisprudenza più recente, si applica anche alla richiesta delle indennità previste dagli A.E.C. (FIRR, indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica). Il secondo termine è quello “ordinario” di 10 anni che incomincia a decorrere dalla cessazione del rapporto.

Pertanto, una volta che l’agente ha interrotto il primo termine con l’invio di una comunicazione scritta (di regola, come detto, raccomandata o PEC al fine di dare la prova dell’avvenuta consegna all’azienda) ha poi 10 anni di tempo per agire. Ovviamente, se l’agente non ha interrotto il “primo termine” di decadenza, non potrà invocare il secondo termine di 10 anni. Si deve inoltre precisare che, diversamente dalla lettera diretta ad interrompere il termine di 1 anno di decadenza, quella idonea ad interrompere il termine di prescrizione, oltre a contenere la richiesta dell’agente del pagamento delle indennità di fine rapporto, deve anche contenere la “minaccia” che in mancanza provvederà a tutelare i propri diritti innanzi alle sedi competenti. Nel caso in cui l’agente avesse diritto all’indennità sostitutiva di preavviso, anche in questa ipotesi l’agente ha 10 anni di tempo per richiederlo.

Al preavviso, al contrario, non si applica il termine di decadenza di 1 annoprevisto per le indennità di fine rapporto, e quindi l’agente potrebbe attendere anche più di un anno prima di inviare la prima richiesta.

Se l’agente durante il rapporto ha maturato diritti ad altro titolo, come ad esempio:

– indennità di incasso

– rimborsi spese pattuiti e non pagati
– fissi provvigionali

il termine di prescrizione in questo caso sarà di 5 anni come quello della prescrizione delle provvigioni, trattandosi di somme dovute con cadenza periodica. Nell’ipotesi invece di premi provvigionali, se si tratta di un riconoscimento “una tantum” il termine di prescrizione sarà pari a 10 anni. Qualora questi dovessero essere riconosciuti periodicamente, si applicherà il termine di “breve “di 5 anni. Infine specifichiamo che l’indennità di fine rapporto è immediatamente esigibile sin dal giorno successivo alla cessazione del rapporto.

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