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Dichiarazioni Irap e Redditi tardive

La scadenza del 28 febbraio
Circolare BFA24.007
Rif. Art. 1, 13, 7-bis D.Lgs. n. 471/97 ; Risoluzione AdE 24.12.2020, n. 82/E

Il 28 febbraio 2024 è la data di scadenza per poter sanare la mancata presentazione del modello dei Redditi / Irap, il cui termine ordinario era il 30 novembre 2023.

Con riferimento alla scadenza citata, infatti, si possono presentare due situazioni e la dichiarazione può essere considerata: 

  • tardiva, se presentata entro il 28.2.2024;
  • omessa, se presentata successivamente a tale data, ossia dal 29.2.2024. 

Le violazioni di tardiva / omessa presentazione sono soggette a sanzioni differenziate e soltanto la tardiva presentazione può essere regolarizzata tramite il ravvedimento. 

Dichiarazione tardiva

È tardiva la dichiarazione presentata (per la prima volta) entro 90 giorni dal termine previsto. La dichiarazione tardiva:

è considerata valida;
– comporta l’applicazione della sanzione da € 250 a € 1.000, a prescindere dal versamento o meno delle imposte risultanti dalla stessa.

La dichiarazione tardiva, infatti, dà luogo a “imposte non versate” e non alla diversa fattispecie, da cui discende l’applicazione della sanzione proporzionale, di “imposte dovute”.

 DICHIARAZIONE TARDIVA

   PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE ENTRO 90 GIORNI DAL TERMINE ORDINARIO

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entro il 28.2.2024 per il mod. REDDITI / IRAP 2023 se esercizio coincidente con l’anno solare

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sia Imposte DOVUTE che imposte NON DOVUTE

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sanzione da € 250 a € 1.000

 

In presenza di una dichiarazione tardiva l’Agenzia delle Entrate:

  • ha confermato che non è applicabile la sanzione (da € 150 a € 500) prevista per l’omessa dichiarazione, in assenza di imposte dovute, presentata entro il termine previsto per la dichiarazione del periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
  • ha chiarito che non opera la riduzione della sanzione alla metà, stabilita dall’art. 7, comma 4-bis, D.Lgs. n. 472/97, in caso di presentazione della dichiarazione entro 30 giorni.

Se la dichiarazione tardiva contiene il modello ISA:

  • per lo stesso non è applicabile una specifica sanzione, non costituendo una dichiarazione autonoma” in quanto è considerato parte integrante della dichiarazione dei redditi;
  • è possibile usufruire dei benefici premiali riconosciuti ai contribuenti con specifici punteggi ISA (almeno pari a 8).

Ricordiamo inoltre che, come precisato dalla stessa Agenzia nella Circolare n. 42/E, alla presentazione di una dichiarazione integrativa nei 90 giorni dalla scadenza ordinaria di una dichiarazione (originaria) presentata entro il 30.11.2023, non è applicabile la sanzione relativa alla dichiarazione tardiva, bensì quella di dichiarazione irregolare. Se entro il 28.2.2024 è presentato il mod. REDDITI / IRAP 2023 integrativo, la sanzione differisce a seconda che lo stesso sia finalizzato alla correzione di errori non rilevabili / rilevabili in sede di controllo automatizzato.

 

Dichiarazione integrativa entro 90 giorni

Tipologia errore

Sanzione

Non rilevabile in sede di controllo automatizzato e formale, che configura la fattispecie della dichiarazione infedele (ad esempio, omessa indicazione di un reddito da locazione)
  • Sanzione pari a € 250;
  • sanzione del 30% connessa all’(eventuale) omesso versamento.


Al fine del ravvedimento è dovuta:


  • la sanzione ridotta ad 1/9 pari a € 27,78 (250 x 1/9);
  •  la sanzione ridotta collegata all’omesso versamento.
Rilevabile mediante controllo automatizzato e formale Non è applicabile la sanzione di € 250 prevista per la dichiarazione tardiva, bensì la sola sanzione, pari al 30% di quanto non versato, ridotta a seconda del momento di effettuazione del versamento.

 

Regolarizzazione tramite Ravvedimento

Per regolarizzare il mod. REDDITI / IRAP 2023 entro 90 giorni è necessario:

  • presentare la dichiarazione.
    A tal fine nel Frontespizio non va barrata la casella “Correttiva nei termini”, “Dichiarazione integrativa”, “Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)” o “Dichiarazione integrativa errori contabili”;
  • versare la sanzione ridotta pari a € 25 (250 x 1/10) ex art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 472/97, riportando nel mod. F24:
    – il codice tributo 8911”;
    – quale periodo di riferimento, l’anno cui si riferisce la violazione, ossia “2022” per il mod. REDDITI 2023.

La sanzione ridotta va versata “contestualmente” alla presentazione della dichiarazione. La “contestuale” effettuazione degli adempimenti per l’operatività del ravvedimento (rimozione della violazione, versamento sanzione ridotta ed interessi) va intesa, nel senso che gli stessi devono essere conclusi entro il termine previsto per il ravvedimento e non che devono essere effettuati necessariamente lo stesso giorno.

Così, per regolarizzare l’omessa presentazione del mod. REDDITI / IRAP entro 90 giorni il contribuente deve presentare la dichiarazione, nonché versare la sanzione ridotta. Tali adempimenti possono essere effettuati in momenti differenti, sempreché entro il termine di 90 giorni (28.2.2024) stabilito per il ravvedimento.

Imposte risultanti dalla dichiarazione tardiva

Le imposte risultanti dalla dichiarazione tardiva, se non versate entro il termine stabilito, possono essere regolarizzate anche oltre 90 giorni beneficiando delle riduzioni previste per il ravvedimento.

Per evitare l’applicazione della sanzione del 30% di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/97, è richiesto il versamento di:

  • imposte non versate;
  • interessi di mora (5% dall’1.1.2023, 2,5% dall’1.1.2024), calcolati a giorni;
  • sanzione ridotta pari al 3,75% (30% x 1/8) se la regolarizzazione interviene dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo.

Per effettuare la regolarizzazione, relativamente agli interessi e alla sanzione ridotta nel mod. F24 vanno riportati i seguenti codici tributo.

 

Codice tributo    Tipologia imposta
1940   Cedolare secca
1942   IVIE
1943   IVAFE
1944   Imposta sostitutiva regime minimi / forfetari
1989   IRPEF
1990   IRES
1991   IVA
1993   IRAP
1994   Addizionale regionale
1998   Addizionale comunale
8901   IRPEF
8902   Addizionale regionale IRPEF
8926   Addizionale comunale IRPEF
8904   IVA
8907   IRAP
8911   Altre violazioni tributarie relative ad imposte sui redditi, imposte sostitutive, IRAP, IVA
8918   IRES
8940   Cedolare secca
8942   IVIE
8943   IVAFE
8944   Imposta sostitutiva regime minimi / forfetari

Dichiarazione omessa

È considerata omessa ovvero non presentata la dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni (cioè dal 29 febbraio 2024).

La violazione non è regolarizzabile tramite il ravvedimento e pertanto l’Ufficio applicherà la sanzione:

  • dal 120% al 240% delle imposte dovute, con minimo di € 250;
  • da € 250 a € 1.000 se non sono dovute imposte, con aumento fino al doppio per i soggetti tenuti alle scritture contabili.

Se la dichiarazione (omessa) è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo, prima di qualunque attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, la sanzione prevista è così ridotta:

  • dal 60% al 120% delle imposte dovute, con minimo di € 200;
  • da € 150 a € 500 se non sono dovute imposte, con aumento fino al doppio per i soggetti tenuti alle scritture contabili.

Va considerato infine che:

  • la dichiarazione presentata decorso il termine di 90 giorni, ancorché omessa e sanzionabile come tale, costituisce titolo per la riscossione delle imposte risultanti dalla stessa, come previsto all’art. 2, comma 7, DPR n. 322/98;
  • la presentazione della dichiarazione entro il termine di quella successiva consente di evitare l’applicazione della sanzione penale ex art. 5, D.Lgs. n. 74/2000, la cui soglia di punibilità è fissata a € 50.000.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che la sanzione in misura fissa, prevista in caso di “imposte non dovute”, è applicabile soltanto qualora il versamento delle imposte “sia stato effettuato … entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione”. Se il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione omessa è effettuato oltre 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione (ossia, dal 29.2.2024 per le imposte relative al mod. REDDITI 2023), è applicabile la sanzione proporzionale.

Credito nel caso di dichiarazione omessa

Nel caso in cui dalla dichiarazione omessa emerga un credito l’Agenzia, ha precisato che:

  • il contribuente è tenuto a presentare un’istanza di rimborso;
  • se il medesimo credito è riportato nella dichiarazione successiva, validamente presentata, per il relativo riconoscimento:

– è legittima l’emissione della comunicazione di irregolarità (avviso bonario) per credito indebitamente fruito” derivante dai controlli automatizzati delle dichiarazioni;

– grava sul contribuente dimostrare l’effettiva esistenza del credito esposto. A seguito del ricevimento della comunicazione di irregolarità, se il contribuente ritiene che il credito non dichiarato sia effettivamente spettante, può attestarne l’esistenza fornendo all’Ufficio idonea documentazione entro 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione;

l’Ufficio che riscontra l’esistenza contabile del credito, anziché richiedere il pagamento corrispondente all’utilizzo indebito del credito seguito da un’istanza di rimborso, può, analogamente a quanto previsto nella fase contenziosa, scomputare direttamente il credito dalle somme complessivamente dovute in base all’originaria comunicazione di irregolarità e, quindi, emettere una “comunicazione definitiva” con la rideterminazione delle somme che residuano da versare a seguito dello scomputo operato.

Da tenere presente che non è possibile la compensazione tra eccedenze d’imposta a credito (IRPEF) e a debito (addizionale) emergenti, contestualmente, da una dichiarazione omessa.

Tardivo/omesso invio da parte dell’intermediario

Per il tardivo / omesso invio telematico della dichiarazione da parte dell’intermediario è applicabile la sanzione da € 516 a € 5.164.

In particolare l’invio telematico si considera tardivo / omesso al verificarsi delle seguenti situazioni:

Tardivo

L’invio è stato effettuato:

oltre il termine di presentazione della dichiarazione, se l’impegno alla trasmissione è stato assunto entro tale termine.

Con riferimento al mod. REDDITI / IRAP 2023, si ricade in tale fattispecie se l’impegno è stato assunto entro il 30.11.2023 e la dichiarazione è stata trasmessa successivamente a tale data;

oltre un mese dall’assunzione dell’impegno alla trasmissione se lo stesso è stato assunto dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione;

Con riferimento al mod. REDDITI / IRAP 2023, tale fattispecie si riscontra se, ad esempio, l’impegno è stato assunto il 10.12.2023 e la dichiarazione è stata trasmessa dopo il 10.1.2024.

Omesso

L’invio non è stato effettuato ovvero non è andato a buon fine.

Da tenere presente che le violazioni dell’intermediario per l’invio telematico e le conseguenti sanzioni sono distinte rispetto alla violazione imputabile al contribuente, che è sanzionato autonomamente.

La sanzione in capo all’intermediario è ridotta al 50% (minimo € 258, massimo € 2.582) se la dichiarazione è inviata con un ritardo non superiore a 30 giorni.

La sanzione ridotta al 50% può essere ulteriormente ridotta in sede di regolarizzazione tramite il ravvedimento.

In caso di tardivo invio delle dichiarazioni da parte dell’intermediario l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

  • non è applicabile il cumulo giuridico previsto dall’art. 12, D.Lgs. n. 472/97 (sanzione per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio) considerato che “la violazione in esame non è suscettibile di essere classificata quale violazione formale o sostanziale”;

opera quanto disposto dall’art. 8, Legge n. 689/81 e pertanto:

– all’omesso invio di un file telematico contenente più dichiarazioni è applicabile la sanzione per la violazione più grave aumentata fino al triplo;

– in presenza di ripetute violazioni, ossia del tardivo invio di più file (contenenti più dichiarazioni), sono applicabili tante sanzioni quante sono le violazioni commesse (numero di file inviati) ciascuna delle quali calcolata tenendo conto del cumulo di cui al citato art. 8.

Per l’intermediario risulta quindi vantaggioso ricomprendere in un unico file il maggior numero possibile di dichiarazioni, in quanto, in caso di invio tardivo, potrà usufruire dell’applicazione, da parte dell’Ufficio, della sanzione più mite connessa all’applicazione del citato cumulo.

Con riferimento all’applicazione del cumulo giuridico alle violazioni commesse dall’intermediario, la Corte di Cassazione ha sviluppato un diverso orientamento consolidato.

Pertanto, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale prevalente, la sanzione applicabile risulta così individuata.

  • Diverse dichiarazioni contenute in un singolo file/ Presenza di diversi file:  unica azione / omissione diverse violazioni della medesima disposizione.
  • Concorso formale omogeneo (cumulo giuridico): € 645 (516 + 1/4) per le diverse dichiarazioni contenute nel file non inviato / inviato tardivamente.

 

Ravvedimento

Per evitare l’applicazione della sanzione in misura piena l’intermediario può regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento (D.Lgs. n. 472/97).

In particolare, relativamente all’omesso invio telematico è necessario:

  • presentare la dichiarazione entro 90 giorni dal termine di scadenza, ossia, relativamente al mod. REDDITI / IRAP 2023, entro il 28.2.2024;

 

  • versare la sanzione ridotta pari a: 

€ 25 (258 x 1/10) in caso di regolarizzazione entro 30 giorni;
€ 51 (516 x 1/10) in caso di regolarizzazione tra il 31° e il 90° giorno;
riportando nel mod. F24:
– il codice tributo 8924”;
– quale periodo di riferimento, l’anno in cui è stata realizzata la violazione o il ritardo, ossia “2023” per il mod. REDDITI / IRAP 2023. 

Nel caso di dichiarazioni inviate oltre il termine per cause non imputabili all’intermediario è importante verificare che tra la data di assunzione dell’impegno e la data di effettivo invio non sia trascorso più di un mese.

Mancata presentazione quadro RW

Con riferimento all’omessa presentazione del quadro RW nell’ambito del mod. REDDITI 2023 è consentito inviare il quadro RW unitamente al Frontespizio della dichiarazione. 

Relativamente alle sanzioni,  nei casi in cui il quadro RW sia presentato:

  • entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, trova applicazione:

– la sanzione pari a € 258;
– la sanzione del 30%, se l’omissione ha prodotto anche effetti sostanziali sull’IVIE / IVAFE (in tale ipotesi sono dovuti anche i relativi interessi). 

  • oltre 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, è applicabile:

– la sanzione dal 90% al 180%, senza maggiorazione della stessa di 1/3 o raddoppio, in quanto l’IVIE / IVAFE non derivano da “redditi” prodotti all’estero;

– la sanzione dal 3% al 15% per gli Stati “non black list” o dal 6% al 30% per gli investimenti in Stati “black list”. 

La regolarizzazione dell’omessa presentazione del quadro RW: 

entro 90 giorni richiede il versamento della sanzione ridotta pari a € 28,67 (258 x 1/9); 

oltre 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione (2023) comporta l’applicazione della sanzione ridotta dello 0,38% (3% x 1/8) ovvero dello 0,75% (6% x 1/8). 

Se l’omissione ha prodotto effetti anche ai fini IVIE / IVAFE è possibile procedere anche alla relativa regolarizzazione. 

Segnaliamo, infine, che nel caso in cui il contribuente abbia omesso anche la dichiarazione dei redditi collegati alle attività / investimenti detenuti all’estero, è necessario provvedere anche alla regolarizzazione degli stessi.

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