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Dichiarazione Precompilata e prima abitazione senza Imu anche per coniugi residenti in comuni diversi

Aggiornamenti
Circolare BFA22.025
Rif. Provvedimento 19 maggio 2022 Agenzia delle Entrate - L. 160/2019 - Art. 5-decies DL 146/2021

Considerando il mese di giugno e le relative scadenze, ci è sembrato utile intervenire con due argomenti legati al tema delle dichiarazioni dei redditi e a quello dell’imposta Imu.

In primo luogo andiamo ad affrontare le ultime novità  introdotte dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 maggio 2022 e riguardanti il procedimento per l’accesso alla dichiarazione Mod. 730/2022 precompilata. In particolare ricordiamo che:

  • dal 23 maggio 2022, è possibile accedere alla consultazione dei dati che l’Amministrazione finanziaria ha raccolto nel modello precompilato;
  • dal 31 maggio 2022, il contribuente può accettare la dichiarazione come proposta dall’Agenzia, oppure modificare o integrare i dati riportati nel modello.

Come secondo argomento andiamo ad affrontare gli aggiornamenti in tema di Imu abitazione principale per coniugi residenti in comuni differenti.

 

Quali regole per l'accesso alla Dichiarazione Precompilata

Con il Provvedimento del 19 maggio l’Agenzia delle Entrate ha deciso il procedimento per l’accesso alla dichiarazione Mod. 730/2022 precompilata, da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati e ha confermato il calendario delle scadenze relative.

Modalità di Accesso

A partire dal 23 maggio 2022, il contribuente può accedere direttamente alla dichiarazione precompilata per verificare l’esattezza dei dati proposti dall’Agenzia (ed eventualmente inviarla a partire dal 31 maggio 2022) oppure decidere di delegare all’accesso un soggetto terzo o intermediario abilitato. 

Da quest’anno, come novità, il contribuente può conferire una procura, ad una persona fisica di fiducia (senza la necessità, quindi, che tale soggetto abbia la qualifica di tutore o amministratore di sostegno). 

Accesso Contribuente

Il contribuente può accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata ed al dettaglio dei dati in essa contenuti, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate. 

L’autenticazione può avvenire attraverso: 

  • la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID Sistema Pubblico dell’Identità Digitale” per accedere ai servizi della pubblica amministrazione; 
  • la Carta d’identità elettronica (CIE) (Codice dell’Amministrazione Digitale); 
  • le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), per i soggetti titolati ad averle; 
  • le credenziali dispositive rilasciate dall’INPS. 

Con le proprie credenziali  si può anche scegliere di operare in qualità di: 

– “tutore”, “amministratore di sostegno”, “curatore speciale”, “genitore”, 

– “rappresentante” (persona di fiducia) o “erede”

per presentare la dichiarazione di un tutelato, di un minore, di un “rappresentato” o di una persona deceduta. 

Accesso da parte di un soggetto che ha procura speciale 

A partire da quest’anno è ammessa la possibilità per i contribuenti di individuare una persona fisica di fiducia, a cui conferire una procura speciale al fine di: 

  • visualizzare e stampare il modello precompilato;
  • accettare la dichiarazione precompilata ovvero modificarla, e successivamente inviarla;
  • versare le somme eventualmente dovute mediante Mod. F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito su conto corrente bancario o postale nel caso in cui sia trasmesso un Mod. 730/2022 senza sostituto d’imposta; 
  • indicare le coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso, nel caso in cui sia trasmesso un Mod. 730/2022 senza sostituto d’imposta; 
  • consultare le comunicazioni, le ricevute e la dichiarazione presentata;
  • consultare l’elenco dei soggetti delegati ai quali è stato reso disponibile il Mod. 730 precompilato. 

Il contribuente può delegare un soggetto terzo tramite procura speciale. Tale procura deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. L’autenticazione non è tuttavia necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado.

Il contribuente può conferire procura ad un solo rappresentante; ogni soggetto può essere designato quale rappresentante per un massimo di tre persone. 

La procura è conferita mediante l’apposito modulo di cui al Provvedimento 19 maggio 2022, che va presentato: 

  • dal rappresentato:
    – tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
    – come allegato ad un messaggio PEC inviato a una qualsiasi Direzione Provinciale o
    – presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultimo metodo è necessario in caso di procura speciale con firma autenticata, vale a dire quando il soggetto delegato non è un familiare o coniuge del contribuente;

 

  • dal rappresentante, se il rappresentato è impossibilitato a operare personalmente come sopra riportato, a causa di patologie, recandosi presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, allegando un’attestazione rilasciata dal medico di medicina generale del rappresentato attestante lo stato di impedimento del rappresentato stesso.

Il soggetto rappresentante, analogamente a quanto previsto per i soggetti eredi, tutori o che agiscono per conto per persone legalmente incapaci, utilizza le proprie credenziali SPID, CIE o CNS per l’accesso ai servizi dell’Agenzia delle Entrate e successivamente sceglie se operare in prima persona oppure in nome e per conto del rappresentato. 

Accesso da parte di tutore, amministratore di sostegno, curatore speciale e genitore 

Il Provvedimento in esame prevede che il tutore, l’amministratore di sostegno, il curatore speciale e il genitore possono inviare la richiesta per ottenere l’abilitazione in via telematica tramite le apposite funzionalità presenti nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, accessibile con credenziali SPID, CNS o CIE. 

Le abilitazioni all’accesso e alla gestione dei dati e della dichiarazione precompilata concesse quindi a: 

  • rappresentanti/persone di fiducia; 
  • tutori, amministratori di sostegno o curatori speciali;
  • genitori, nel caso della dichiarazione del figlio minore;
  • soggetto erede del de cuius,

hanno in via generale validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui sono rilasciate. 

Delega per l’accesso da parte di un intermediario 

Il Provvedimento 19 maggio 2022 conferma che il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il CAF o il professionista abilitato possono accedere alla dichiarazione precompilata dei contribuenti e all’elenco dei dati comunicati dai soggetti terzi, previa acquisizione della delega. 

La delega, unitamente al documento di identità del contribuente, può essere acquisita in formato cartaceo ovvero in formato elettronico e deve contenere i seguenti dati: 

  • codice fiscale e dati anagrafici del contribuente; 
  • anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata; 
  • data di conferimento della delega; 
  • indicazione che la delega si estende, oltre all’accesso alla dichiarazione 730 precompilata, anche alla consultazione dell’elenco delle informazioni in essa contenute. 

I CAF possono accedere ai dati relativi a singoli contribuenti in cooperazione applicativa con cornice di sicurezza. 

Dati presenti nella dichiarazione precompilata 

Il contribuente (nella propria area riservata del sito dell’Agenzia) o i soggetti dallo stesso delegati (rappresentante, CAF, professionista abilitato, sostituto d’imposta) possono accedere ai seguenti documenti: 

  •  dichiarazione dei redditi precompilata;
  • elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle Entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nel modello e relative fonti informative.

Nel Modello 730/2022 precompilato (anno 2021) sono presenti numerose informazioni riguardanti oneri detraibili e deducibili e i dati relativi ai rimborsi di oneri, sulla base dei dati trasmessi (obbligatoriamente o facoltativamente) da soggetti terzi. 

Rispetto allo scorso periodo d’imposta, sono presenti anche i dati riguardanti: 

  • i rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato.
  • oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione. 

La compilazione riguarda anche le spese sostenute nell’interesse di familiari a carico: in questo caso l’Agenzia individua i familiari da considerare fiscalmente a carico sulla base delle informazioni comunicate dai sostituti d’imposta con le Certificazioni Uniche, ed assegna la quota di spesa detraibile/deducibile in proporzione alle percentuali di carico. 

Gli oneri detraibili e deducibili precompilati dall’Agenzia nel modello sono quindi i seguenti: 

  • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; 
  • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi; 
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite Libretto Famiglia; 
  • spese sanitarie e relativi rimborsi; 
  • spese veterinarie e relativi rimborsi; 
  • spese universitarie e relativi rimborsi; 
  • contributi versati alle forme di previdenza complementare; 
  • spese funebri; 
  • bonifici riguardanti le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati e per la riqualificazione energetica degli edifici; 
  • spese per interventi ammessi al superbonus, alla detrazione per recupero edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati, per riqualificazione energetica e interventi di sistemazione a verde degli immobili effettuati sulle parti comuni dei condomini, comunicati dagli amministratori di condominio; 
  • erogazioni liberali (e relativi rimborsi) a favore di ONLUS, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute per la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono o promuovono attività di ricerca scientifica; 
  • spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi; 
  • spese scolastiche ed erogazioni liberali ad istituti scolastici e relativi rimborsi; 
  • detrazione spettante a titolo di “bonus vacanze”;
  • rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI), per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato; 
  • oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione. 

Sono inoltre presenti alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dello scorso anno, tra cui quelli relativi agli oneri detraibili in più rate annuali, quali le spese sostenute (negli anni precedenti) per interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica ed arredo degli immobili ristrutturati. 

Come fare l’invio 

A partire dal 31 maggio 2022 il contribuente (o il soggetto delegato) potrà elaborare la dichiarazione proposta dall’Agenzia, modificandola o integrandola, oppure potrà accettarla così come precompilata e inviarla telematicamente. 

Una volta inviata la dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate fornisce, entro cinque giorni, una ricevuta identificata dallo stesso numero di protocollo telematico, rilasciato dall’Agenzia stessa, del file di presentazione contenente: 

  • la data di presentazione della dichiarazione;
  • il riepilogo dei principali dati contabili,

e rende disponibili i risultati contabili ai sostituti d’imposta ai fini del conguaglio. 

Prima casa senza Imu anche per coniugi residenti in comuni diversi

Secondo la legge 160/2019, non costituisce presupposto impositivo ai fini IMU il possesso dell’abitazione principale, fanno eccezione le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. 

I casi, infatti, di abitazioni principali “di lusso” sono assoggettate a IMU, anche se con aliquota ridotta (pari allo 0,5%, e con facoltà dei Comuni di aumentarla allo 0,6% o diminuirla fino all’annullamento).

Sempre la legge 160 definisce l’abitazione principale come “immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. 

Ora grazie ai cambiamenti apportati alla descritta disposizione (dall’art. 5-decies del DL 146/2021) viene riconosciuta ai familiari la facoltà, a partire dall’anno 2022, di scegliere un immobile da qualificare come “abitazione principale” anche qualora i componenti del nucleo familiare del possessore abbiano residenza anagrafica e dimora abituale in immobili diversi siti in Comuni distinti.

Il MEF ha precisato poi che la scelta dell’immobile da qualificare come “abitazione principale” deve essere fatta in sede dichiarativa: 

– barrando il campo “15” (“Esenzioni”),
– riportando nelle annotazioni “Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1 comma 741 lettera b) della Legge n. 160 del 2019”.

Si ricorda che, per il 2022, la dichiarazione IMU va presentata entro il 30 giugno 2023.
In caso di omessa individuazione dell’abitazione principale in sede dichiarativa, ferme restando le sanzioni, non sembra configurabile, vista l’assenza di specifiche previsioni, alcuna decadenza dall’agevolazione IMU. 

Infine, ricordiamo che godono delle agevolazioni per l’abitazione principale (cui sono accessorie) anche le pertinenze della stessa, considerando come tali esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

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