Rif. Artt. 19 e 25, DPR. n. 633/72 - Art. 1, DPR n. 100/98
Con riferimento alle operazioni effettuate nell’ultima parte dell’anno con fattura ricevuta nell’anno successivo, ricordiamo che se il documento è ricevuto:
− entro il 31.12.2023, l’IVA è detraibile nella liquidazione di dicembre oppure nell’ambito del mod. IVA 2024 relativo al 2023;
− nel 2024, l’IVA è detraibile nella liquidazione del mese di ricevimento (o dei mesi successivi) oppure nell’ambito del mod. IVA 2025 relativo al 2024.
Rimane quindi l’impossibilità di detrarre nell’ultima liquidazione del 2023 l’IVA relativa ad una fattura datata 2023 ricevuta nei primi giorni del 2024.
È quindi necessario dedicare particolare attenzione alla data di ricezione dei documenti (tracciata da SDI) tra il 2023 e il 2024 in quanto per individuare il corretto periodo di detrazione dell’imposta è necessario fare riferimento all’anno di ricezione degli stessi.
Disciplina Generale
Il diritto alla detrazione dell’IVA a credito sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, ossia alla data in cui l’operazione si considera effettuata ai fini IVA.
Il termine ultimo entro cui è possibile detrarre l’IVA è individuato nel termine di presentazione del mod. IVA relativo all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto;
L’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato ai seguenti 2 requisiti:
– presupposto (sostanziale) dell’effettuazione dell’operazione (esigibilità dell’IVA);
– presupposto (formale) del possesso della fattura d’acquisto.
Il diritto alla detrazione decorre quindi dal momento in cui l’acquirente / committente soddisfa i citati 2 requisiti, ferma restando la necessità di annotare la fattura nel registro degli acquisti ed effettuare il diritto alla detrazione al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui i predetti requisiti si sono verificati, con riferimento al medesimo anno.
Nella liquidazione periodica può essere detratta l’IVA relativa alle fatture ricevute e annotate:
– entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
– entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di effettuazione dell’operazione, per i contribuenti trimestrali.
La “retro-detrazione” non è applicabile ai documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente, ossia alle operazioni effettuate in un anno le cui fatture sono ricevute nell’anno successivo e pertanto, in tal caso, l’IVA è detraibile nell’anno di ricevimento della fattura.
Fatture 2023
Applicando quanto sopra esposto alle fatture datate 2023, al fine di individuare il momento in cui è possibile detrarre la relativa IVA, è necessario distinguere tra:
- fatture 2023 ricevute nel 2023;
- fatture 2023 ricevute nel 2024.
Per individuare il momento di ricevimento della fattura elettronica assume rilevanza quanto attestato da SdI considerando che:
- se SdI riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario;
- qualora SdI non riesca a recapitare la fattura al destinatario per cause tecniche non imputabili ad esso, la fattura viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di ricevimento (a partire dalla quale è possibile detrarre l’IVA) corrisponde alla data di presa visione / scarico del file fattura.
Fatture 2023 ricevute nel 2023
Se la fattura datata 2023 è stata ricevuta entro il 31.12.2023, l’imposta può essere detratta:
- nella liquidazione del mese di dicembre / quarto trimestre 2023, previa annotazione nel
registro degli acquisti (tale fattura va ricompresa nella LIPE del quarto trimestre);
- nell’ambito della dichiarazione IVA relativa al 2023 (mod. IVA 2024), annotando la fattura
Fatture 2023 ricevute nel 2024
Come precedentemente evidenziato, se la ricezione della fattura si verifica l’anno successivo rispetto a quello di effettuazione dell’operazione, non trova applicazione la “retro-detrazione” che consente di detrarre l’IVA relativa alle fatture ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo al mese di effettuazione dell’operazione (entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di effettuazione dell’operazione per i contribuenti trimestrali).
Conseguentemente, se la fattura d’acquisto relativa ad operazioni effettuate nell’anno precedente (2023) è ricevuta l’anno successivo (2024), l’IVA è detraibile nell’anno di ricevimento (2024).
Quindi, se la fattura datata dicembre 2023 è acquisita dall’acquirente / committente a gennaio 2024, l’imposta può essere detratta:
- nella liquidazione del mese di gennaio / primo trimestre (rispettivamente, entro il 16.2 e 16.5.2024) o dei mesi / trimestri successivi, previa annotazione nel registro degli acquisti;
ovvero, da ultimo
- nell’ambito della dichiarazione IVA relativa al 2024 (mod. IVA 2025). In tal caso la fattura va annotata entro il 30.4.2025 in un’apposita sezione del registro IVA acquisti delle fatture ricevute nel 2024.
Tale situazione si riscontra:
- non soltanto per le fatture datate 2023, emesse (inviate a SdI) entro il 31.12.2023 e ricevute dall’1.1.2024;
- ma anche per le fatture datate 2023 ed emesse (inviate a SdI) nei primi giorni del 2024 (entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione / entro il giorno 15 del mese successivo).
I costi relativi alle fatture in esame sono deducibili in base agli ordinari criteri previsti e pertanto nel rispetto della competenza per i soggetti in contabilità ordinaria, del principio di cassa per i soggetti in contabilità semplificata ovvero della presunzione “registrato = incassato” per i soggetti che hanno esercitato tale opzione.