DL n. 137/2020
La chiusura anticipata di diverse attività, imposta dal governo con il DPCM del 24 Ottobre, ha portato lo stesso a intervenire con una nuova norma il “Decreto Ristori”. Lo scopo è quello di supportare ristoranti, bar, palestre, gelaterie, cinema e teatri con uno stanziamento per il ristoro delle attività economiche e la tutela dei lavori impiegati nelle stesse.
Particolarmente significativa è la previsione di un contributo a fondo perduto che può adesso essere chiesto indipendentemente dal fatturato, pur con un tetto di 150.000 euro.
Articolo 1: Contributi a Fondo Perduto
Una delle misure del decreto che riveste particolare importanza è rappresentata dal nuovo contributo a fondo perduto riservato agli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con l’ultimo Dcpm (del 24-10) cioè ai soggetti che operano nei settori ricettivo, di intrattenimento / divertimento, sportivo e del trasporto.
Il contributo spetta, in generale, in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 ed è erogato dall’Agenzia delle Entrate:
- automaticamente a favore di coloro che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal c.d. “Decreto Rilancio”;
- a fronte di una specifica domanda a favore di coloro che non hanno presentato la richiesta per il predetto contributo. Questa possibilità riguarda, tra l’altro, i soggetti con ricavi 2019 superiori a € 5 milioni, in precedenza esclusi e ora invece ammessi.
I Beneficiari
Il contributo spetta a imprese e lavoratori autonomi che al 25.10.2020:
- dichiarano di svolgere, quale attività prevalente, una delle attività di seguito riportate;
- hanno partita IVA attiva.
Condizioni Necessarie
Per poter usufruire del beneficio bisogna rispettare la seguente condizione.
FATTURATO APRILE 2020 < di 2/3 rispetto ai FATTURATO APRILE 2019
- Per individuare il fatturato / corrispettivi è necessario avere riguardo alla data di effettuazione delle operazioni;
- Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito (cioè, non è necessario verificare la riduzione del fatturato per i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019).
Soggetto |
Contributo DL 137/2020 |
Ha beneficiato del contributo come da Decreto Rilancio e non ha restituito tale beneficio |
Riconoscimento “automatico” da parte dell’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento sul c/c bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo. |
Non ha presentato istanza per il contributo |
Presentazione in via telematica, di un’apposita domanda, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia ai fini del contributo (Decreto Rilancio)
|
Ammontare del contributo
In particolare lo stesso è determinato quale “quota” del contributo già percepito oppure del valore calcolato sulla base della domanda presentata ai fini del nuovo contributo.
La quota, ossia la percentuale di ristoro, è differenziata in base al settore economico di appartenenza (vedi tabella di cui sotto)
L’importo massimo del contributo spettante è fissato a € 150.000.
CODICE ATTIVITÀ |
DESCRIZIONE |
PERCENTUALE DI RISTORO |
93.29.10 |
Discoteche, sale da ballo night-club e simili |
400% |
49.39.01 |
Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano |
200% |
56.10.11 |
Ristorazione con somministrazione |
200% |
56.10.12 |
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
200% |
56.10.42 |
Ristorazione ambulante |
200% |
56.10.50 |
Ristorazione su treni e navi |
200% |
56.21.00 |
Catering per eventi, banqueting |
200% |
59.13.00 |
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi |
200% |
59.14.00 |
Attività di proiezione cinematografica |
200% |
74.90.94 |
Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport |
200% |
77.39.94 |
Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi |
200% |
79.90.11 |
Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento |
200% |
79.90.19 |
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca |
200% |
79.90.20 |
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici |
200% |
82.30.00 |
Organizzazione di convegni e fiere |
200% |
85.52.09 |
Altra formazione culturale |
200% |
90.01.01 |
Attività nel campo della recitazione |
200% |
90.01.09 |
Altre rappresentazioni artistiche |
200% |
90.02.01 |
Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
200% |
90.02.09 |
Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
200% |
90.03.09 |
Altre creazioni artistiche e letterarie |
200% |
90.04.00 |
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
200% |
92.00.09 |
Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) |
200% |
93.11.10 |
Gestione di stadi |
200% |
93.11.20 |
Gestione di piscine |
200% |
93.11.30 |
Gestione di impianti sportivi polivalenti |
200% |
93.11.90 |
Gestione di altri impianti sportivi nca |
200% |
93.12.00 |
Attività di club sportivi |
200% |
93.13.00 |
Gestione di palestre |
200% |
93.19.10 |
Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi |
200% |
93.19.99 |
Altre attività sportive nca |
200% |
93.21.00 |
Parchi di divertimento e parchi tematici |
200% |
93.29.30 |
Sale giochi e biliardi |
200% |
93.29.90 |
Altre attività di intrattenimento e divertimento nca |
200% |
94.99.20 |
Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby |
200% |
94.99.90 |
Attività di altre organizzazioni associative nca |
200% |
96.04.10 |
Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) |
200% |
96.04.20 |
Stabilimenti termali |
200% |
96.09.05 |
Organizzazione di feste e cerimonie |
200% |
55.10.00 |
Alberghi |
150% |
55.20.10 |
Villaggi turistici |
150% |
55.20.20 |
Ostelli della gioventù |
150% |
55.20.30 |
Rifugi di montagna |
150% |
55.20.40 |
Colonie marine e montane |
150% |
55.20.51 |
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence |
150% |
55.20.52 |
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
150% |
55.30.00 |
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
150% |
55.90.20 |
Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
150% |
56.10.30 |
Gelaterie e pasticcerie |
150% |
56.10.41 |
Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
150% |
56.30.00 |
Bar e altri esercizi simili senza cucina |
150% |
49.32.10 |
Trasporto con taxi |
150% |
49.32.20 |
Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente |
150% |
55.20.52 |
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
150% |
55.30.00 |
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
150% |
55.90.20 |
Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
150% |
56.10.30 |
Gelaterie e pasticcerie |
150% |
56.10.41 |
Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
150% |
56.30.00 |
Bar e altri esercizi simili senza cucina |
150% |
49.32.10 |
Trasporto con taxi |
100% |
49.32.20 |
Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente |
100% |
Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo (ex Decreto Rilancio) e che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2019 il nuovo contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di fatturato, applicando la percentuale di ristoro alla misura minima pari a:
- € 1.000 per le persone fisiche;
- € 2.000 per gli altri soggetti.
Per i soggetti che non hanno presentato la domanda ai fini del contributo:
il valore è determinato applicando una specifica percentuale (20% – 15% – 10%), alla differenza tra il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 e il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019.
Ricavi / compensi 2019 |
Percentuale applicabile |
non superiori a € 400.000 |
20% |
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 |
15% |
superiori a € 1.000.000 |
10% |
Caratteristiche del finanziamento
Il contributo speciale:
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi;
- è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario;
- se non è spettante comporta sanzioni.
Art. 3 - Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche
È istituito uno specifico fondo, con una dotazione di € 50 milioni per il 2020, al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Tale fondo è destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle predette associazioni / società che hanno cessato / ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei Provvedimenti di sospensione delle attività sportive.
I criteri di ripartizione delle risorse sono stabiliti dal Dipartimento per lo Sport.
Art.4 - Sospensione delle procedure esecutive immobiliari prima casa
È rimandata al 31.12.2020 la sospensione di ogni procedura esecutiva immobiliare, avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore.
È prevista l’inefficacia di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25.10.2020 fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto in esame.
Art. 8 - Credito di imposta canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda
Il “bonus canoni locazione” del Decreto Rilancio è esteso ai mesi di ottobre / novembre / dicembre, a favore dei soggetti operanti nei settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 (esso spetta indipendentemente dall’ammontare dei ricavi / compensi 2019).
Le condizioni di accesso all’agevolazione sono individuate nella riduzione del fatturato pari ad almeno il 50% dei mesi di ottobre / novembre / dicembre rispetto agli stessi mesi del 2019;
Il credito in esame spetta nella misura del:
– 60% del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo;
– 30% del canone per affitto d’azienda.
Il bonus è calcolato sui canoni dovuti e pagati per i predetti mesi; con riferimento al canone di dicembre il bonus compete anche se il relativo pagamento è effettuato nel 2021.
I settori interessati dalle chiusure/limitazioni di orario sono quelli di cui all’elenco del primo paragrafo con eccezione di quelli che già sono destinatari della misura agevolativa fino a dicembre 2020, perché appartenenti al settore turismo.
Art.9 - Cancellazione seconda rata IMU
Non è dovuta la seconda rata IMU 2020, con riferimento agli immobili / pertinenze in cui sono esercitate le attività nei settori nei economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020.
L’abolizione della seconda rata IMU opera a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
È comunque applicabile quanto previsto dal Decreto Agosto, in base al quale non è dovuta la seconda rata IMU 2020 con riferimento agli immobili:
- adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
- rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e degli agriturismo / villaggi turistici/ ostelli della gioventù / rifugi di montagna / colonie marine e montane / affittacamere per brevi soggiorni / case e appartamenti per vacanze / Bed & Breakfast / residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Art 13 – Sospensione versamenti contributi previdenziali e assistenziali e INAIL
Per i datori di lavoro dei settori interessati dalle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020, esercenti come attività prevalente un’attività oggetto delle predette limitazioni, è disposta la sospensione dei termini che scadono per il mese di novembre 2020 (16.12.2020) relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali / premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL).
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:
- in unica soluzione entro il 16.3.2021;
oppure
- in forma rateizzata, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo.
La prima rata scade il 16.3.2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Art 17 - Nuova Indennità lavoratori sportivi
È estesa al mese di novembre 2020 l’indennità già riconosciuta a favore dei lavoratori sportivi per i mesi di marzo / aprile / maggio/ giugno.
L’indennità, che per tale mensilità aumenta da € 600 a € 800:
- spetta ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, che hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività;
- non concorre alla formazione del reddito;
- non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro / reddito di cittadinanza / reddito di emergenza e delle indennità di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, DL n. 18/2020;
- è erogata da Sport e Salute spa previa:
- apposita domanda da presentare entro il 30.11.2020, nel limite dei fondi stanziati. Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo / aprile / maggio / giugno, per i quali permangono i requisiti, l’indennità pari a € 800 è erogata anche per il mese di novembre 2020 senza necessità di presentare un’ulteriore domanda;
- autocertificazione attestante la preesistenza del rapporto di collaborazione e la mancata percezione di altro reddito da lavoro.
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