Rif.DL n. 34/2020 - Decreto Rilancio
Nuove disposizioni in materia di credito d'imposta
Il Decreto Rilancio prevede nuove disposizioni in materia di credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuale e per l’adeguamento degli ambienti di lavoro delle attività aperte al pubblico.
Credito d'imposta immobili ad uso non abitativo
Il Decreto Rilancio prevede un credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda.
Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, quindi 2019.
Le strutture alberghiere e agrituristiche possono invece beneficiare dell’agevolazione indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
Per i soggetti locatari esercenti attività economica, è previsto che il credito d’imposta spetti soltanto se nel mese di riferimento hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Il credito d’imposta è riconosciuto sui canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati a
- svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico
- svolgimento dell’attività istituzionale per enti non commerciali
Il nuovo credito d’imposta riguarda tutti gli immobili ad “uso non abitativo”, senza distinzione di categorie catastali come era invece previsto per il “bonus botteghe e negozi” e spetta (in misura ridotta) anche sui canoni relativi a contratti di servizi a prestazione complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinati alle suddette attività.
L’agevolazione è utilizzabile solo successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
Il credito d’imposta spetta in misura pari a:
- 60% dell’ammontare mensile dei canoni di locazione, leasing o di concessione degli immobili ad uso non abitativo
- 30% dell’ammontare mensile dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazione complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e dell’IRAP e non è cumulabile con il credito botteghe e negozi in relazione alle medesime spese.
È utilizzabile mediante compensazione in F24 successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. In alternativa, i beneficiari del credito possono optare per la cessione, anche parziale, del credito di imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Credito d'imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
Al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, il Decreto Rilancio riconosce un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di € 80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento della diffusione del COVID-19.
L’agevolazione è riconosciuta a favore:
-
delle fondazioni e degli enti privati, compresi gli Enti del terzo settore (ETS);
-
degli esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi in luoghi aperti al pubblico di cui che rientrano tra i seguenti codici di attività:
- 551000 Alberghi
- 552010 Villaggi turistici
- 552020 Ostelli della gioventù
- 552030 Rifugi di montagna
- 552040 Colonie marine e montane
- 552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed
- and breakfast, residence
- 552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
- 553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
- 559010 Gestione di vagoni letto
- 559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
- 561011 Ristorazione con somministrazione
- 561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
- 561030 Gelaterie e pasticcerie
- 561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
- 561042 Ristorazione ambulante
- 561050 Ristorazione su treni e navi
- 562100 Catering per eventi, banqueting
- 562910 Mense
- 562920 Catering continuativo su base contrattuale
- 563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina
- 591400 Attività di proiezione cinematografica
- 791100 Attività delle agenzie di viaggio
- 791200 Attività dei tour operator
- 799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
- 799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
- 799020 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
- 823000 Organizzazione di convegni e fiere
- 900101 Attività nel campo della recitazione
- 900109 Altre rappresentazioni artistiche
- 900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- 900202 Attività nel campo della regia
- 900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
- 900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
- 910100 Attività di biblioteche ed archivi
- 910200 Attività di musei
- 910300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
- 910400 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
- 932100 Parchi di divertimento e parchi tematici
- 932920 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
- 960420 Stabilimenti termali
Tra gli interventi agevolabili rientrano:
- quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- l’acquisto di arredi di sicurezza;
- gli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo / acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa;
- l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Il credito d’imposta in esame è cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese nel limite dei costi sostenuti; è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione con il mod. F24.
Non operano i limiti di:
- € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, rif. Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020 dal Decreto Rilancio);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI.
Il MEF di concerto con il MISE può individuare ulteriori spese / soggetti aventi diritto.
Credito d'imposta sanificazione e acquisto DPI
Il “Decreto Cura Italia”, ha previsto, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta, a favore delle imprese / lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate (fino ad un massimo di € 20.000) per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio da COVID-19.
Successivamente, il Decreto Liquidità ha esteso l’agevolazione anche alle seguenti tipologie di spese:
- acquisto di dispositivi di protezione individuale, tra i quali rientrano, a titolo esemplificativo mascherine chirurgiche / Ffp2 / Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
- acquisto / installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi.
Ora, il Decreto Rilancio rivede l’agevolazione in esame, prevedendo a favore di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti) un credito d’imposta pari al 60% (fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario) delle spese sostenute nel 2020 per:
- sanificazione degli ambienti in cui si esercita l’attività lavorativa / istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- acquisto di DPI, dispositivi di protezione individuale (mascherine / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
- acquisto di prodotti detergenti / disinfettanti;
- acquisto di DPI diversi dai precedenti e relative spese di installazione (ad esempio, termometri / termoscanner / tappeti / vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
- acquisto di dispositivi (ad esempio, barriere / pannelli protettivi) per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e relative spese di installazione.
Tale agevolazione va indicata nel mod. REDDITI 2021, relativo al 2020 (anno di sostenimento delle spese), è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 e non è tassata fini IRPEF / IRES / IRAP.
Non operano i limiti di:
- € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, rif. Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020 dal Decreto Rilancio);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI,
All’Agenzia delle Entrate è demandata l’emanazione delle disposizioni attuative dell’agevolazione in esame.