Rif.DL n. 34/2020 - Decreto Rilancio
Altre novità per le imprese introdotte dal Decreto Rilancio
Dopo aver analizzato le disposizioni contenute nel Decreto Rilancio riguardanti:
- la ripresa dei versamenti / adempimenti sospesi dal “Decreto Cura Italia” e dal Decreto liquidità;
- l’estensione ai mesi di aprile / maggio 2020 delle indennità previste a favore di determinate categorie di soggetti;
- la nuova detrazione, pari al 110% delle spese sostenute, spettante per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico;
- il nuovo credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto dei DPI e per l’adeguamento degli ambienti di lavoro delle attività aperte al pubblico,
- il contributo a fondo perduto,
- le principali misure di sostegno al lavoro,
riportiamo qui una sintesi della altre novità che interessano le imprese:
PMI - credito d’imposta aumento di capitale
È previsto il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 20% del conferimento in denaro effettuato per l’aumento di capitale delle seguenti società aventi sede legale / amministrativa in Italia:
- spa;
- sapa;
- srl, anche semplificate;
- società cooperative;
- società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001;
- società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003;
Sono esclusi dall’agevolazione in esame intermediari finanziari e società di partecipazione e le società assicurative.
L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere € 2 milioni. La partecipazione “riveniente” dal conferimento va posseduta fino al 31.12.2023.
Al fine di beneficiare dell’agevolazione in esame è richiesto che le predette società, regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese:
- presentino nel 2019 ricavi superiori a € 5 milioni e fino a € 50 milioni;
- abbiano subito, a causa dell’emergenza “COVID-19”, una riduzione complessiva dei ricavi dei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai ricavi di marzo e aprile 2019 in misura non inferiore al 33%;
- abbiano deliberato ed “eseguito” dal 20.5 ed entro il 31.12.2020 un aumento di capitale a pagamento, integralmente versato.
La distribuzione di riserve prima del 31.12.2023 da parte della società oggetto del conferimento in esame comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione di quanto detratto, maggiorato degli interessi legali.
Non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente / indirettamente la società conferitaria, che sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.
Il credito d’imposta è utilizzabile nel mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelli successivi fino al completo utilizzo. È utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento.
A tal fine non operano i limiti di:
- € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti (aumentato a € 1.000.000, per il 2020);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI,
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi.
PMI - credito d’imposta e perdite eccedenti il patrimonio netto
È riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale, alle seguenti società aventi sede legale / amministrativa in Italia:
- spa;
- sapa;
- srl, anche semplificate;
- società cooperative;
- società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001;
- società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003;
che rispettano i seguenti requisiti:
- al 31.12.2019 non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamenti UE n. 651/2014, n. 702/2014 e n. 1388/2014;
- presentano una situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
- non rientrano tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione UE;
- non si trovano nelle condizioni ostative in materia di leggi antimafia;
- nei confronti degli amministratori / soci / titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in in materia di imposte sui redditi / IVA nei caso in cui sia stata applicata la pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad 1 anno e non superiore a 3 anni;
La distribuzione di riserve prima dell’1.1.2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, maggiorato degli interessi legali.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel mod. F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento.
A tal fine non operano i limiti di:
- € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, (aumentato a € 1.000.000, per il 2020);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI.
Il credito d’imposta non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi.
Il credito d’imposta pari al 20% del conferimento in denaro e quello del 50% delle perdite sono tra loro cumulabili.
Le disposizioni attuative delle novità sopra esposte sono demandate al MEF.
L’efficacia delle novità in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE.
Detrazione IRPEF investimenti PMI / start up innovative
È prevista una detrazione IRPEF pari al 50% della somma versata a favore del contribuente che investe nel capitale sociale di una o più PMI / start-up innovative.
L’investimento può essere effettuato direttamente / mediante Organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in PMI / start-up innovative.
L’agevolazione è riconosciuta:
- con riferimento alle somme investite in PMI / start-up innovative iscritte nell’apposita Sezione speciale del Registro delle Imprese al momento dell’investimento;
- nel rispetto dei limiti individuali fissati per gli aiuti “de minimis”
L’investimento detraibile non può eccedere la somma di € 100.000 per ciascun periodo d’imposta; deve essere mantenuto per un periodo minimo di 3 anni.
In caso di cessione anticipata (anche parziale) dell’investimento il contribuente, oltre a decadere dal beneficio, è tenuto a restituire quanto detratto maggiorato degli interessi legali.
Le disposizioni attuative delle agevolazioni in esame sono demandate al MISE.
Maxi ammortamento
Relativamente al cosiddetto “maxi ammortamento”, ossia alla possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di incrementare il relativo costo del 30% al fine di determinare le quote di ammortamento / canoni di leasing, è prorogato dal 30.6 al 31.12.2020 il termine per la consegna dei beni per i quali entro il 31.12.2019 è stato accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
IVAFE e soggetti diversi dalle persone fisiche
A seguito dell’estensione dell’applicazione dell’IVAFE ai soggetti diverse dalle persone fisiche (enti non commerciali e società semplici / equiparate) ad opera della Finanziaria 2020, con la modifica dell’art. 19, comma 20, DL n. 201/2011, per tali soggetti è fissata:
- a € 100 l’imposta per i c/c e libretti di risparmio;
- a € 14.000 la misura massima dell’imposta dovuta.
Proroga rivalutazione Terreni e Partecipazioni
È riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:
- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;
alla data dell’1.7.2020, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.9.2020 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima e al versamento dell’imposta sostitutiva, pari all’11% rateizzabile fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).
Aumento limite annuo crediti compensabili in F24
È previsto, per il 2020, l’aumento da € 700.000 a € 1 milione del limite annuo dei crediti d’imposta / contributi compensabili mediante mod. F24 ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.
Modifiche alla disciplina degli ISA
Per il 2020 e 2021, al fine di:
- considerare gli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati causati dall’emergenza “coronavirus”,
- prevedere ulteriori cause di esclusione dall’applicazione degli ISA;
è disposta l’introduzione, senza aggravi dichiarativi per i contribuenti, di misure volte ad adeguare la normativa ISA, attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare è prevista la definizione (da parte di SOSE) di specifiche metodologie per l’applicazione degli Indici, basate su analisi ed elaborazioni utilizzando direttamente le banche dati già a disposizione. È prevista poi l’individuazione di ulteriori dati / informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale.
E altresì previsto il differimento dei termini di approvazione degli ISA al 31.3 e di integrazione degli ISA al 30.4 dell’anno successivo a quello di applicazione.
Definizione strategie di controllo
“L’Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall’applicazione degli indici nonché delle informazioni presenti nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria”.
A seguito delle difficoltà correlate al primo periodo di applicazione degli ISA (2018) e degli effetti sull’economia e sui mercati dell’emergenza “coronavirus”, il Decreto Rilancio dispone che nella definizione delle strategie di controllo basate sull’analisi di rischio evasione, l’Ufficio:
- per il 2018 tiene conto anche del livello di affidabilità derivante dall’applicazione degli Indici per il successivo periodo d’imposta (2019). In altre parole l’Ufficio nel definire le strategie di controllo del 2018 terrà conto anche dei risultati ISA relativi al 2019;
- per il 2020, tiene conto anche del livello di affidabilità “più elevato” derivante dall’applicazione degli ISA relativi al 2018 e 2019.
Temporanea inapplicabilità sospensione pagamenti PA
Nel periodo di sospensione 8.3 – 31.8.2020 (21.2 – 31.8.2020 per i Comuni della zona rossa di prima istituzione) non si applicano le disposizioni dell’art. 48-bis, DPR n. 602/73 in base alle quali le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a € 5.000.
Le verifiche già effettuate, anche in data antecedente al suddetto periodo di sospensione, per le quali l’Agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento, restano prive di effetto e le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica procedono al pagamento del beneficiario.
Proroga atti impositivi, di irrogazione sanzioni
Sono emessi entro il 31.12.2020 e notificati nel periodo 1.1 – 31.12.2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi gli atti di accertamento / contestazione / irrogazione delle sanzioni / recupero dei crediti di imposta / liquidazione / rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto della sospensione scadono nel periodo 8.3 – 31.12.2020.
Inoltre è disposto che dall’8.3 non saranno effettuati gli invii dei seguenti atti / comunicazioni / inviti elaborati o emessi (anche se non sottoscritti), entro il 31.12.2020:
- comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari collegati ai controlli automatizzati e ai controlli formali delle dichiarazioni
- inviti all’adempimento in materia di liquidazioni periodiche IVA
- atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica,
Tali atti / comunicazioni / inviti sono notificati / inviati / messi a disposizione nel periodo compreso 1.1 – 31.12.2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Restano ferme le disposizioni previste dalla Finanziaria 2015 che individua il termine di notifica della cartella di pagamento / accertamento / liquidazione in materia di imposta di registro nonché di imposta sulle successioni e donazioni in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero, qualora non sia prevista la dichiarazione periodica, di regolarizzazione dell’errore / omissione.
Cartelle di pagamento
I termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, fissati rispettivamente entro il 31.12:
- del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica / ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31.12 dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione, nonché del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19 e 20, TUIR in materia di TFR / prestazioni pensionistiche;
- del 4° successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale
sono prorogati di un anno relativamente alle:
- dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione
- dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi dei citati artt. 19 e 20, TUIR;
- dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale.
Bonus Pubblicità
Per il 2020, il Decreto Rilancio incrementa al 50% l’importo degli investimenti ammessi al credito d’imposta (Bonus pubblicità) al posto del 30% introdotto dal Decreto Cura Italia.
Per accedere all’agevolazione, i soggetti interessati devono presentare un’apposita istanza telematica tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate.
Credito d’imposta per servizi digitali
Per il 2020, a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), con almeno 1 dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta nel 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.
La fruizione del credito d’imposta deve avvenire:
- nel rispetto dei limiti fissati per gli aiuti “de minimis”
- previa presentazione di apposita istanza al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria. In caso di insufficienza delle risorse è prevista la ripartizione delle stesse in misura proporzionale.
L’ammontare delle spese agevolabili va individuato in base al principio di competenza e l’effettivo sostenimento delle stesse va attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni o da un Revisore legale dei conti.
L’agevolazione in esame è alternativa e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni statali / regionali / europee “salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità” dell’agevolazione stessa”. Non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici.
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 (utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate).
La determinazione della modalità / contenuti / documentazione richiesta e dei termini per la presentazione della domanda sono demandati al predetto Dipartimento.
Credito d’imposta ricerca e sviluppo nel mezzogiorno
È previsto l’aumento del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno (Abruzzo / Basilicata / Calabria / Campania / Molise / Puglia / Sardegna / Sicilia).
L’agevolazione (in precedenza nella misura unica del 12%) è ora prevista nelle seguenti misure:
- 25% per le grandi imprese, ossia con almeno 250 occupati, fatturato annuo pari o superiore a € 50 milioni / bilancio pari o superiore a € 43 milioni;
- 35% per le medie imprese, ossia con almeno 50 occupati; fatturato annuo pari o superiore a € 10 milioni;
- 45% per le piccole imprese, ossia con meno 50 occupati; fatturato annuo / bilancio non superiore a € 10 milioni.
Le nuove aliquote maggiorate sono applicabili nel rispetto di limiti / condizioni di cui al Regolamento UE n. 651/2014.