Rif. DL 8.4.2020 - Decreto Liquidità
Nuove sospensioni dei versamenti tributari / contributivi
Visto il protrarsi dell’emergenza COVID-19 l’8 Aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Liquidità relativo a Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, in vigore dal 9.4.2020
Le disposizioni del decreto relative alle sospensioni dei versamenti:
Soggetti interessati alla sospensione dei versamenti
Le sospensioni citate nel Decreto Liquidità vanno ad aggiungersi alle sospensioni già stabilite dal Decreto Cura Italia. Le nuove sospensioni sono applicabili:
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alla generalità dei soggetti, per i quali è disposta la “rimessione” in termini per i versamenti scaduti il 16.3 differiti fino al 20.3.2020 ad opera del DL n. 18/2020;
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ai soggetti che presentano specifici requisiti in termini di ammontare di ricavi / compensi 2019 (fino a € 50 milioni ovvero superiori a tale importo) che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019, per i quali il beneficio opera limitatamente a ritenute / contributi / IVA scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020;
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ai soggetti con sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza limitatamente all’IVA scadente nei mesi di aprile e maggio.
Rimessione in termini per i versamenti scaduti il 16.3.2020
Con il Decreto Liquidità viene disposta la “rimessione in termini” per i versamenti differiti stabiliti dal Decreto Cura Italia in base al quale “i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020”.
Ora è stabilito che “i versamenti … di cui all’articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020”.
Tale disposizione opera a favore di tutti i soggetti, a prescindere dalla natura giuridica (lavoratori autonomi, ditte individuali, società di capitali / di persone, enti commerciali e non commerciali) dalla tipologia di attività e dalla dimensione.
Di conseguenza possono essere effettuati entro il 16.4.2020 i versamenti scaduti il 16.3 (e prorogati al 20.3.2020) relativi a:
- IVA mese di febbraio e saldo IVA 2019, in un’unica soluzione o in forma rateale;
- ISI e IVA forfetaria dovute per il 2020 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento;
- ritenute d’acconto operate a febbraio su redditi di lavoro dipendente e assimilati / redditi di lavoro autonomo, da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera, su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, per contratti di associazione in partecipazione, ecc.;
- tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali;
- contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio, nonché contributi dovuti alla Gestione separata INPS, compresi i contributi / premi INAIL.
Sospensione versamenti
per soggetti con riduzione fatturato / corrispettivi
Per gli esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia, con ricavi / compensi non superiori a € 50 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020, ossia in generale nel 2019 è prevista la sospensione dei versamenti “in autoliquidazione” in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%:
- nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
- nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.
La sospensione riguarda i versamenti relativi a
- ritenute sui redditi da lavoro dipendente / assimilato
- trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.
La sospensione interessa tutti i contributi previdenziali.
Per quanto riguarda i versamenti con scadenza nel mese di maggio, la sospensione riguarda oltre ai contributi relativi ai dipendenti per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile e ai contributi alla Gestione separata INPS, anche la prima rata fissa per il 2020 dei contributi sul reddito minimale dovuta dai soggetti iscritti alla Gestione IVS commercianti – artigiani.
Dovrà essere chiarito se tale sospensione interessa anche i contributi Enasarco relativi al primo trimestre.
Versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in unica soluzione entro il 30.6.2020 ovvero in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.
Le imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni possono usufruire della predetta sospensione se la riduzione di fatturato / corrispettivi di marzo / aprile 2020 è almeno pari al 50% rispetto a quelli del mese di marzo / aprile 2019.
Soggetti con ricavi / compensi 2019 non superiori € 50 milioni
Condizione | Sospensione versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / premi INAIL) | Ripresa versamenti |
Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019 |
in scadenza ad aprile 2020 | 30.6.2020 (unica soluzione / prima rata) |
Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019 |
in scadenza a maggio 2020 | 30.6.2020 (unica soluzione / prima rata) |
Soggetti con ricavi / compensi 2019 non superiori € 50 milioni
Condizione | Sospensione versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / premi INAIL) | Ripresa versamenti |
Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 almeno pari al 50% rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019 |
in scadenza ad aprile 2020 | 30.6.2020 (unica soluzione / prima rata) |
Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile 2020 almeno pari al 50% rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019 |
in scadenza a maggio 2020 | 30.6.2020 (unica soluzione / prima rata) |
Soggetti con inizio attività dall’1.4.2019 / enti non commerciali
La sospensione dei versamenti “in autoliquidazione” in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi a:
- ritenute alla fonte su reddito da lavoro dipendente / assimilato e alle trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.
opera anche a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia, che hanno iniziato la predetta attività dall’1.4.2019 (a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato / corrispettivi dei mesi di marzo / aprile 2020).
Versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in unica soluzione entro il 30.6.2020 ovvero in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.
La sospensione in esame è altresì applicabile, limitatamente alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e ai contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL, a favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.
Soggetti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza
A favore dei soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020 è prevista la sospensione dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio, a prescindere dal volume dei ricavi / compensi 2019.
Versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in unica soluzione entro il 30.6.2020 ovvero in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.
Sospensione versamenti per specifici soggetti
Con il Decreto Liquidità “restano ferme” le sospensioni già previste per
- imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator;
- attività individuate dall’art. 61, DL n. 18/2020 (ad esempio, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine e centri natatori / soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi / soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse / soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi / soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, ecc.);
Per tali soggetti la sospensione opera per i termini che scadono nel periodo 2.3 – 30.4.2020 relativi al versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e per i versamenti / adempimenti connessi con i contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.
Gli stessi potevano beneficiare anche della sospensione del termine di versamento dell’IVA scaduta nel mese di marzo, ossia l’IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019.
I versamenti oggetto di sospensione (ritenute e contributi scadenti il 16.3 e 16.4 e IVA scaduta il 16.3) dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi in unica soluzione entro l’1.6.2020 ovvero O in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo. La prima rata scade l’1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.
Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione opera fino al 31.5.2020.
Per questi ultimi, i versamenti relativi a ritenute e contributi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in un’unica soluzione entro il 30.6.2020 ovvero in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, la prima delle quali in scadenza il 30.6.2020. L’IVA sospesa va versata entro l’1.6.2020.
La specifica sospensione (versamenti di ritenute / contributi scadenti nel periodo 2.3 – 30.4.2020 e dell’IVA scaduta nel mese di marzo) prevista dal Decreto Cura Italia interessa i soggetti che “non rientrano nei parametri stabiliti per fruire della sospensione” disposta dall’art. 18 del Decreto Liquidità.
Di conseguenza, qualora un soggetto rientrante nei predetti specifici settori riscontri una riduzione di fatturato / corrispettivi dei mesi di marzo / aprile 2020 almeno pari al 33% (50% se ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni) rispetto a quelli dei corrispondenti mesi del 2019, fruisce della nuova sospensione. In tal caso, la sospensione opera anche con riferimento all’IVA (in scadenza il 16.4 e il 18.5.2020).
Sospensione ritenuta soggetti con ricavi fino a 400.000 €
Il Decreto Liquidità modifica quanto era stato definito con il Decreto Cura Italia in merito alla sospensione delle ritenute d’acconto dei i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia, con ricavi / compensi non superiori a € 400.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020, ossia in generale, nel 2019.
Dall’8 aprile (entrata in vigore del Decreto Liquidità) il sostituto d’imposta può non operare la ritenuta sui ricavi / compensi pagati nel periodo 17.3 – 31.5.2020. A ciò si collega l’ulteriore verifica che “nel mese precedente” non siano state sostenute spese per lavoro dipendente / assimilato.
Le ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta devono essere versate direttamente dal percipiente, senza sanzioni ed interessi (utilizzando il codice tributo chè sarà emanato dall’Agenzia delle Entrate) in unica soluzione entro il 31.7.2020 (in precedenza, 31.5) ovvero in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 31.7.2020.