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Decreto Liquidità: misure di accesso al credito

Nuove disposizioni per l'accesso al credito da parte delle imprese colpite dall’emergenza COVID-19
Ciroclare BFA20.029
Rif. DL 8.4.2020 - Decreto Liquidità

Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese

Il Decreto Liquidità in vigore dal 9.4.2020 definisce le misure urgenti in materia di accesso al credito per le imprese al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall’emergenza COVID-19.

Garanzia dei Finanziamenti in capo a SACE

Per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19, SACE (società per azioni del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti) concede garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese fino al 31 dicembre 2020.

È stato disposto un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati al supporto delle PMI (compresi lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA).

Rimessione in termini per i versamenti scaduti il 16.3.2020

Le imprese di qualsiasi dimensione che hanno esaurito il plafond massimo disponibile, possono beneficiare delle garanzie della SACE per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI.

Inoltre, l’impresa beneficiaria:

  • alla data del 31 dicembre 2019, non deve essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria;
  • alla data del 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea;

L’impresa che beneficia della garanzia, inoltre, si assume l’impegno per sé e in caso di gruppo, per ogni azienda del gruppo, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020 e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Tipologia della garanzia

La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio di credito e copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del Decreto Liquidità, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito.

Finanziamenti coperti da garanzia

La garanzia SACE copre i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata fino ad un massimo di  6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.

L’ammontare del finanziamento coperto da garanzia SACE non può essere superiore al maggiore tra i seguenti importi:

  • 25% del fatturato 2019 che emerge dal bilancio approvato o dalla dichiarazione fiscale;
  • il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, riportati in bilancio o dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio.

La Banca deve dimostrare che, successivamente alla delibera del finanziamento per il quale viene richiesta la garanzia SACE, l’ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto beneficiario risulta superiore all’ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le eventuali riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date derivanti dal regolamento contrattuale stabilito prima dell’entrata in vigore di questo decreto legge.

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.

Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi.
Il costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale della stessa Banca. 

Il minor costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato al l’impresa.

Percentuali di garanzia

La garanzia può coprire al massimo:

  • 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
  • 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
  • 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Per individuare il limite di importo garantito e la relativa percentuale di copertura si fa riferimento al valore – comunicato dall’impresa alla Banca – del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell’impresa ovvero su base consolidata qualora l’impresa appartenga ad un gruppo.

Commissioni di garanzia

Per il rilascio della garanzia SACE le imprese riconoscono le seguenti commissioni annuali 

  • 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno per i finanziamenti a PMI;
  • 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno per i finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI.

Procedura per l’accesso alla garanzia

Per le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro è prevista una procedura “semplificata” per il rilascio della garanzia.
Per le imprese con fatturato e dipendenti superiori alle soglie sopra citate, il rilascio della copertura è decisa con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell’istruttoria SACE.
Con l’emanazione di tale decreto possono essere elevate le percentuali di copertura fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello previsto per la tipologia di operazione, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all’impresa beneficiaria indicati nella decisione.

Fondo centrale di garanzia PMI

L’articolo 13 del Decreto Liquidità sostituisce l’articolo 49 Decreto Cura Italia.
In base alle nuove disposizioni 

  • l’operatività del Fondo è estesa alle imprese con numero di dipendenti inferiore a 499.

  • La percentuale di copertura della garanzia diretta è del 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea. L’importo delle operazioni finanziarie non può superare i limiti sopra descritti

  • La percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100 percento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e non prevedano il pagamento di un premio per il rischio di credito assunto. 
    Resta inteso che fino all’autorizzazione della Commissione Europea, le percentuali sono incrementate, rispettivamente, all’80 per cento per la garanzia diretta e al 90 per cento per la riassicurazione come previsto dal Decreto Cura Italia.

  • La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e integrazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

  • La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato, purché, alla data di entrata in vigore del decreto legge, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.

  • Restano escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.

  • Previa autorizzazione della Commissione europea, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100 percento sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano:

    • l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e una durata fino a 72 mesi;
    • un importo non superiore al 25 percento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione (comunque, non superiore a 25.000,00 euro)

    Il soggetto richiedente deve applicare al finanziamento garantito un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria. 

    Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo.

  • Alle imprese con ricavi non superiore a 3.200.000 euro, danneggiate dall’emergenza COVID-19 come risultante da autodichiarazione, il Fondo può concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con altra a copertura del residuo 10% finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie. La predetta garanzia può essere rilasciata per finanziamenti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario.

  • La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. 

  • Qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, l’aiuto è concesso all’impresa sotto condizione risolutiva. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell’agevolazione, mantenendo l’efficacia della garanzia.

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