Rif. Decreto 13 marzo 2021
La situazione epidemiologica e l’esigenza di contenere i contagi hanno portato il governo a far uscire lo scorso 13 marzo un nuovo decreto legge che definisce nuove e più stringenti regole e va ad integrare l’ultimo Dpcm.
Le misure previste impongono per il periodo dal 15 marzo al 6 aprile 2021 l’alternanza tra zone arancioni e rosse e zona rossa in tutta Italia per il ponte di Pasqua. Scompaiono quindi le zone gialle e rimane la zona bianca solo per la Sardegna.
Nella circolare odierna riportiamo le novità e riepiloghiamo l’applicazione delle disposizioni in vigore per le diverse zone.
Quali sono i cambiamenti previsti
Art. 1
Nel periodo 15 marzo – 2 aprile 2021 e il 6 aprile 2021, nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa;
Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa. Però nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento previsto per le zone arancioni (verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti).
Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive:
a) nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.
Congedi per genitori e bonus baby-sitting – Art.2
– Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
– Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.
– Nei casi di sospensione delle attività scolastiche del proprio figlio è previsto:
- per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti; per i periodi di astensione fruiti, è riconosciuta in luogo della retribuzione un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Si ricorda, inoltre, che la misura sarà riconosciuta retroattivamente per tutti in periodi di sospensione scolastica che si sono succeduti dall’inizio dell’anno, ossia dal 1° gennaio 2021.
- per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021 nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali.
Riepilogo Zona Arancione
Spostamenti
– È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
– Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
– È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
– È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
– In ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
– Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico
– Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi.
– Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.
Attività Economiche
– Nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le attività commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
– Sono chiuse le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.
– servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, lavanderie, pompe funebri, ecc.), restano aperti, nel rispetto dei protocolli approvati.
Attività dei servizi di ristorazione
– Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Riepilogo Zona Rossa
Spostamenti
– È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Per qualsiasi spostamento è necessaria l’autocertificazione.
– È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
– Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti.
Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico
– Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi.
– Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.
Attività motoria e attività sportiva
– È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
Istituzioni scolastiche
– Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Attività Economiche
– Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (individuate nell’allegato 23 Dpcm 3 dicembre), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.
– Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
– Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
– Sono chiusi tutti i servizi alla persona: parrucchieri, barbieri e centri estetici.
Attività dei servizi di ristorazione
– Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
– Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi
alloggiati.
– Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Per l’elenco completo delle attività per cui è consentita l’apertura in zona rossa rimandiamo agli allegati 23 e 24 del Dpcm 3 Dicembre 2020 con l’eccezione dell’attività di barbieri e parrucchieri.
Per consultare il testo completo del decreto accedi al seguente link