Rif. DL n. 146/2021
L’ultimo decreto fiscale (DL n. 146/2021) introduce aggiornamenti su tre punti chiave in tema diriscossione:
- estensione del termine di pagamento delle cartelle;
- riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla Rottamazione-ter e Saldo/ stralcio;
- estensione da 10 a 18 del numero di rate relative a piani di dilazione in essere all’8.3.2020, il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Differimento termine di pagamento cartelle
Il decreto fiscale collegato alla manovra per il 2022, prevede tra le altre disposizioni in materia di riscossione anche quella dell’estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento oggetto di notifica nel periodo tra il 1° settembre e 31 dicembre 2021.
Inoltre il testo normativo oltre a spostare in avanti il termine per l’eventuale adempimento del contribuente, per lo stesso periodo di 150 giorni, blocca anche la decorrenza degli interessi di mora e procede al differimento del termine per l’inizio dell’esecuzione.
L’estensione da 60 a 150 giorni:
- non riguarda il termine per la proposizione del ricorso, che rimane pertanto fissato a 60 giorni dalla notifica;
- non interessa le ingiunzioni di pagamento degli Enti territoriali (Comuni / Regioni).
L’aggio, come prevede l’art. 17 del DLgs. 112/99, rimane al 3% delle somme riscosse, non potendosi richiedere la più elevata misura del 6%, che prevede la mora del debitore.
lI differimento trova applicazione esclusivamente per il termine di versamento derivante da cartelle di pagamento. In merito al termine per il ricorso, i termini restano quelli dell’art. 21 del DLgs. 546/92, di sessanta giorni dalla data della notifica.
Riammissione nei termini Rottamazione-ter e Saldo/ Stralcio
La scadenza di versamento delle somme dovute ai fini della Rottamazione dei Ruoli e del Saldo e Stralcio è stata più volte oggetto di differimenti.
Ora, con il recente DL n. 146/2021 è disposta la riammissione nei termini dei versamenti scaduti.
In particolare il versamento delle rate da corrispondere:
- nel 2020;
- il 28.2, 31.3, 31.5 e 31.7.2021;
è considerato tempestivo se effettuato interamente entro il 30.11.2021.
Il pagamento entro il nuovo termine non comporta la produzione di interessi.
Al nuovo termine è applicabile la “tolleranza” di 5 giorni. È quindi possibile effettuare il versamento entro il 6.12.2021.
I soggetti decaduti dalla Rottamazione/ Saldo e Stralcio a causa del mancato / insufficiente / tardivo pagamento delle somme scadute nel 2019 non possono beneficiare dei nuovi termini di versamento. Gli stessi possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute.
Estensione del numero di rate riferite dei piani dilazione in essere all'8.3.2020
Con riferimento ai piani di dilazione in essere all’8.3.2020, il Decreto in esame estende da 10 a 18 il numero di rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento determina la decadenza dalla rateazione (si ricorda che, in generale, la decadenza è collegata al mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive).
Per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di dilazione presentate fino al 31.12.2021 le rate restano confermate in un numero pari a 10.
Inoltre è ora disposto che i debitori decaduti al 22.10.2021 da un piano di rateazione sono automaticamente riammessi allo stesso e il termine di pagamento delle rate sospese è fissato al 31.10.2021. Questo riguarda i termini di versamento, sospesi per il periodo 8.3.2020 – 31.8.2021, delle somme derivanti da:
- cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione;
- avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione;
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali;
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali;
Infine ricordiamo che relativamente ai piani di dilazione presentati:
- dal 9.3.2020 al 31.12.2021 la decadenza si determina per effetto del mancato pagamento di 10
rate anche non consecutive;
- dall’1.1.2022 torna applicabile la regola generale con conseguente decadenza in caso di mancato pagamento di 5 rate.