Rif. Artt. 4, 5, 6, 7 e 8, DL n. 17/2022
Lo scorso 18 febbraio il governo ha pubblicato un nuovo decreto legge al fine di introdurre nuove urgenti misure per contenere i costi dell’energia e del gas naturale e cercare di sostenere la ripresa economica rimuovendo gli ostacoli che si stanno frapponendo.
Il recente testo normativo denominato “Decreto Energia” prevede le seguenti agevolazioni:
- credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica / gas naturale;
- aumento per il 2022 della deduzione forfetaria a favore degli autotrasportatori;
- credito d’imposta, a favore delle imprese di logistica / trasporto in conto terzi che utilizzano:
– mezzi di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti;
– mezzi ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.
Le Agevolazioni e i Settori
Credito d’imposta “imprese energivore” – art. 4
Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico a favore delle imprese “energivore” è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre 2022.
Soggetti Beneficiari
Possono accedere all’agevolazione in esame le imprese i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019.
- Il beneficio spetta, in particolare, alle imprese che operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) delle Linee guida CE;
- Il beneficio è riconosciuto anche alle imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia nel secondo trimestre 2022.
Il credito d’imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
Limiti
non è soggetto ai limiti di:
– € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti;
– € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI.
Credito d’imposta imprese a forte consumo di gas naturale – art. 5
Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese a forte consumo di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 15% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022.
Al fine dell’accesso al bonus è necessario che il prezzo del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.
Soggetti beneficiari
- operano in uno dei settori di cui all’Allegato 1 del Decreto MiTE 21.12.2021 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle/ indumenti da lavoro/ biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.);
- hanno consumato, nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1, Decreto MiTE 21.12.2021 (1 gWh/anno) al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
Limiti
non è soggetto ai limiti di:
– € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti;
– € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI.
Credito d’imposta utilizzo mezzi euro vi/d – art. 6, c. 3 e 4
Al fine di promuovere la sostenibilità d’esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, è previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 15% delle spese sostenute (al netto IVA) nel 2022 per l’acquisto e utilizzo del componente AdBlue, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
Soggetti beneficiari
Possono accedere al bonus in esame le imprese con sede legale / stabile organizzazione in Italia:
- esercenti attività logistica e di trasporto merci in conto terzi;
- che utilizzano mezzi di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti.
Limiti
L’agevolazione in esame è riconosciuta nel limite massimo di spesa di € 29,6 milioni.
Non è soggetto ai limiti di:
– € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti;
– € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI.
Credito d’imposta utilizzo mezzi a metano liquefatto – art. 6, c. 5 e 6
Al fine di promuovere la sostenibilità d’esercizio e l’efficientamento energetico nel settore del trasporto di merci su strada, è previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute (al netto IVA) nel 2022 per l’acquisto di gas naturale liquefatto (GNL) comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
Soggetti beneficiari
Possono accedere al bonus in esame le imprese con sede legale / stabile organizzazione in Italia:
- esercenti attività logistica e di trasporto merci in conto terzi;
- che utilizzano mezzi ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.
Limiti
L’agevolazione in esame è riconosciuta nel limite massimo di spesa di € 25 milioni;
Non è soggetto ai limitidi:
– € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti;
– € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI.
Modo di Utilizzo, Fiscabilità, Cumulabilità
I crediti d’imposta soprariportati sono:
- utilizzabili esclusivamente in compensazione;
- non sono tassati ai fini IRPEF/ IRES / IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa.
- sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.
Ulteriori Agevolazioni
Incremento del fondo unico a sostegno del movimento sportivo – art. 7
Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e ridurne gli effetti distorsivi, è previsto che le risorse del Fondo Unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano possono essere parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle associazioni / società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dai predetti aumenti.
É inoltre disposto che:
- con un apposito Decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport saranno definite le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione;
- il predetto Fondo unico è incrementato di € 40 milioni per il 2022.
Sostegno alla liquidità delle imprese – art. 8
Tra le misure adottate nell’ambito del DL n. 23/2020, “Decreto Liquidità” il Legislatore ha previsto specifiche disposizioni finalizzate ad assicurare la liquidità finanziaria alle imprese nell’emergenza COVID-19 e in particolare l’accesso: alle garanzie concesse dalla SACE spa al Fondo centrale di garanzia PMI.
Ora, l’art. 8 del Decreto in esame estende:
- a sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell’energia, la concessione di tali garanzie fino al 30.6.2022;
- fino al 30.6.2022 il periodo di esenzione dal pagamento della commissione una tantum da versare al Fondo introdotta dalla Finanziaria 2022.