Rfi. DL 18 del 17.3.2020 - Decreto Cura Italia
Le misure di sostegno per i lavoratori
Il “Decreto Cura Italia” dispone alcune misure a sostegno dei lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e lavoratori a termine.
Le disposizioni, in vigore dal 17 Marzo 2020, riguardano:
Congedi familiari straordinari o voucher baby-sitter
Per sostenere le famiglie a fronte della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per Coronavirus, dal 5 marzo 2020 viene assicurato un congedo straordinario fino a quindici giorni, per i genitori (anche adottivi e affidatari) con figli di età non superiore ai 12 anni delle seguenti categorie:
Sono esclusi i nuclei beneficiari di altri strumenti di sostegno al reddito o in cui un genitore lavori in modalità smart working, sia disoccupato o non lavoratore.
La fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori.
Gli eventuali periodi di congedo parentale in corso di fruizione già alla data del 5 marzo e durante tutta la sospensione, sono convertiti nel congedo straordinario per coronavirus.
Il limite di età non si applica in presenza di figli con disabilità in situazione di gravità.
I lavoratori dipendenti, con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, inoltre, possono astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
In alternativa gli stessi lavoratori possono richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600 euro, erogato attraverso il Libretto famiglia telematico INPS.
Sostegno famiglie con figli (modalità alternative)
-
congedo familiare straordinario retribuito
- Per dipendenti pubblici e privati
- Iscritti Gestione separata
- Autonomi iscritti gestioni INPS
- 15 gg con indennità al 50%
- figli fino a 12 anni o disabili senza limite di età
- a partire dal 5 marzo 2020
- possibile la trasformazione di congedi familiari già in corso
-
congedo non retribuito
- per tutta la durata della chiusura delle scuole
- senza indennità ma con diritto alla conservazione del posto
- figli fino a 16 anni
- possibile la trasformazione di congedi familiari già in corso
-
voucher baby sitting
- 600 euro
- 1000 euro solo per il personale sanitario pubblico e privato
Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per baby-sitting per figli fino a 12 anni di età è riconosciuto nel limite massimo di 1.000,00 euro.
Le modalità operative per la richiesta e l’erogazione saranno stabilite dall’INPS.
Per i Sindaci dei Comuni è previsto l’ampliamento dei permessi speciali da 48 fino a 72 ore. Inoltre, le assenze dal lavoro per i lavoratori dipendenti pubblici sono equiparate al ricovero ospedaliero.
Indennità lavoro autonomo e lavoro a termine
È prevista l’erogazione di indennità “per il mese di marzo” pari a 600 euro , che non concorrono alla formazione del reddito, erogate dall’Inps su domanda, per le seguenti categorie:
-
liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020
-
lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
-
lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
-
lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della disposizione,
-
operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
-
lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Le indennità sopracitate non sono cumulabili e non sono erogabili ai percettori di Reddito di Cittadinanza.
Sospensione contributi lavoro domestico
È prevista la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione INAIL dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.
Si tratta del pagamento della rata in scadenza il 10 aprile, che viene rinviato al 10 giugno 2020, senza sanzioni né interessi. Chi avesse già provveduto al pagamento non potrà avere il rimborso. Prevista, inoltre, la sospensione anche per i termini di prescrizione dei suddetti versamenti.
Istituzione del Fondo per il reddito a favore dei lavoratori danneggiati dal COVID-19
Per garantire ulteriori misure di sostegno al reddito a lavoratori dipendenti e autonomi, compresi i professionisti con reddito da lavoro nel 2019 non superiore a 10.000,00 euro, e che in conseguenza del COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o rapporto di lavoro, viene istituito il “Fondo per il reddito di ultima istanza” con limite di spesa di 300 milioni di euro per il 2020. Parte delle risorse potranno essere stanziate anche per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti a casse di previdenza private.
Misura, criteri e modalità di attribuzione dell’indennità saranno stabilite con decreto del Ministro del Lavoro, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge (17.03.2020)
Sospensione licenziamenti individuali e collettivi
Dal 17 marzo 2020 l’avvio delle procedure di mobilità, e di licenziamento collettivo è precluso per 60 giorni. Sino alla scadenza del suddetto termine, inoltre, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
Premio ai lavoratori dipendenti
Per i lavoratori dipendenti con reddito (da lavoro dipendente) complessivo nell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, è previsto un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 Euro.
Il premio non concorre alla formazione del reddito ed è ragguagliato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo.
Il premio è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro, che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile, e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione.
Credito d’imposta per botteghe e negozi
Il Decreto prevede per i soggetti esercenti attività d’impresa, per l’anno 2020, un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 cioè negozi e botteghe.
La misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.