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Decreto Cura Italia: misure di sostegno finanziario a famiglie e imprese

Fondo centrale di garanzia PMI, Fondo mutui “prima casa”, sospensione versamenti per settore sportivo ecc.
Circolare BFA20.023
Rfi. DL 18 del 17.3.2020 - Decreto Cura Italia

Misure di sostegno a famiglie e imprese per Coronavirus

Il “Decreto Cura Italia” dispone alcune misure di sostegno finanziario a favore di famiglie e imprese. Le disposizioni, in vigore dal 17 Marzo 2020, riguardano:

Fondo centrale di garanzia PMI

il Decreto Cura Italia, in merito al Fondo di Garanzie per le PMI per i 9 mesi successivi al 17 marzo 2020, stabilisce le seguenti disposizioni:

  • la garanzia è concessa a titolo gratuito;

  • l’importo massimo garantito per singola impresa è di 5 milioni di euro; 

  • si innalza la percentuale massima di garanzia (fino all’80% di garanzia diretta, fino al 90% di riassicurazione/controgaranzia) e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;

  • si prevede l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10% del debito residuo;

  • si prevede l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento, prevista per norma o su base volontaria, correlata all’emergenza coronavirus;

  • sono eliminate le commissioni per mancato perfezionamento;

  • è possibile cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari (durata minima 10 anni e importo superiore a 500.000 euro);

  • sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

Fondo solidarietà mutui “prima casa”

Dal 17 marzo 2020, per i 9 mesi successivi, in deroga all’ordinaria disciplina del Fondo “solidarietà mutui prima casa” è stabilito che: 

  • l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus

  • per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Le modalità di attuazione saranno disciplinate da un futuro decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Recentemente, il Dl n. 9/2020 sempre in relazione all’emergenza coronavirus, ha esteso l’intervento del Fondo anche alle ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

Misure di sostegno alle piccole e medie imprese colpite da Coronavirus

È prevista una moratoria straordinaria volta ad aiutare le micro-imprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l’epidemia Coronavirus. 

Possono beneficiare della moratoria, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, le micro-imprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020) avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari. Per questi finanziamenti il Decreto Cura Italia dispone che:

  • le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020; 

  • la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni;

  • il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020. 

La misura si rivolge alle microimprese e piccole e medie imprese aventi sede in Italia che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito gli effetti dell’epidemia. A questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia

Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno la sede legale, il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dello stato, sono sospesi fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici.

I versamenti dovranno essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Indennità collaboratori sportivi

Riconosciuta, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, la stessa indennità di 600,00 € prevista per i titolari di partita Iva,  anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche ,  già in essere alla data del 28 febbraio 2020.

L’indennizzo riconosciuto non concorrerà alla formazione del reddito.

Le domande degli interessati, unitamente ai documenti comprovanti la preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, dovranno essere presentate alla società Sport e Salute Spa. che, sulla base dell’elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi, le esaminerà secondo l’ordine cronologico di presentazione. 

Le modalità di presentazione delle domande e i criteri di gestione del Fondo dovranno essere individuate con decreto del MEF, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società

L’assemblea ordinaria delle società potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società di capitali potranno prevedere, anche in deroga alle disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le assemblee si potranno svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Le SRL potranno consentire, anche in deroga al codice civile o alle disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Le SPA quotate potranno designare il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del TUF, anche in deroga allo statuto, per le assemblee ordinarie o straordinarie. Le stesse società potranno inoltre prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato al quale potranno essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF. 

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 oppure entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativa all’ epidemia da COVID-19. 

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