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Decreto Bollette: cosa prevede il nuovo testo in GU

Le agevolazioni in vigore dal 31 marzo
Circolare BFA23.013
Rif. D.L. 30 marzo 2023 n. 34

Nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023 è stato pubblicato il decreto Bollette (D.L. 30 marzo 2023 n. 34), che prevede agevolazioni a favore di famiglie e  imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, e in materia di salute.

Nel decreto, in vigore dal 31.3.2023, sono contenute anche una serie di disposizioni che aggiornano alcune definizioni agevolate rientranti nella “tregua fiscale” introdotta dalla Finanziaria 2023 e alcune norme interpretative che chiariscono l’ambito applicativo del ravvedimento speciale e della definizione agevolata delle liti pendenti. 

Definizione agevolata degli atti di accertamento

Il Decreto Bollette amplia l’ambito applicativo della definizione agevolata (Finanziaria 2023) prevista per gli accertamenti con adesione e per l’acquiescenza degli avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione e degli atti di recupero.

Per queste definizioni quanto dovuto va versato (unica soluzione / massimo 20 rate trimestrali di pari importo) entro 20 giorni dalla sottoscrizione in caso di accertamento con adesione ed entro 60 giorni dalla notifica dell’atto in caso di avviso di accertamento / rettifica / liquidazione e atto di recupero.

Ora il Decreto in esame: 

  • estende la definizione agevolata in acquiescenza, con il versamento della sanzione ridotta a 1/18 dell’irrogato e degli interessi, agli avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione / atti di recupero non impugnati ed ancora impugnabili all’1.1.2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo 2.1 – 15.2.2023.
    La definizione va effettuata entro il 30.4.2023;

 

  • riconosce al contribuente, per gli avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione definiti, nel periodo 2.1 – 15.2.2023, in acquiescenza ordinaria“per i quali al 31.3.2023 è in corso il pagamento rateale, la possibilità di richiedere con un’apposita domanda, entro la prima scadenza successiva, la rideterminazione degli importi ancora dovuti a titolo di sanzione, applicando la riduzione a 1/18 dell’irrogato. Va considerato che: 

– le rate ancora dovute devono essere versate secondo i termini del piano rateale originario; 

– le maggiori sanzioni da versare non sono rideterminabili o rimborsabili;

  • stabilisce che la definizione di cui al comma 179, con riferimento ai PVC consegnati entro il 31.3.2023, è consentita anche all’accertamento con adesione relativo agli avvisi di accertamento notificati dall’1.4.2023 sulla base delle risultanze di tali PVC.

Regolarizzazione omessi versamenti e violazioni formali

Omessi Versamenti

Con la modifica, ad opera del Decreto in esame, del comma 219, Finanziaria 2023, la regolarizzazione, tramite il versamento integrale della sola imposta, dell’omesso / insufficiente versamento delle somme dovute a seguito di alcuni istituti definitori è consentita a condizione che, per gli importi scaduti all’1.1.2023, non sia già intervenuta “alla medesima data“, ossia all’1.1.2023 la notifica della cartella di pagamento / atto di intimazione. 

A seguito di questa novità, la notifica di una cartella di pagamento / atto di intimazione successivamente all’1.1.2023 non preclude la possibilità di avvalersi di tale sanatoria.

Definizione di cosa è un Istituto Definitorio (artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92) 

  • Accertamento con adesione;
  • Acquiescenza avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione;
  • Reclamo / mediazione ex art. 17-bis.

Violazioni Formali

Con riferimento alla regolarizzazione delle irregolarità, infrazioni ed inosservanze di obblighi / adempimenti di natura formale commesse fino al 31.10.2022, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile IRPEF / IRES / IRAP / IVA e sul versamento dei tributi, prevista dalla Finanziaria 2023, è prorogato dal 31.3 al 31.10.2023 il termine di versamento (unica soluzione, prima rata) di quanto dovuto, pari a € 200 per ciascun periodo d’imposta.

Inoltre è confermato al 31.3.2024 iI termine di rimozione delle irregolarità / versamento della seconda rata. 

Ravvedimento speciale e definizione agevolata liti pendenti

Ravvedimento Speciale

Relativamente al ravvedimento speciale previsto dai commi da 174 a 178, Finanziaria 2023, utilizzabile per regolarizzare le violazioni riferite alle dichiarazioni relative al 2021 e periodi d’imposta precedenti e, in particolare:

  • le violazioni sostanziali” dichiarative (violazioni infedele dichiarazione);
  • le violazioni prodromiche alla presentazione della dichiarazione in quanto non “assorbite” nella regolarizzazione della dichiarazione (ad esempio, omessa fatturazione);

È prorogato dal 31.3 al 2.10.2023 il termine:

  • per la rimozione dell’irregolarità / omissione;
  • per il versamento (unica soluzione / prima rata di 8) dell’importo dovuto. In particolare è richiesto il
    versamento della sanzione ridotta a 1/18 del minimo, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

Inoltre, in caso di versamento rateale, il termine delle rate successive alla prima è ora fissato: 

  • al 31.10, 30.11 e 20.12 per le rate in scadenza nel 2023;
  • al 31.3, 30.6, 30.9 e 20.12  per le rate in scadenza nel 2024.

Violazioni definibili 

Come anticipato precedentemente il Decreto individua con maggiore precisione le violazioni definibili con il ravvedimento speciale, tramite alcune norme interpretative.

In particolare stabilisce che la regolarizzazione interessa, le violazioni, risultanti da dichiarazioni regolarmente presentate relative al 2021 e periodi precedenti, “diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173“, Finanziaria 2023. 

In merito, è ora precisato che tale disposizione va interpretata nel senso che: 

  • la regolarizzazione non può essere effettuata:
  1. conformemente a quanto specificato dall’Agenzia per le violazioni rilevabili“, ossia relative alle Pagina 5 di 9 fattispecie che rientrano nell’attività di liquidazione delle dichiarazioni. Come conseguenza il ravvedimento speciale non è consentito: 
  • per le violazioni per le quali l’avviso bonario non è ancora stato ricevuto, in quanto comunque “rilevabili” ai sensi dei citati artt. 36-bis e 54-bis; 
  • per gli omessi versamenti delle imposte;
  1. per le violazioni formali definibili con la regolarizzazione di cui ai citati commi da 166 a 173; 
  • la regolarizzazione può essere effettuata per le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ordinario ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97 commesse con riferimento al periodo d’imposta 2021 e periodi precedenti, a condizione che la relativa dichiarazione sia stata validamente presentata. 

Infine la regolarizzazione: 

  • è esclusa per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (omessa / irregolare compilazione quadro RW);
  • è consentita per le violazioni relative ai redditi di fonte estera e all’IVIE / IVAFE non rilevabili ex art. 36- bis, DPR n. 600/73, “nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio” (ossia, anche se la relativa somma avrebbe dovuto essere indicata nel quadro RW).

Definizione Agevolata Liti Pendenti

Per il perfezionamento della definizione agevolata delle liti pendenti all’1.1.2023 (Finanziaria 2023 , in ogni stato e grado del giudizio, è prorogato dal 30.6 al 30.9.2023 il termine per:

    • presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita domanda, utilizzando il modello “Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
    • versare quanto dovuto (unica soluzione / prima rata di massimo 20 se l’importo è superiore a € 1.000).

Ricordiamo inoltre che: 

  • per ciascuna controversia autonoma va presentata una distinta domanda ed effettuato un distinto versamento; 
  • in mancanza di importi da versare la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 

Inoltre, in caso di versamento rateale, per le rate successive alla prima il termine è ora fissato al:

  • 31.10 e 20.12  per le rate in scadenza nel 2023; 
  • al 31.3, 30.6, 30.9 e 20.12 per le rate in scadenza dal 2024. 

Sospensione Processi

A seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, la controversia definibile non è sospesa, salvo che il contribuente presenti un’apposita richiesta al Giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni in esame.
Ora il Decreto in esame proroga dal 10.7 al 10.10.2023 il termine: 

  • di sospensione del processo;
  • entro il quale il soggetto interessato deve depositare, presso l’organo giurisdizionale dinanzi al quale pende il giudizio:

– copia della domanda di definizione;
  – copia del versamento di quanto dovuto (unica soluzione / prima rata). 

Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, il deposito di tale documentazione comporta l’estinzione del processo.
Le spese del giudizio restano a carico del soggetto che le ha anticipate. 

Sospensione dei termini di impugnazione 

É prorogata da 9 a 11 mesi, relativamente alle controversie definibili, la sospensione dei termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione delle cause scadenti nel periodo 1.1 – 31.10.2023.

Ricordiamo che restano esclusi dalla sospensione automatica tutti gli altri termini processuali, compresi quelli: 

  • per la proposizione del ricorso in primo grado;
  • per la costituzione in giudizio del contribuente / Ufficio in CGT di primo e secondo grado. 

Diniego della definizione

La verifica della validità della definizione  è demandata all’Ufficio dell’Agenzia.
Il Decreto in esame proroga dal 31.7 al 30.9.2024 il termine entro il quale deve essere notificato, con le modalità previste per la notifica degli atti processuali, l’eventuale diniego della definizione.

Liti: conciliazione agevolata e rinuncia in cassazione -
Causa speciale per il reato tributario omesso versamento

Conciliazione Agevolata liti pendenti

Viene prorogato dal 30.6 al 30.9.2023 il termine entro il quale, in alternativa alla definizione agevolata delle liti pendenti, è possibile definire con l’accordo conciliativo le controversie pendenti all’1.1.2023 innanzi alle CGT di primo e secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, con il pagamento delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, come previsto dai commi da 206 a 212, Finanziaria 2023. 

Inoltre, la possibilità di definizione in esame è adesso estesa anche alle controversie pendenti al 15.2.2023. 

Rinuncia Liti in Cassazione

È prorogato dal 30.6 al 30.9.2023 il termine entro il quale, in alternativa alla definizione / conciliazione agevolata delle liti pendenti (Finanziaria 2023), è possibile rinunciare, al ricorso principale / incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte, di tutte le pretese azionate in giudizio, con riferimento alle controversie di cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti all’1.1.2023 dinanzi alla Corte di Cassazione aventi ad oggetti atti impositivi. 

Causa speciale di non punibilità del reato tributario di omesso versamento 

L’omesso versamento di ritenute / IVA e l’indebita compensazione configurano reati penali (indebita compensazione, ossia utilizzo di crediti non spettanti / inesistenti), se l’importo supera un determinato limite (€ 150.000 per ciascun periodo d’imposta con riferimento alle ritenute dovute / certificate, € 250.000 per ciascun periodo d’imposta con riferimento all’IVA e € 50.000 per l’indebita compensazione). 

Il Decreto introduce adesso una causa speciale di non punibilità dei predetti reati per le violazioni correttamente definite“, con il versamento integrale delle somme dovute, tramite le definizioni agevolate rientranti nella “tregua fiscale”a condizione che le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello. 

Va evidenziato che: 

  • il contribuente deve dare immediata comunicazione all’Autorità  giudiziaria del versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata e all’Agenzia delle Entrate dell’invio della citata comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale;
  • il processo di merito è sospeso dalla ricezione delle comunicazioni fino al momento in cui il Giudice è ¨ informato dall’Agenzia delle Entrate della definizione della procedura e dell’integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione / decadenza dal beneficio della rateazione.
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