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Credito IVA 2023: compensazione e utilizzo

Circolare BFA24.005
Rif. Art. 37 - DL n. 223/2006 - Art. 10, DL n. 78/2009 -Art. 9-bis, DL n. 50/2017

Oggi affrontiamo il tema dell’utilizzo in compensazione del credito IVA 2023. In particolare per l’analisi è opportuno considerare le due situazioni:

  • in caso di credito IVA annuale maturato nel 2023 e risultante dal modello IVA 2024 inferiore a euro 5000, il contribuente può utilizzare il credito in compensazione e senza adempimenti preventivi.
  • qualora invece il credito iva 2023 maturato sia di importo superiore a euro 5.000 il contribuente è tenuto a presentare previamente la dichiarazione annuale IVA e ad apporre il visto di conformità.

Fanno eccezione i soggetti ISA, con un punteggio almeno pari a 8 per il 2022 / 8,5 quale media 2021 – 2022, che sono esonerati dal visto per un importo fino a € 50.000.

 

Normativa e utilizzo del credito iva

La dichiarazione IVA annuale a credito consente al contribuente le seguenti alternative:

  • riporto del credito all’anno successivo con scomputo nelle relative liquidazioni periodiche;
  • riporto del credito all’anno successivo con utilizzo in compensazione;
  • richiesta a rimborso.

L’utilizzo del credito può essere di tipo verticale o orizzontale.

Verticale: Il credito compensa un debito della stessa imposta. La compensazione verticale non è soggetta ad alcuna limitazione.

Orizzontale: Il credito compensa un debito relativo ad altre imposte, contributi previdenziali, premi o altri versamenti.
La compensazione orizzontale del credito IVA annuale (trimestrale) incontra una serie di limitazioni collegate all’ammontare che il contribuente intende utilizzare per il versamento di imposte / contributi / premi dovuti dallo stesso.

In ogni caso va rispettato il limite massimo annuale pari a € 2 milioni previsto dall’art. 34, Legge n. 388/2000.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che:

 

  • viene considerata compensazione orizzontale l’utilizzo del credito che necessariamente deve essere esposto nel mod. F24, ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall’IVA dovuta a saldo, acconto o versamento periodico. L’utilizzo del credito IVA nel mod. F24 con l’imposta dovuta a saldo, acconto o versamento periodico, configurando “di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione dell’eccedenza IVA a credito”, non identifica una compensazione orizzontale in quanto può essere evidenziata nella dichiarazione IVA annuale;

 

  • “le compensazioni che non soggiacciono alle limitazioni … sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito”.

Ricordiamo inoltre che è previsto un limite annuo di utilizzo del credito che richiede l’apposizione del visto di conformità alla dichiarazione annuale. Infatti, nel caso in cui il contribuente intenda utilizzare in compensazione orizzontale il credito annuale per importi superiori a € 5.000 deve presentare la dichiarazione munita del visto di conformità.

I soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio di affidabilità almeno pari a:

  • 8 per il 2022 (mod. REDDITI 2023);
  • 8,5 quale media 2021 – 2022 (mod. REDDITI 2022/2023);

beneficiano dell’esonero dal visto di conformità per la compensazione del credito IVA 2023 per importi fino a € 50.000 annui come previsto dal  “regime premiale” definito dall’Agenzia delle Entrate.

L’art. 1, comma 422, Legge n. 311/2004 prevede il divieto di compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute relative all’utilizzo indebito dei crediti da parte del contribuente. In presenza di iscrizione a ruolo delle somme dovute, ai fini del pagamento non è ammessa anche la compensazione di cui all’art. 31, DL n. 78/2010 (in base al quale la compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500, per i quali sia scaduto il termine di pagamento).

Va evidenziato, inoltre, che la Finanziaria 2024 dall’1.7.2024 ha previsto l’esclusione della possibilità di compensazione nel mod. F24 dei crediti tributari / contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000 per i quali:

  • i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti; ovvero
  • non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Ricordiamo, infine, che:

l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale (trimestrale) per importi superiori a € 5.000 può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;

  • il mod. F24 è scartato nel caso in cui il credito utilizzabile in compensazione “risulti superiore all’importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili”;
  • l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei mod. F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio”.

Utilizzo in compensazione del credito IVA 2023

A seconda dell’ammontare del credito IVA 2023 possono verificarsi le seguenti fattispecie:

 

Utilizzo credito IVA Adempimenti
Finoa € 5.000
  • Non è prevista alcuna limitazione alla compensazione;
  • devono essere comunque rispettate le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari / previdenziali;
  • non è necessario presentare preventivamente la dichiarazione annuale.
Superiore a € 5.000 
  •  La compensazione orizzontale, nel mod. F24, può essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;
  •  la dichiarazione annuale va presentata munita del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato;
  •  il mod. F24 va inviato all’Agenzia almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione.

 

Non concorre al raggiungimento dei predetti limiti l’utilizzo in compensazione, tramite il mod. F24, del credito IVA 2023 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2023) per il pagamento del saldo annuale relativo al 2024 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2024).

Tale forma di utilizzo trova infatti esposizione nel quadro VL del mod. IVA 2024.

Soggetti Isa

Come anticipato, a favore dei soggetti ISA con un punteggio di affidabilità almeno pari a 8 per il 2022 o 8,5 quale media 2021-2023, è riconosciuto l’esonero del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA per un importo fino a € 50.000 annui.

Tale beneficio va evidenziato nel mod.IVA barrando l’apposita casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” presente nel riquadro “FIRMA DELLA DICHIARAZIONE”.

Va considerato che l’esonero riguarda la compensazione del credito risultante dalla dichiarazione IVA annuale relativa al 2023 (mod. IVA 2024) e dei crediti trimestrali del 2024.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha specificato che “l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti Iva infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, considerato che l’importo complessivo dell’esonero, pari a 50mila euro, si riferisce alle richieste di compensazione effettuate nel corso dell’anno”. Di conseguenza, il limite di € 50.000 assume rilevanza cumulativa (credito IVA 2023 e crediti IVA trimestrali 2024).

Come va presentato il modello F24

I mod. F24 che espongono una compensazione del credito IVA annuale (trimestrale) devono essere presentati esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) a prescindere dall’importo del credito utilizzato.

Tipologia versamento

Modalità utilizzabile

Saldo “a debito”

senza compensazione

Servizi telematici Agenzia Entrate (Entratel / Fiscoline) o bancari (remote / home banking)

Con compensazione

     – saldo “a debito”

– saldo “a zero”

Servizi telematici Agenzia Entrate (Entratel / Fisconline)

Sospensione del Modello F24

L’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei mod. F24 relativi a compensazioni a rischio” sulla base dei criteri definiti dal Provvedimento 28.8.2018, ossia:

  • tipologia del debito pagato / credito compensato;
  • coerenza dei dati indicati nel mod. F24;
  • dati presenti nell’Anagrafe Tributaria / resi disponibili da altri Enti pubblici, afferenti al soggetto indicato nel mod. F24;
  • analoghe compensazioni effettuate in precedenza dal soggetto indicato nel mod. F24;
  • pagamento di debiti iscritti a ruolo ex art. 31, comma 1, DL n. 78/2010.

L’Agenzia comunica al contribuente la sospensione del mod. F24 con apposita ricevuta contenente anche la data in cui termina il periodo di sospensione.

Se il credito risulta correttamente utilizzabile, ovvero decorsi 30 giorni dalla presentazione del mod. F24, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni / versamenti sono considerati eseguiti alla data della loro effettuazione. Diversamente, il mod. F24 non è eseguito e le compensazioni / versamenti si considerano non effettuati.

Dichiarazione Iva annuale

L’utilizzo in compensazione del credito IVA 2023 per importi superiori a € 5.000:

  • può essere effettuato a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello IVA 2023;
  • richiede l’apposizione del visto di conformità, salvo l’operatività dell’esonero per i soggetti ISA.

L’utilizzo in compensazione del credito IVA 2023 per importi fino a € 5.000 può essere effettuato a partire dall’1.1.2024.

Ricordiamo che, è considerata valida la “dichiarazione tardiva”, ossia presentata (per la prima volta) entro 90 giorni dal termine previsto. Con riferimento al mod. IVA 2024:

– la dichiarazione tardiva può essere inviata entro il 29.7.2024;
– richiede il versamento della sanzione ridotta pari a € 25 (250 x 1/10) ex art. 13, comma 1, lett.c), D.Lgs. n. 472/97 (codice tributo 8911).

Anche alla dichiarazione tardiva risultano applicabili le limitazioni sopra esaminate in merito all’utilizzo del credito IVA.

Residuo Credito IVA

Il residuo credito IVA 2022 risultante dal mod. IVA 2023 può essere utilizzato nel 2024 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2022) fino a quando non confluirà nel mod. IVA 2024.

Infatti è da tale momento che il credito IVA è riferibile al 2023.

In presenza delle specifiche condizioni il contribuente può richiedere l’utilizzo in compensazione / rimborso del credito IVA trimestrale tramite il mod. IVA TR.

Quanto sopra esaminato con riferimento alla “rigenerazione” del credito in dichiarazione annuale si verifica anche per i crediti IVA relativi al primo, secondo e terzo trimestre 2023 (codici tributo 6036, 6037 e 6038) risultanti dai mod. IVA TR presentati nel corso dell’anno, relativamente all’importo “residuo” non utilizzato fino al 30.4.2024 (termine ultimo per la presentazione del mod. IVA 2024).

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