Rif. Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Circolare Mimit 16 agosto 2024 , n. 25877
Lo scorso 16 agosto il Mimit ha rilasciato una circolare che definisce le linee guida per il credito d’imposta transizione 5.0, destinato alle imprese che, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, effettuino nuovi investimenti nell’ambito di progetti di innovazione i quali comportino una riduzione dei consumi energetici, alternativamente:
- della struttura produttiva
- dei processi interessati dall’investimento
Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa.
Ricordiamo che il credito d’imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
I contenuti
Il 16 agosto è stata pubblicata, sul sito del Mimit, l’attesa circolare Operativa relativa al Piano di Transizione 5.0, la misura PNRR che riconosce un credito d’imposta alle imprese che operano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate in Italia.
I documenti necessari allo svolgimento della procedura sono già disponibili nella sezione “Transizione 5.0 > Documenti” del sito GSE.
Con una successiva circolare saranno poi forniti chiarimenti in relazione a taluni profili applicativi relativi agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”.
La circolare operativa pubblicata dal Mimit fornisce una serie di chiarimenti tecnici relativi a specifici profili, che agevolano l’ applicazione della nuova disciplina.
In particolare, i temi affrontati sono i seguenti:
– determinazione dei risparmi energetici nelle fasi ex ante ed ex post, con focus particolare sui concetti di “struttura produttiva”, “processo produttivo”, “processo interessato” dall’investimento e “scenario controfattuale”;
– indicazioni sulle relazioni tecniche che devono accompagnare le certificazioni ex ante ed ex post;
– esempi di calcolo del credito d’imposta spettante;
– requisiti necessari per gli impianti finalizzati all’auto- produzione destinata all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alla metodologia di determinazione del fabbisogno energetico della struttura produttiva utile ai fini del dimensionamento delle diverse tipologie di impianti di produzione a fonte rinnovabile;
– procedure di invio e gestione della comunicazione di prenotazione del beneficio;
– procedura per la comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione;
– procedura per la comunicazione del completamento del progetto di innovazione;
– modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e dei controlli;
– chiarimenti utili per il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm);
– esempi di calcolo del credito d’imposta spettante.
Ambito applicativo dell'agevolazione
Volendo delineare l’ambito applicativo dell’agevolazione, la circolare distingue in quali casi è possibile far riferimento al processo interessato al risparmio energetico e quando serve far riferimento all’intera struttura produttiva.
Il processo interessato coincide con il processo produttivo interessato dalla riduzione dei consumi energetici conseguita tramite gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016.
Nel caso in cui il processo produttivo sia costituito da più linee produttive in parallelo interessate dai medesimi input e che producono il medesimo output, potrà essere considerato come processo interessato solo la parte oggetto d’investimento in progetti di innovazione, purché questa garantisca, in autonomia, la trasformazione dell’input nell’output del processo. Analogamente, è possibile che il processo interessato coincida con un unico bene materiale purché questo garantisca, in autonomia, la trasformazione dell’input del processo nell’output del processo.
La struttura produttiva, secondo la circolare, coincide con il sito, costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l’intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi.
Per il calcolo del risparmio energetico relativo alla struttura produttiva, la circolare specifica che i consumi energetici della stessa coincidono con la somma dei consumi energetici dei processi produttivi e dei servizi generali.
La relazione tecnica richiesta, oltre alle comunicazioni ex ante, ex post e di avanzamento, dovrà contenere questi dettagli:
– i processi produttivi presenti;
– la tipologia di materie prime utilizzate;
– i vettori energetici impiegati (en. Elettrica, en. Termica, altri…);
– gli impianti di autoproduzione di energia a servizio della struttura produttiva e/o del processo;
– i prodotti/servizi realizzati nella struttura produttiva e/o nel processo;
– i volumi produttivi caratteristici della struttura produttiva e/o del processo;
– una planimetria con evidenza dell’area oggetto di intervento;
– uno schema a blocchi che illustri i processi produttivi e il processo interessato dall’intervento.