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Crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali e le finanziarie 2020-2021

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Circolare BFA21.039
Rif. Legge 160/2019; Legge 178/2020

La Finanziaria 2020 e la Finanziaria 2021 prevedono il riconoscimento di determinati crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi in base alla tipologia di beni acquistati e alla tipologia di investimento.

La Finanziaria 2021 presenta, in particolare un credito d’imposta nuovo definito con percentuali diverse rispetto a quelle 2020.

Nella circolare odierna andiamo ad approfondire alcuni interventi esposti dall’Agenzia delle Entrate per chiarire le parti in cui le due normative si sovrappongono, cioè quelle che riguardano gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 (30.6.2021 se sussistono alcune condizioni).

Le previsioni della Finanziaria 2020

I crediti d’imposta della Finanziaria 2020 riguardano gli investimenti effettuati: 

  • nel periodo 1.1 – 31.12.2020;
  • entro il 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno uguale al 20% del costo di acquisizione.

I crediti d’imposta spettano per gli investimenti:

  • in beni strumentali nuovi “generici”;
  • in beni strumentali nuovi di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017;
  • in beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017.

Le previsioni della Finanziaria 2021

Con la finanziaria 2021 sono stati confermati:

  • i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, nell’ambito di “Transizione 4.0”;
  • del credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e attività innovative;

Sono invece stati introdotti nuovi crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia effettuati:

  • nel periodo 16.11.2020 31.12.2022;
  • entro il 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 l’ ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno uguale al 20% del costo di acquisizione.

Gli investimenti riguardano beni materiali e immateriali “generici”, beni materiali “Industria 4.0” di cui alla Tabella A e beni immateriali di cui alla Tabella B (Finanziaria 2017). 

Disciplina del periodo di sovrapposizione

Per venire in aiuto e indicare la disciplina da applicarsi nel periodo della sovrapposizione di cui sopra (investimenti dal 16 novembre al 31 dicembre  2020, o al 30 giugno se ci sono le condizioni relative agli acconti) l’Agenzia delle Entrate è intervenuta stabilendo che va data rilevanza alla:

  • data di accettazione dell’ordine e di pagamento degli acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, anteriore o successiva al 15.11.2020; 
  • data di consegna/ messa in funzione/ avvenuta interconnessione dei beni oggetto dell’investimento.

     

Modalità di impiego del credito

I crediti d’imposta si possono utilizzare esclusivamente in compensazione nel mod. F24, in 3/5 quote annuali (a seconda dei casi) a partire:

  • dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene agevolato, se si applica la Finanziaria 2020;
  • dall’anno di entrata in funzione del bene agevolato, se si applica la Finanziaria 2021 per gli investimenti in beni diversi da quelli di cui alle Tabelle A e B, Finanziaria 2017; 
  • dall’anno in cui avviene l’interconnessione, se si applica la Finanziaria 2021 per gli investimenti in beni delle predette Tabelle A e B.

Fatture e Documenti

Al fine del riconoscimento dei crediti la Finanziaria 2020 prevede che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione del bene agevolato debbano riportare l’espresso riferimento alla disposizione normativa che riconosce il beneficio. 

Condizione

Riferimento da riportare in fattura
Investimenti per i quali al 15.11.2020 si è proceduto all’ordine vincolante ed è stato versato un acconto (almeno) del 20% Disciplina ex Finanziaria 2020: “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019”

Investimenti effettuati dal 16.11.2020 ossia per i quali al 15.11.2020 non si è proceduto all’ordine vincolante e non è stato versato un acconto (almeno) del 20%

Nuova Disciplina ex Finanziaria 2021: “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”

 

L’ Agenzia delle Entrate chiarisce che nel caso in cui le fatture riportino il riferimento normativo che richiama la Finanziaria 2020 ma, per l’investimento effettuato risulti applicabile la disciplina della Finanziaria 2021, è possibile integrare o correggere i documenti già emessi con il corretto riferimento normativo, prima del controllo dell’Amministrazione finanziaria.

Crediti d'imposta e altre agevolazioni

La finanziaria 2020 stabilisce che:

il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive non porti al superamento del costo sostenuto.

Con riferimento alla cumulabilità l’agenzia delle entrate specifica che:

1) nel rispetto del limite rappresentato dal costo sostenuto, è necessario considerare anche il risparmio d’imposta derivante dalla detassazione dell’agevolazione in esame, sia ai fini IRPEF / IRES e IRAP.

2) nel caso in cui la somma delle agevolazioni possibili risulti maggiore del costo sostenuto  il contribuente è tenuto a ridurre il credito d’imposta spettante fintanto che il limite risulti rispettato.

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