Rif. DL n. 21/2022 - DL n. 17/2022
Con il recente “Decreto Crisi Ucraina”, DL n. 21/2022, sono state introdotte una serie di agevolazioni finalizzate al contenimento dei costi dell’energia elettrica / gas naturale.
In particolare la norma prevede:
- un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale ma diverse da quelle energivore.
- l’incremento del credito d’imposta, riconosciuto dal Decreto Energia a favore delle imprese energivore e a quelle a forte consumo di gas naturale;
- la possibilità per le imprese di rateizzare fino a 24 rete mensili quanto dovuto per i consumi energetici di maggio e giugno 2022;
- la possibilità per le imprese energivore / a forte consumo di gas naturale di cedere il credito d’imposta riconosciuto dal Decreto Energia.
Crediti d'imposta
Credito d’imposta aumento costo elettricità
È riconosciuto un credito d’imposta, pari al 12% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 a favore delle imprese non “energivore” dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.
Possono accedere all’agevolazione in esame le imprese:
- diverse da quelle “energivore” di cui al Decreto MISE 21.12.2017 (per le quali è prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal “Decreto Energia”);
- dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
- i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019.
Il credito d’imposta:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il mod. F24, entro il 31.12.2022;
- non è soggetto ai limiti di:
– € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
– € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.
Il credito d’imposta in esame è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari. Non è possibile effettuare cessioni parziali.
Al fine della cessione del credito è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).
Dopo la prima cessione “libera”, ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di 2 ulteriori cessioni esclusivamente a favore di:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 106, TUB / società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’Albo di cui all’art. 64, TUB;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.
Credito d’imposta aumento costo gas naturale
Alle imprese che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022.
Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.
Possono accedere al bonus in esame le imprese diverse da quelle “a forte consumo di gas naturale” di cui all’art. 5, DL n. 17/2022 (per le quali è prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal “Decreto Energia”)
L’agevolazione in esame:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il mod. F24, entro il 31.12.2022;
- non è soggetto ai limiti di:
– € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
– € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.
Il credito d’imposta in esame è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito/altri intermediari finanziari. Non è possibile effettuare cessioni parziali.
Al fine della cessione del credito è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).
Dopo la prima cessione “libera”, ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di 2 ulteriori cessioni esclusivamente a favore di:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 106, TUB / società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’Albo di cui all’art. 64, TUB;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.
Aumento bonus per imprese energivore e rateizzazione bollette
Il “Decreto Energia” riconosce due specifici crediti d’imposta:
- pari al 20% delle spese per la componente energetica nel secondo trimestre 2022 a favore delle imprese energivore;
- pari al 15% delle spese per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale.
Ora, il “Decreto Ucraina” va ad innalzare tali percentuali rispettivamente al 25% e al 20%.
Credito d’imposta
|
DL 17/2022 | DL 21/2022 |
Imprese energivore → |
20% |
25% |
per spese per la componente energetica nel secondo trimestre 2022 | ||
Imprese a forte consumo di gas naturale → |
15% |
20% |
spese per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022 |
Rateizzazione bollette forniture energetiche
È prevista la possibilità per le imprese di rateizzare fino a 24 rate mensili quanto dovuto per i consumi energetici di maggio e giugno 2022 allo scopo di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi delle forniture energetiche.
Possono accedere alla rateizzazione in esame le imprese clienti finali di energia elettrica e di gas naturale aventi sede in Italia.
La rateizzazione va richiesta al soggetto fornitore dell’energia elettrica/gas naturale.
Cessione Bonus a favore di Imprese Energivore/a forte consumo di gas
L’art. 15, DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter” riconosce alle imprese energivore un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto della componente energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
Il “Decreto Energia”, prevede, a favore delle imprese energivore / a forte consumo di gas naturale, il riconoscimento di un credito d’imposta rispettivamente pari:
- al 20% (ora aumentato al 25%, come sopra evidenziato) delle spese per la componente energetica nel secondo trimestre 2022;
- al 15% (ora aumentato al 20%, come sopra evidenziato) delle spese per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022.
Ora, il Decreto Ucraina stabilisce espressamente che tali crediti:
- vanno utilizzati entro il 31.12.2022;
- non possono essere ceduti parzialmente;
- sono cedibili ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari.
Aumento deduzione per autotrasportatori
Con l’intento di sostenere il settore dell’autotrasporto a seguito dell’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, è ulteriormente aumentata la spesa (ex art. 1, Finanziaria 2015) finalizzata all’aumento della specifica deduzione forfetaria delle spese non documentate.
Un analogo incremento della spesa è stato disposto anche ad opera dell’art. 6, comma 2, “Decreto Energia”.