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Corrispettivi telematici: esoneri temporanei dall’obbligo di trasmissione

Il D.M. 10.5.2019, pubblicato nella G.U. n. 115/2019 definisce gli esoneri e le operazioni escluse
dall’obbligo di invio dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.
Rif. Art. 2, D.Lgs. n. 127/2015
Rif. Art. 17, DL n. 119/2018
Rif. DM 10.5.2019

Obbligo di invio telematico dei corrispettivi

Secondo l’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 e successiva modifica apportata dall’art. 17, DL n. 119/2018, i soggetti che effettuano le attività di commercio al minuto e assimilate sono tenuti a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri a partire da:

  • 1.7.2019 per i soggetti con volume d’affari relativo all’anno 2018 superiore a 400.000 euro
  • 1.1.2020 per tutti i soggetti indipendentemente dal volume d’affari

In merito all’ambito di applicazione di tali obblighi, il citato art. 2:

  • richiama “i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22, DPR n. 633/72”;
  • dispone che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) possono adempiere all’obbligo in esame attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al STS (comma 6-quater);
  • prevede che con appositi Decreti il MEF possa individuare:
    • “specifici esoneri … in ragione della tipologia di attività esercita” (comma 1);
    • delle zone, in base “al livello di connessione alla rete necessaria per la trasmissione dei dati”, nelle quali le cessioni di beni / prestazioni di servizi sopra elencate potranno continuare ad essere documentate con scontrino / ricevuta fiscale (comma 6-ter).

Corrispettivi Telematici: esoneri in "fase di prima applicazione"

Il D.M. 10.5.2019, pubblicato nella G.U. n. 115/2019 lo scorso 18 maggio 2019, definisce le fattispecie di esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri.

In questa fase di prima applicazione gli esoneri ivi previsti sono da considerarsi transitori e non definitivi e riguardano:

  • le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015;

  • le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto,  compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;

  • fino al 31 dicembre 2019, le operazioni collegate e connesse a quelle di cui alle lettere a) e b) nonché alle operazioni di cui all’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione ai sensi dell’art. 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
    Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’uno per cento del volume d’affari dell’anno 2018;

  • le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale”.

Corrispettivi Telematici: Operazioni non soggette

Secondo il D.M. 10.5.2019, pubblicato nella G.U. n. 115/2019 lo scorso 18 maggio 2019, sono escluse dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi le seguenti operazioni:

  • le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

  • le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione ;

  • le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall’ articolo 34, comma 1, D.P.R. 633/1972, e successive modificazioni;

  • le cessioni di beni risultanti dal documento di cui all’articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972 , se integrato nell’ammontare dei corrispettivi

  • le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d’antiquariato;

  • le prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del M. 30.12.1980, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari;

  • le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;

  • le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all’imposta unica di cui al 504/1998, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;

  • le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;

  • le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell’ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;

  • le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito da società finanziarie o fiduciarie e dalle società di intermediazione mobiliare;

  • le cessioni e le prestazioni esenti di cui all’articolo 22, comma 1, punto 6, D.P.R. 633/1972;

  • le prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui al primo comma dell’articolo 12 L. 413/1991, effettuate dal soggetto esercente l’attività di trasporto;

  • le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;

  • le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;

  • le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;

  • le prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;

  • le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;

  • le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;

  • le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;

  • le prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell’abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;

  • le prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;

  • le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;

  • le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;

  • le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;

  • le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;

  • le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;

  • le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall’eventuale presenza di personale addetto;

  • le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla L. 398/1991, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall’articolo 9-bis L. 66/1992;

  • le prestazioni aventi per oggetto l’accesso nelle stazioni ferroviarie;

  • le prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;

  • le prestazioni aventi per oggetto l’utilizzazione di servizi igenico-sanitari pubblici;

  • le prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;

  • le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni;

  • le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni;

  • le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all’articolo 41 L. 833/1978, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni;

  • le prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale ed internazionale rese dall’Ente poste;

  • le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla sezione III dell’elenco delle attività di cui all’articolo 4 L. 337/1968, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all’articolo 8 D.P.R. 394/1994, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di lire;

  • le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all’articolo 23, comma 2, D.Lgs. 261/1999, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito.

  • Associazione italiana Croce Rossa (ex DM 4.3.76);

  • settore delle telecomunicazioni (ex DM 13.4.78);

  • enti concessionari di autostrade (ex DM 20.7.79);

  • esattori comunali e consorziali (ex DM 2.12.80);

  • somministrazione di acqua / gas / energia elettrica / manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali (ex DM 16.12.80);

  • somministrazione di acqua / gas / energia elettrica / vapore e teleriscaldamento (ex DM 16.12.80);

  • enti e società di credito e finanziamento (ex DM 26.7.85);

  • utilizzo di infrastrutture nei porti / autoporti / aeroporti / scali ferroviari di confine (ex DM 19.9.90).

  • Servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

  • Servizi di gestione e di rendicontazione del pagamento dei corrispettivi dovuti dall’utenza per le pratiche di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  • Prestazioni di servizi di telecomunicazione / teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.

  • Prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale.

  • Operazioni effettuate a bordo di navi / aerei / treni nel corso di un trasporto internazionale. Tali operazioni, per espressa previsione del comma 2 dell’art. 1 in esame, devono continuare ad essere certificate / documentate da scontrino / ricevuta fiscale.

Corrispettivi Telematici: Operazioni marginali

Sono considerate “marginali” le operazioni i cui ricavi / compensi sono non superiori all’1% del volume d’affari 2018.
Fino al 31.12.2019, possono fruire dell’esonero dalla memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi anche:

  • le operazioni collegate e connesse a quelle sopra elencate (ad esclusione delle operazioni effettuate a bordo di navi / aerei / treni nel corso di un trasporto internazionale);
  • le operazioni di cui all’art. 22, DPR n. 633/72, effettuate in via “marginale”:
    • rispetto a quelle sopra elencate (ad esclusione delle operazioni effettuate a bordo di navi / aerei / treni nel corso di un trasporto internazionale);
    • rispetto a quelle per le quali sussiste l’obbligo di fatturazione ai sensi dell’art. 21, DPR n. 633/72.

Si precisa che le operazioni “marginali”, esonerate dall’invio telematico dei relativi corrispettivi, devono continuare ad essere certificate / documentate mediante il rilascio di scontrino / ricevuta fiscale.

Tenuta dei Corrispettivi

Per le operazioni per le quali non opera l’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei dati all’Agenzia delle Entrate, continua ad essere necessaria l’annotazione degli incassi nel registro dei corrispettivi.

Distributori di carburante e distributori automatici

Come noto, la memorizzazione e trasmissione dei dati relativi:

  • alle cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
  • alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuati tramite distributori automatici;

sono disciplinati dall’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 e relativi Decreti attuativi.

Le nuove disposizioni non vanno a modificare il relativo quadro normativo di riferimento e quindi rimangono inalterate le modalità con le quali adempiere agli specifici adempimenti.

A favore dei distributori di carburante, il comma 2 del citato art. 2 prevede un esonero analogo a quello previsto per le operazioni “marginali”.
Infatti, per le operazioni di cui all’art. 22, DPR n. 633/72 diverse dalle cessioni di benzina / gasolio i distributori di carburante sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi, a condizione che i ricavi / compensi conseguiti dalle stesse siano non superiori all’1% del volume d’affari 2018. Anche in tal caso l’esonero è previsto soltanto fino al 31.12.2019 e per le operazioni ricadenti nello stesso è necessario continuare ad emettere scontrino / ricevuta fiscale.

I predetti soggetti possono in ogni caso scegliere di memorizzare ed inviare comunque i dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate anche per tali operazioni.

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