Rif. DL n. 124/2019
Rif. DL n. 9/2020
Rif. DPCM 4 marzo 2020
Il DL n. 9/2020 del 2 Marzo 2020 (decreto Coronavirus), con relative disposizioni collegate, definisce le “misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
In sintesi:
Modifica dei termini di presentazione per 730 e CU
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cosiddetti. “Decreto Coronavirus” sono stati rivisti i termini relativi alla presentazione del mod. 730 e della CU:
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il mod. 730 potrà essere presentato entro il 30.9.2020;
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la CU dovrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate e consegnata ai percettori delle somme entro il 31.3.2020.
Inoltre l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile il mod. 730 / REDDITI 2020 precompilato entro il 5.5.2020.
I soggetti terzi tenuti ad inviare i dati all’Agenzia per la predisposizione della dichiarazione precompilata (assicurazioni / previdenza complementare / amministratori di condominio per interventi agevolati sulle parti comuni / spese funebri / asilo nido / universitarie) dovranno provvedere entro il 31.3.2020.
Anche l’invio dei dati da parte degli amministratori di condominio per gli interventi agevolati sulle parti comuni condominiali deve avvenire entro il 31.3.2020
Termini di presentazione 730 e CU con precisazione per il 2020
Soggetto | Adempimento | Termine |
Contribuenti | Presentazione al sostituto d’imposta / CAF / professionista abilitato del mod. 730 e della scheda per la destinazione del 2 – 5 – 8‰ | Entro il 30.9 |
CAF / professionisti abilitati / sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale | Invio telematico delle dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate | Dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF / professionista / sostituto ed “elaborate”: entro il 31.5 -> entro il 15.6 dal 01.6 al 20.6 -> entro il 29.6 dal 21.6 al 15.7 -> entro il 23.7 dal 16.7 al 31.8 -> entro il 15.9 dal 01.9 al 30.9 -> entro il 30.9 Il 30.9 è anche il termine entro cui il contribuente può inviare direttamente all’Ag. delle Entrate la dichiarazione precompilata |
CAF e professionisti abilitati | Invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni integrative | Entro il 10.11 |
Sostituto d’imposta | Invio telematico della scelta del soggetto tramite cui sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni | Entro il 16.3 dell’anno di invio delle comunicazioni da parte del CAF unitamente alle certificazioni Per il 2020 il termine è differito al 30.03.2020 |
Il sostituto d’imposta è tenuto ad inviare la CU all’Agenzia delle Entrate ed a consegnare la stessa ai percettori (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, agenti / rappresentanti, titolari di redditi diversi e da locazioni brevi) entro il 31.03.
(sempre solo per l’anno 2020) Entro il 31.3.2020 il sostituto d’imposta deve comunicare all’Agenzia delle Entrate la scelta del soggetto tramite il quale rendere disponibili i dati del risultato finale delle dichiarazioni (mod. 730-4) per l’esecuzione delle conseguenti operazioni di conguaglio.
Il sostituto d’imposta effettua l’addebito / accredito delle somme risultanti dalla dichiarazione in base alla data di presentazione del mod. 730, tenendo presente che lo stesso va eseguito nella prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto riceve il prospetto di liquidazione (dal secondo mese successivo al ricevimento del prospetto di liquidazione per gli enti che erogano pensioni).
In merito alla CU si evidenzia che resta ferma la possibilità di inviare le Certificazioni contenenti soltanto redditi esenti o non dichiarabili con il mod. 730 entro il termine di presentazione del mod. 770 (2.11.2020 in quanto il 31.10 cade di sabato).
La messa a disposizione dei dati delle CU inviate all’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata del sito Internet della stessa, decorre dal 2021 (come originariamente previsto).
Smart working (lavoro agile)
Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, viene confermata la possibilità di ricorrere al lavoro agile, meglio conosciuto come smart working, disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della Legge n. 81/2017.
La possibilità di ricorrere al lavoro agile è estesa, per la durata dello stato di emergenza (pari a 6 mesi ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e quindi fino al 31 luglio 2020), ai datori di lavoro di tutto il territorio nazionale, in relazione ad ogni rapporto di lavoro subordinato ed anche in assenza dell’accordo individuale sottoscritto tra le parti.
I datori di lavoro possono utilizzare, per adempiere agli obblighi di cui all’articolo 22 della Legge n. 81/2017, “l’Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile” disponibile sul sito dell’INAIL.
Dal 4 marzo 2020 è disponibile nel portale Cliclavoro la procedura semplificata per il caricamento massivo delle comunicazioni di lavoro agile, con la relativa guida.
Sospensione versamenti per i comuni della “Zona Rossa”
Riprendiamo parte dell’articolo Sospensione Adempimenti Fiscali per zone colpite dal “Coronavirus” per sottolineare che il Decreto Coronavirus prevede, a favore delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche (società) residenti / con sede operativa o legale in uno dei Comuni della cosiddetta “zona rossa” alla data del 21.2.2020, la sospensione dei versamenti scadenti nel periodo 21.2 – 30.4.2020, relativi sia ad entrate tributarie che non tributarie, derivanti da:
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cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione ovvero da avvisi di accertamento esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010;
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atti di accertamento esecutivo ai fini della riscossione dei tributi degli Enti locali di cui art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.
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atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane affidati all’Agente della riscossione di cui all’art. 9, commi da 3-bis a 3-sexies, DL n. 16/2012;
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ingiunzioni di pagamento emesse dagli Enti territoriali di cui al RD n. 639/1910;
I versamenti oggetto della sospensione dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro il 31.5.2020 (mese successivo al termine del periodo di sospensione).
Per i citati soggetti sono differiti al 31.5.2020:
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il pagamento della rata (che avrebbe avuto scadenza 28.2.2020) dovuta per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione
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il pagamento della rata (che avrebbe avuto scadenza 31.3.2020) dovuta per l’estinzione dei debiti risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione, c.d. “saldo / stralcio”, da parte delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.
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il pagamento della rata (che avrebbe avuto scadenza 28.2.2020) dovuta per la “rottamazione” dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017;
Versamenti / Adempimenti verso PA professionisti / consulenti / CAF
Per i soggetti della cosiddetta “zona rossa” sono sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari scadenti nel periodo 21.2 – 31.3.2020, con obbligo di regolarizzazione in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Tale sospensione trova applicazione anche per gli adempimenti / versamenti verso le Amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti / consulenti / centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni della cosiddetta “zona rossa”, anche per conto di aziende / clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei citati Comuni rappresentino almeno il 50% del capitale sociale.
Adempimenti / versamenti contributi previdenziali / assicurativi
Nei Comuni della “zona rossa” sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo 23.2 – 30.4.2020.
Questi adempimenti / pagamenti sospesi dovranno essere effettuati dall’1.5.2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche in forma rateale, con un massimo di 5 rate mensili di pari importo.
Indennità lavoratori autonomi della “zona rossa”
È previsto il riconoscimento di un’indennità mensile pari a € 500, per un massimo di 3 mesi, parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività a favore dei seguenti soggetti:
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co.co.co.;
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lavoratori autonomi / professionisti compresi i titolari di attività d’impresa;
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titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
che al 23.2.2020 risultano:
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essere iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della stessa, nonché alla Gestione separata;
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svolgere l’attività lavorativa / essere residenti / domiciliati nei citati Comuni della “zona rossa”.
Tale indennità non concorre alla formazione del reddito (non è quindi tassata) ed è concessa con Decreto dalla Regione alla quale il soggetto interessato deve presentare apposita domanda. Le pratiche saranno gestite secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Le Regioni inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle prestazioni spettanti.
Sospensione versamenti settore turistico - alberghiero
É disposta la sospensione dei termini di versamento delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta / dei contributi previdenziali e assistenziali / dei premi per l’assicurazione obbligatoria scadenti nel periodo 2.3 – 30.4.2020 a favore di imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, che hanno il domicilio fiscale o la sede legale / operativa in Italia.
La sospensione non riguarda solo i versamenti ma anche i relativi adempimenti.
Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31.5.2020.
NOTA: Per soggetti del settore turistico – alberghiero con domicilio fiscale o sede legale / operativa nella “zona rossa” resta fermo quanto disposto dal DM 24.2.2020 ai sensi del quale i sostituti d’imposta sospendono la trattenuta delle ritenute alla fonte sui compensi corrisposti nel periodo 21.2 – 31.3.2020.
Beni cedibili come “donazione antispreco”
Sono stati introdotti, nella Legge 166/2016 concernente “la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”, i seguenti beni:
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prodotti tessili;
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PC / tablet / e-reader / altri dispositivi per la lettura in formato elettronico.
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abbigliamento;
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arredamento;
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giocattoli;
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materiali per l’edilizia;
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elettrodomestici;
Tali beni devono essere non più commercializzabili a causa di imperfezioni / alterazioni / danni / vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari.
Il donatore / ente donatario possa incaricare un soggetto terzo per l’adempimento degli obblighi previsti:
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trasmissione telematica della comunicazione riepilogativa mensile delle cessioni effettuate all’Amministrazione finanziaria, fermo restando che la stessa non è richiesta se i beni donati sono alimenti o beni facilmente deperibili ovvero di valore non superiore a € 15.000;
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rilascio da parte dell’Ente donatario al donatore dell’apposita dichiarazione trimestrale contenente gli estremi dei ddt / documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, l’impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti per le proprie finalità istituzionali.