Rif. DL n. 36/2022 convertito dalla Legge n. 79/2022
La conversione in legge del Decreto PNRR 2 ha comportato la conferma dell’impianto di diverse disposizioni, ma anche l’introduzione di alcune integrazioni.
Tra le conferme ricordiamo:
- l’applicazione, dal 30 giugno 2022, delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici;
- l’ estensione della trasmissione giornaliera dei dati relativi alle transazioni effettuate tramite strumenti di pagamento elettronico / ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico anche per i POS “non evoluti”;
- l’obbligo di emissione della fattura elettronica previsto a favore dei contribuenti forfetari con compensi o ricavi superiori a 25.000 euro;
- l’estensione della richiesta di invio all’ENEA dei dati relativi agli interventi effettuati anche per i lavori rientranti nel Sismabonus;
Segnaliamo come novità:
- la proroga, con certe condizioni, della scadenza entro la quale deve essere effettuato l’acquisto dell’immobile usufruendo del Sismabonus con detrazione del 110%;
- l’ introduzione di uno specifico bonus a favore delle associazioni / società sportive e altri soggetti che gestiscono o sono proprietari di piscine e infrastrutture sportive per l’installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili.
Sanzioni pagamenti Pos
Ammontare della sanzione
La sanzione applicabile per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici è costituita dalla somma di una quota fissa e di una quota variabile:
- quota fissa: 30 euro;
- quota variabile: 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico.
La sanzione è valida a prescindere dall’importo della transazione rifiutata.
La lista dei mezzi di pagamenti interessati dall’obbligo di accettazione include oltre alle carte di debito / credito anche le carte prepagate.
Fattura Elettronica forfettari - Lotteria Scontrini
Sono confermate le novità relative alla soppressione dall’1 luglio 2022 dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica previsto a favore dei:
- contribuenti minimi / forfetari;
- soggetti in regime forfetario ex Legge n. 398/91.
Nell’ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, l’art. 1 della Finanziaria 2017 ha introdotto la “Lotteria degli scontrini”, ossia la possibilità per le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che acquistano beni / servizi:
- fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa / lavoro autonomo;
- presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate;
di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.
In sede di conversione, sono state introdotte le seguenti novità:
- per partecipare all’estrazione è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia:
– procedano all’acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti:
– su propri rapporti di credito / debito bancari;
– su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dallo stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio;
– operino in forza di una rappresentanza rilasciata prima della partecipazione alla lotteria, e che associno all’acquisto medesimo il proprio codice lotteria;
- è demandata all’Agenzia delle Dogane l’emanazione delle modalità tecniche della lotteria degli scontrini, estrazione istantanea / differita, relative alle operazioni di estrazione, entità e numero dei premi, ecc.
Sismabonus e Interventi a rischio sismico
È stata prorogata dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 la scadenza entro il quale deve essere effettuato il rogito per gli acquirenti delle unità immobiliari (accatastate almeno in categoria F/4) che hanno:
- sottoscritto entro il 30.6.2022 un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato;
- versato acconti con lo sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta;
- ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali;
- ottenuto il collaudo degli stessi e l’attestazione del raggiungimento della riduzione di rischio sismico.
Invio dati all’Enea interventi di rischio sismico
Secondo l’art. 16, DL n. 63/2013, il contribuente è tenuto a trasmettere all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, le informazioni relative agli interventi effettuati al fine di:
- fruire della detrazione prevista:
- per gli interventi di riqualificazione energetica;
– dal bonus facciate (art. 1 Finanziaria 2020) quando l’intervento incide sulla trasmittanza termica dell’involucro opaco, interessando più del 10% dello stesso.
- monitorare e valutare il risparmio energetico ottenuto a seguito:
– di interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis,TUIR) ossia “opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”;
– dell’acquisto di elettrodomestici rientranti nel bonus arredo.
L’invio dei dati relativi a tali interventi, ancorché obbligatorio, in caso di omissione non fa venir meno il diritto a fruire della relativa detrazione.
L’invio dei dati è pertanto richiesto solo per interventi che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
In particolare è confermata l’estensione della richiesta di invio all’ENEA dei dati relativi agli interventi effettuati anche per i lavori rientranti nel Sismabonus, sia nel caso in cui si fruisca della detrazione nelle misure ordinariamente previste (50% – 70% – 75% – 80% – 85%) sia nel caso in cui si fruisca della detrazione del 110%.
Bonus Impianti sportivi e Piscine
È previsto il riconoscimento per il 2023, di un contributo in conto capitale nella misura dell’80% dei costi ammissibili (l’importo massimo è di € 1.000.000) per l’installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo a favore di:
– associazioni / società sportive dilettantistiche;
– federazioni sportive nazionali;
– enti di promozione sportiva;
– discipline sportive associate;
– Enti pubblici;
che gestiscono / sono proprietari di piscine / infrastrutture sportive nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Differimento Crisi d'Impresa
L’operatività del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, contenuto nel D.Lgs. n. 14/2019, è stata più volte differita.
Le ultime disposizioni prevedevano:
- il rinvio al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore del Codice (con esclusione delle disposizioni in materia di assetti organizzativi dell’impresa e societari e di responsabilità degli amministratori);
- l’entrata in vigore al 31 dicembre 2023 delle disposizioni in materia di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi;
Con la conversione del PNRR 2 è confermato l’ulteriore rinvio dal 16 maggio al 15 luglio 2022 delle predette disposizioni (anche la questa nuova proroga non interessa le disposizioni in materia di assetti organizzativi dell’impresa e societari e di responsabilità degli amministratori).
Inoltre è stato stabilito che sono applicabili dal 15 luglio 2022 anche le previsioni di cui al citato Titolo II in materia di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.