Rif. DL Sostegni
Il successore dei decreti Ristori, il Decreto Sostegni è ormai prossimo. Nella circolare odierna vogliamo anticipare due temi centrali del decreto, previsti per aiutare gli operatori colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19: il contributo a fondo perduto e lo stralcio automatico delle cartelle di pagamento.
Per il primo l’art.1 prevede il contributo “a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario”. Per beneficiare dell’agevolazione i soggetti devono aver subito un calo almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 rispetto a quello 2019.
Lo stralcio automatico delle cartelle di pagamento riguarda invece i singoli carichi di ammontare sino a 5.000 euro.
I Soggetti interessati dal Contributo
Possono beneficiare dell’agevolazione, oltre che i soggetti titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR, i soggetti che abbiano ricavi (art. 85, comma 1, lett. a) e b) del TUIR) o compensi (art. 54, comma 1 del TUIR) non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, con un incremento quindi rispetto al “vecchio” limite di 5 milioni di euro.
Sono in ogni caso esclusi dal contributo:
- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto;
- gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.
Come si applica il contributo
Per poter beneficiare del contributo a fondo perduto deve essere rispettata la condizione:
Ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1 ° gennaio 2019).
Il calcolo dell’importo del contributo è quindi determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Tale percentuale è pari al 60%, 50%, 40%, 30% e 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente a 100.000, 400.000, 1 milione, 5 milioni e 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 (come da tabella alla fine del paragrafo).
In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.
Per i soggetti beneficiari (inclusi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020), è previsto un contributo minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Come alternativa all’erogazione diretta, a scelta irrevocabile del contribuente il contributo può essere riconosciuto, nella sua totalità, sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (non si applicano i limiti alle compensazioni).
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
% da applicare sulla differenza di ammontare medio mensile fatturato-corrispettivi 2020 e 2019 |
Ricavi/compensi 2019
|
60% |
Non superiori a 100.000 euro |
50% |
Tra 100.000 e 400.000 euro |
40% |
Tra 400.000 euro e 1 milione di euro |
30% |
Tra 1 milione e 5 milioni di euro |
20% |
Tra 5 e 10 milioni di euro |
Istanza Telematica dell'Agenzia delle Entrate
Per ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, esclusivamente in via telematica, un’ istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti.
L’istanza deve essere presentata (anche da un intermediario abilitato), a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni saranno decisi con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Con riferimento alle anticipazioni del Presidente Draghi in conferenza stampa, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, entro fine marzo, un’apposita piattaforma. I pagamenti dovrebbero iniziare dall’8 aprile, per chi ha presentato la domanda.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 25 commi 9-14 del DL 34/2020 con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, regime sanzionatorio e alle attività di controllo.
Il contributo spetta, come i precedenti, nei limiti del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.
Stralcio Automatico delle Cartelle fino a 5000 euro
Il DL Sostegni prevede uno stralcio automatico delle cartelle di pagamento in relazione ai singoli carichi di ammontare sino a 5.000 euro.
L’annullamento riguarda i singoli carichi (comprensivi di capitale, sanzioni e interessi) consegnati agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010: si deve avere riguardo, quindi, non alla data di notifica della cartella di pagamento ma al momento, antecedente, di consegna del ruolo ad opera dell’ente creditore.
I carichi sono di diritto annullati ancorché ricompresi nelle rottamazioni dei ruoli oppure nel saldo e stralcio degli omessi versamenti.
Lo stralcio automatico riguarda solo i soggetti (non solo persone fisiche ma anche giuridiche) che, nell’anno 2019, hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro.
Sono esclusi, come per l’art. 4 del DL 119/2018, i carichi inerenti a risorse proprie UE/IVA all’importazione, multe e sentenze penali di condanna, condanne della Corte dei Conti e recupero di aiuti di Stato.
Non bisogna guardare alla cartella ma al singolo ruolo. Lo stralcio, questa volta, non sarà automatico, ma avverrà secondo le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Come spesso accade in tema di condoni/definizioni, se il debitore ha già pagato il debito, non avrà diritto al rimborso delle somme versate.