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Conguaglio fiscale – Omaggi natalizi – Assegno unico – Interessi Legali

Aggiornamenti di fine anno
Circolare BFA22.050
Rif. L. 190/2014 - DDL Bilancio 2023 - Art. 12 DLgs. 230/2021- Circolare 132 INPS - MEF, Decreto 13 dicembre 2022

Con l’ultima circolare di dicembre abbiamo pensato di raccogliere quattro argomenti di forte attualità per le società e per le imprese in quanto impattanti anche per il 2023.

In particolare approfondiamo quindi: 

Fringe Benefit e conguaglio fiscale a fine anno

Per calcolare l’IRPEF corretta relativamente al periodo d’imposta i datori di lavoro a fine anno devono effettuare le operazioni di conguaglio fiscale.

Quest’ultimo deve essere effettuato entro il 28 febbraio dell’anno successivo (per il 2022, entro il 28 febbraio 2023) oppure alla data di cessazione in caso di conclusione del rapporto lavorativo. 

Il conguaglio va effettuato tra:

  • le ritenute operate sulle somme corrisposte durante l’anno, comprese le mensilità aggiuntive;
  • l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti, considerando anche le detrazioni.

Dalla fase di conguaglio può risultare un credito o un debito per il lavoratore. In caso di conguaglio a credito le ritenute operate dal datore di lavoro durante il corso del periodo d’imposta sono state maggiori rispetto all’IRPEF effettivamente dovuta e quindi le somme dovranno essere restituite al lavoratore. In caso di debito il datore dovrà trattenere e versare tale importo. 

Quest’anno le operazioni di conguaglio fiscale sono da considerare con particolare attenzione per effetto di alcune novità che riguardano i lavoratori dipendenti come quella dell’incremento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit.

In particolare, il datore di lavoro che ha riconosciuto al lavoratore un valore complessivo di fringe benefit non superiore al suddetto limite:

– dovrà restituire al lavoratore le ritenute eventualmente operate sui fringe benefit durante il corso del periodo d’imposta 2022;
– non sarà tenuto a sottoporre a tassazione il valore complessivo dei fringe benefit qualora durante il corso dell’anno non abbia applicato ritenute.

Omaggi natalizi dentro la soglia dei 3000 euro

Le erogazioni liberali concesse ai dipendenti e ai soggetti assimilati (come i collaboratori coordinati e continuativi) sono assoggettate a tassazione (art. 51 comma 1 del TUIR).

Per attenuare la disposizione il legislatore ha recentemente previsto che non siano imponibili gli omaggi ricevuti se nel periodo d’imposta 2022 non superino, insieme all’ammontare degli altri fringe benefit, i 3.000 euro, includendo in tale conteggio anche i buoni acquisto concessi dall’impresa ai dipendenti (art. 51 comma 3-bis del TUIR) e tenendo presente che il benefit si considera percepito dal dipendente.

L’impresa dovrà quindi verificare, dipendente per dipendente, l’ammontare ancora disponibile del suddetto limite di 3.000 euro, considerando che lo stesso potrebbe essere stato impiegato nel 2022 anche per altri benefit. 

Il bonus in oggetto rimane distinto dal bonus carburante (importo max 200 euro per dipendente).

Il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti è deducibile dal reddito d’impresa.

Assegno unico: erogato d'ufficio

Con la circolare 132 l’INPS ha comunicato che da marzo 2023 l’assegno unico e universale sarà rilasciato d’ufficio, senza la cioè la necessità di presentare una nuova domanda. La disposizione riguarda i soggetti richiedenti, per i quali risulti presente nell’archivio dell’INPS una domanda di assegno in corso alla data del 28 febbraio 2023, che non sia decaduta, revocata,  respinta o in stato di rinuncia (dal richiedente).

Per l’erogazione d’ufficio, l’INPS farà riferimento ai dati presenti nelle domande già acquisite e agli altri dati rilevati dall’ISEE e il beneficiario potenziale dovrà intervenire sulla domanda precompilata dall’Istituto solo ed esclusivamente nel caso in cui fosse necessario segnalare eventuali variazioni dal momento in cui queste si manifestino. 

Con riferimento all’annualità che inizia dal 1° marzo 2023 la domanda essere invece presentata, dai soggetti che non abbiano mai beneficiato dell’assegno unico ovvero che abbiano presentato domanda sino al 28 febbraio 2023, ma per i quali l’istanza sia respinta, decaduta, revocata o vi abbiano rinunciato. La domanda potrà essere inoltrata telematicamente.

Sia nel caso di domande già presentate, sia nel caso di presentazione di una nuova istanza, i richiedenti che si trovano nel 2023 in possesso dei requisiti previsti per legge, devono procedere alla presentazione della nuova DSU per l’anno 2023 per ottenere, dal mese di marzo, gli importi più elevati dell’assegno unico e universale sulla base dell’attestazione ISEE 2023. 

5 % per gli interessi legali nel 2023

Con decreto del 15 dicembre il MEF ha fissato il tasso degli interessi legali al 5% a partire dal’1 gennaio 2023.

Questo significa che il tasso di interesse legale passerà dall’1,25% (misura in vigore fino al 31 dicembre 2022) al 5%, a partire dal 1° gennaio 2023. 

Tale cambiamento impatta sugli interessi dovuti dal sostituto d’imposta al fine di regolarizzare, mediante l’istituto del ravvedimento operoso, le omissioni/irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi.

Ricordiamo infatti  che il sostituto d’imposta può sanare eventuali irregolarità entro il termine di presentazione del Modello 770 Semplificato riguardante lo stesso periodo.

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