Rif. D.Lgs. n. 120/2023
L’informativa di oggi si occupa dell’analisi del decreto legislativo 29 agosto 2023 n. 120 che è stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il testo normativo interviene, con integrazioni e modifiche, sui precedenti provvedimenti legislativi della riforma del comparto.
Le novità introdotte dal provvedimento sono rilevanti per il settore sportivo, interessando in particolare l’inquadramento civilistico degli enti sportivi professionistici e dilettantistici e la nuova disciplina del lavoro sportivo, anche dal punto di vista tributario. Questo comporta da parte degli enti un adeguamento dei propri statuti e un nuovo regolamento dei rapporti intrattenuti con le diverse figure professionali che lavorano o collaborano con l’ente.
Profili giuridici e previsioni statutarie
Le disposizioni riguardanti i requisiti per la costituzione di un’associazione o di una società sportiva dilettantistica sono oggi contenute nel d.lgs. n. 36/2021.
Il decreto in esame (D.Lgs. n. 120/2023) consente agli enti già esistenti di adeguare i propri statuti entro il prossimo 31 dicembre. In particolare le associazioni e/o società sportive hanno tempo fino al prossimo 31 dicembre 2023 per adeguare i propri statuti alle novità introdotte dal comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 36/2021; il mancato adeguamento costituisce causa di inammissibilità dell’ente sportivo al Registro nazionale delle attività sportive (R.A.S.D.) con conseguente cancellazione d’ufficio.
Per quanto riguarda i soggetti neo-costituiti, la mancata conformità dello statuto sociale a quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2021 rende inammissibile la richiesta di iscrizione nel registro di riferimento (R.A.S.D.).
Le modifiche statutarie effettuate entro il 31 dicembre 2023 per adeguarsi alle novità della riforma dello sport sono esenti dall’imposta di registro.
Evidenziamo inoltre che l’ente sportivo dilettantistico può assumere esclusivamente una delle seguenti forme giuridiche:
- associazione sportiva (con o senza personalità giuridica);
- società di capitali;
- cooperativa;
- ente del Terzo settore.
E le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono indicare:
- nella denominazione sociale la finalità sportiva;
- la ragione o la denominazione sociale dilettantistica.
Come previsto espressamente dal D.Lgs n. 120/2023 tale disposizione non riguarda gli enti del Terzo settore.
Dal punto di vista del coordinamento delle discipline, l’ente sportivo dilettantistico del Terzo settore sarà soggetto:
- sia alle disposizioni di cui al Codice del Terzo settore (C.T.S.);
- sia alle disposizioni più specifiche, di cui al D.Lgs. 36/2021 limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata e se compatibili con il Codice del Terzo settore (C.T.S.).
L’ente sportivo può assumere la forma di Ente del Terzo settore (E.T.S.) a condizione che venga esercitata, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.
In questo caso all’ente del Terzo settore, che esercita attività sportiva dilettantistica, è consentito l’esercizio di una o più attività principali, oltre a quella di organizzazione e gestione di attività sportive.
Gli altri enti sportivi, al contrario, devono svolgere come attività principale e stabile “esclusivamente” quella sportiva dilettantistica.
Nel caso delle società o delle società cooperative, che possono inquadrarsi come enti sportivi, in aggiunta alla disciplina speciale di cui al D.Lgs. n. 36/2021, resta applicabile anche l’ordinaria disciplina civilistica.
I componenti dell’organo amministrativo (amministratori) delle associazioni e società sportive dilettantistiche non possono ricoprire qualsiasi carica in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva.
L’iscrizione nello specifico registro (R.A.S.D.) consente ulteriormente di ottenere la personalità giuridica mediante l’intervento del notaio, sulla base delle disposizioni attuative che saranno emanate in futuro, ma il decreto in esame (d.lgs. n. 120/2023) ha stabilito in 10.000 euro l’ammontare del patrimonio minimo per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica attraverso l’iscrizione nel R.A.S.D.
Sul punto, mutuando quanto già prescritto per gli ETS, il patrimonio potrà comporsi di una somma liquida e disponibile oppure potrà essere costituito di beni diversi (in questo caso il notaio incaricato dovrà avvalersi di una perizia asseverata di un revisore iscritto nello specifico albo).
Le attività esercitabili e il R.A.S.D
Il D.Lgs. n. 36/2021:
- da un lato precisa meglio le caratteristiche dell’oggetto sociale;
- dall’altro introduce nuovi elementi di cui tenere conto.
In particolare, stabilisce che l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche devono essere esercitate in via stabile e principale anche se le associazioni e le società sportive possono esercitare anche attività diverse, che devono però rimanere secondarie rispetto all’oggetto principale. Inoltre precisa che l’attività sportiva dilettantistica comprende anche le attività di:
- formazione;
- didattica;
- di preparazione e assistenza all’attività sportiva;
e non solo attività esclusivamente sportive.
Nello statuto sociale, peraltro, deve essere espressamente prevista l’assenza di fini lucrativi con la conseguenza che gli eventuali utili e avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio sociale.
Sono inoltre vietate le distribuzioni, anche indirette, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a soci, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
Il divieto appena indicato viene derogato parzialmente in presenza di società e di cooperative sportive dilettantistiche, le quali possono destinare una quota, inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:
- ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’ISTAT;
- alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
Nello statuto sociale, peraltro, deve essere espressamente prevista l’assenza di fini lucrativi con la conseguenza che gli eventuali utili e avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio sociale.
Sono inoltre vietate le distribuzioni, anche indirette, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a soci, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
Il divieto appena indicato viene derogato parzialmente in presenza di società e di cooperative sportive dilettantistiche, le quali possono destinare una quota, inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti
- ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’ISTAT;
- alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
La quota di utili distribuibili è aumentata all’80% per le società sportive dilettantistiche che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari; questa previsione, però, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea.
Il Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche
L’applicazione della disciplina di favore destinata ai sodalizi sportivi dilettantistici, è legata alla presenza di due condizioni:
- il riconoscimento ai fini sportivi dell’attività svolta;
- la certificazione dell’effettiva natura dilettantistica.
La riforma dello sport, quindi, è intervenuta prevedendo:
- da un lato, che le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi direttamente da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate o degli Enti di promozione sportiva;
- dall’altro lato, possono ottenere la certificazione dell’effettiva natura dilettantistica dell’ente sportivo che avviene attraverso l’iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (R.A.S.D.), tenuto presso il Dipartimento per lo sport e operativo dal 31 agosto 2022.