Rif. Art. 1 Legge n. 178/2020 - Circolare Agenzia Entrate 23.7.2021, n. 9/E
Il credito d’imposta riguardante i beni strumentali nuovi generici (cioè quelli diversi da quelli di cui alle Tabelle A e B della Finanziaria 2017 e prorogato dalla Finanziaria 2021) è riconosciuto sia alle imprese che ai lavoratori autonomi per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020:
- fino al 31 dicembre 2022;
ovvero
- fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
Questo credito è utilizzabile in compensazione in 3 quote annuali di pari importo dall’anno di entrata in funzione del bene o in alternativa, può essere utilizzato in unica soluzione. Tale ultima possibilità risulta tuttavia limitata agli investimenti effettuati nel 2021, per i quali la “prenotazione” e la consegna sono intervenute entro il 31 dicembre 2021.
Per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 con ordine e versamento dell’acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2021, è obbligatorio l’utilizzo in 3 rate.
Quali misure per i crediti d'imposta in beni generici
Investimento 16.11.2020 – 31.12.2021 (o entro 31.12.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021):
1. Misure del:
- 10%
- 15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile
2. costi ammissibili in limite massimo di € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali).
Investimento 1.1.2022 – 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022):
- 6%
- limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali)
Con riferimento ai beni “generici” non si ha la proroga (fino al 31.12.2025 / 30.6.2026) prevista esclusivamente per i beni “Industria 4.0”.
Va evidenziato che vi è una sovrapposizione legislativa con riferimento agli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 (o 30.6.2021). In questo caso, in base ai chiarimenti presentati dall’agenzia delle entrate si devono distinguere le seguenti situazioni:
- Al 15.11.2020 si è proceduto all’ordine vincolante ed è stato versato un acconto del 20% (prenotazione): Prima Disciplina – Legge n. 160/2019 se gli investimenti sono effettuati (completati) entro il 30.6.2021 (credito d’imposta nella misura del 6%)
- Al 15.11.2020 non si è proceduto all’ordine vincolante e non è stato versato un acconto del 20% (prenotazione): Disciplina Nuova – Legge n. 178/2020 (credito d’imposta nella misura del 10% nel 2021 (o 31.12.2022) e del 6% nel 2022 (o 30.6.2023)
Modalità di utilizzo del credito
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24:
- in 5 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per l’agevolazione di cui alla Legge n. 160/2019 (codice t.: 6932);
- in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, per l’agevolazione di cui alla Legge n. 178/2020 (codice t.: 6935).
Unica Soluzione di utilizzo
L’utilizzo in compensazione in un’unica quota riguarda:
- il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali “generici” effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021, indipendentemente dal volume dei ricavi / compensi del soggetto beneficiario;
- il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali immateriali “generici” effettuati nello stesso periodo dai soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni.
La verifica del limite di ricavi / compensi va effettuata avendo riguardo a quelli conseguiti / percepiti nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene.
L’utilizzo in un’unica quota rappresenta una possibilità e, se non utilizzata, comporta la fruizione del credito in 3 quote annuali di pari importo.
Qualora il contribuente scelga di fruire del credito d’imposta in un’unica quota, il credito non utilizzato, in tutto o in parte, potrà essere riportato nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi;
In apposita circolare l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non è possibile utilizzare in un’unica quota il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel secondo anno di applicazione dell’agevolazione, ossia quelli effettuati nel 2022 (ovvero fino al 30.6.2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2022).
Infine anche per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 per i quali l’ordine e il versamento di un acconto almeno pari al 20% sono avvenuti entro il 31.12.2021, considerate alcune precisazioni legislative e dell’Agenzia, sembra da ritenersi che il credito sia utilizzabile soltanto in 3 rate.