Crisi d'Impresa: nuove procedure e strumenti
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza definisce le nuove procedure che consentono alle imprese sane che si trovano in condizioni di difficoltà finanziaria di ristrutturarsi per proseguire l’attività d’impresa evitando l’insorgenza di uno stato di insolvenza.
Le novità salienti del decreto legislativo 14/2019 riguardano:
In sintesi, a partire dal 16 marzo 2019, la società è obbligata:
- ad istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.
- ad attivarsi senza indugio, in presenza di una situazione di crisi, per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
- a nominare l’organo di controllo, se ricorrono i presupposti previsti dall’art. 2477 c.c., al fine di verificare che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa.
Gli amministratori delegati della s.r.l. sono tenuti a riferire periodicamente, al consiglio di amministrazione e ai sindaci, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.
Con decorrenza 15 Agosto 2020
diventa obbligatoria la rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e perdita di continuità aziendale:
- entra in vigore il regime di Allerta Crisi ed i relativi indicatori per individuare precocemente situazioni di potenziale crisi,
- diventano obbligatorie le procedure di attivazione e gestione dello stato di allerta crisi per prevenire casi di insolvenza,
- vengono costituiti gli organi di composizione della crisi d’impresa presso le CCIAA.
Gli strumenti di allerta sono applicati ai debitori che svolgono attività imprenditoriale esclusi le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse tra il pubblico in misura rilevante, le imprese agricole e le imprese minori. In pratica tutte le imprese con un fatturato compreso da 0 a 40 milioni.
La norma prevede, inoltre, l’attribuzione di valori soglia diversi per le imprese costituite da meno di 2 anni e le start up innovative (art. 13 comma 2).