Rif. Regolamento Europeo 2018/1912/UE
Rif. Direttiva UE 1910/2018
Nuove disposizioni per le cessioni intracomunitarie di beni
In materia di cessioni intracomunitarie, dal 1° gennaio 2020 entrano in vigore le nuove disposizioni europee che riguardano:
Obbligo di prova per cessioni intracomunitarie
In merito alle operazioni intracomunitarie, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il cedente, per beneficiare del regime di non imponibilità IVA, deve fornire le prove per dimostrare l’effettivo trasferimento di beni da uno Stato membro dell’Unione europea a un altro.
Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’indicazione in fattura del codice identificativo IVA del cessionario presente nel sistema VIES, così come la corretta presentazione degli elenchi INTRASTAT, costituiranno requisiti sostanziali affinché possa sussistere una cessione intracomunitaria non imponibile IVA.
Cessioni intracomunitarie oggetto di “prova”
Sono considerate cessioni intracomunitarie non imponibili agli effetti dell’IVA, le cessioni a titolo oneroso di beni:
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trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea dal cedente o dal cessionario (o da terzi per loro conto);
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nei confronti di cessionari soggetti passivi d’imposta ovvero nei confronti di enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all’articolo 4, D.P.R. n. 633/1972, non soggetti passivi d’imposta.
I presupposti che devono congiuntamente sussistere per la realizzazione di una cessione intracomunitaria sono i seguenti:
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un presupposto soggettivo: entrambe le parti devono avere la qualifica di soggetti passivi d’imposta ed essere residenti in differenti Stati appartenenti alla Comunità europea;
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un presupposto oggettivo: l’operazione deve avere ad oggetto il trasferimento della proprietà, a titolo oneroso, di beni mobili, o di altro diritto reale di godimento;
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un presupposto territoriale: il luogo di partenza e di destinazione dei beni deve essere situato all’interno dell’Unione europea.
Sono quindi escluse dall’ambito delle “cessioni intracomunitarie” le cessioni di beni immobili, di beni immateriali (che non possono essere trasferiti fisicamente in un altro Stato UE), nonché le cessioni di beni mobili a titolo gratuito. Allo stesso modo sono escluse dalla disciplina in esame le cessioni di beni che rimangono nel territorio dello Stato.
Documenti probatori per cessioni intracomunitarie
Per la mancata indicazione della documentazione necessaria per attestare il trasferimento fisico del bene in un altro Paese comunitario, ed allo scopo di fornire un quadro giuridico di riferimento comune chiaro e semplice da applicare, è stato adottato il Regolamento di esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE entrato in vigore il 1° gennaio 2020.
Il legislatore comunitario ha elencato le prove che, nell’ambito di una cessione intracomunitaria, il cedente deve fornire per dimostrare l’effettivo trasferimento di beni da uno Stato membro a un altro, così da poter beneficiare del regime di non imponibilità IVA.
La nuova disposizione prende in considerazione 2 fattispecie di beni:
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beni spediti/trasportati dal cedente, direttamente o tramite terzi per suo conto;
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beni spediti/trasportati dal cessionario o da terzi per suo conto
Beni trasportati dal cedente o da un terzo per suo conto
Nel caso in cui i beni siano stati trasportati dal cedente (o da un terzo per suo conto), al fine di provare l’effettivo trasferimento fisico della merce, il cedente deve essere in possesso di almeno due elementi di prova di cui al GRUPPO A) rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, oppure, in alternativa di uno qualsiasi degli elementi di prova di cui al GRUPPO A) in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al GRUPPO B) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra.
ELEMENTI DI PROVA GRUPPO A | ELEMENTI DI PROVA GRUPPO B |
Documento o una lettera CMR riportante la firma (si ritiene che si faccia riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce). | Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni
I documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni; |
Polizza di carico | Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (es. un notaio) che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione); |
Fattura di trasporto aereo. | Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro. |
Fattura emessa dallo spedizioniere. | Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro. |
La prova di avvenuta cessione intracomunitaria di beni trasportati dal venditore (o da un terzo per suo conto) è verificata quando il cedente, oltre a certificare che i beni sono stati spediti/trasportati da lui o da un terzo per suo conto, sia in possesso almeno due dei seguenti documenti (rilasciati da parti indipendenti):
- CMR debitamente firmato;
- fattura di trasporto aereo;
- fattura emessa dallo spedizioniere.
La prova di avvenuta cessione intracomunitaria dei predetti beni è verificata anche quando il cedente sia in possesso di uno dei precedenti documenti in aggiunta ad uno dei seguenti documenti:
- polizza assicurativa relativa alla spedizione/trasporto o documenti bancari relativi al pagamento della spedizione/trasporto;
- documenti rilasciati da pubblica autorità (es. notaio) a conferma dell’arrivo dei beni nel Paese di destinazione;
- ricevuta di deposito rilasciata da un depositario del Paese di destinazione.
Beni trasportati o spediti dal cessionario o da un terzo per suo conto
Nel caso in cui i beni siano stati trasportati o spediti dal cessionario (o da un terzo per suo conto) è necessario il rilascio da parte del cessionario di una dichiarazione con la quale certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione.
Tale dichiarazione deve riportare:
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la data di rilascio;
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il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
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la quantità e la natura dei beni;
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la data e il luogo di arrivo;
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nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
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l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.
Tale dichiarazione, che deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, costituisce un elemento di prova necessario ma non ancora sufficiente, in quanto il venditore dovrà essere il possesso, oltre alla descritta dichiarazione, anche di almeno due degli elementi di prova di cui al GRUPPO A), rilasciata da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra oppure di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al GRUPPO A) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al GRUPPO B) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra.
La prova di avvenuta cessione intracomunitaria di beni trasportati o spediti dall’acquirente (oda un terzo per suo conto) è verificata quando il cedente sia in possesso:
- di una dichiarazione scritta del cessionario, rilasciata entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, che attesta che i beni sono stati spediti/trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni;
- di due dei seguenti documenti non contraddittori (rilasciati da parti indipendenti):
- CMR debitamente firmato;
- Fattura di trasporto aereo;
- Fattura emessa dallo spedizioniere.
La prova di avvenuta cessione intracomunitaria dei predetti beni è altresì verificata nel caso in cui il cedente sia in possesso di
- dichiarazione scritta del cessionario
- uno dei seguenti documenti
- CMR debitamente firmato;
- Fattura di trasporto aereo;
- Fattura emessa dallo spedizioniere.
- uno dei seguenti documenti
- polizza assicurativa relativa alla spedizione/ trasporto o documenti bancari relativi al pagamento della spedizione/ trasporto;
- documenti rilasciati da pubblica autorità (es. notaio) a conferma dell’arrivo dei beni nel Paese di destinazione;
- ricevuta di deposito rilasciata da un depositario del Paese di destinazione.
Novità della direttiva UE 218/1910
La Direttiva 2018/1910 UE del 4 dicembre 2018 conferisce portata sostanziale all’iscrizione alla banca dati VIES da parte del cessionario, disponendo che, a far data 1° gennaio 2020, tra i requisiti qualificanti per la non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie, assume rilievo la circostanza che il cessionario sia un soggetto passivo identificato ai fini IVA in uno Stato membro (diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio), il quale è tenuto a comunicare al cedente il proprio numero di identificazione IVA.
In virtù della novità normativa, dal 1° gennaio 2020 gli operatori sono chiamati a richiedere al cessionario comunitario il codice identificativo IVA e verificare se lo stesso sia presente nel VIES, pena l’obbligo di emissione della fattura con IVA nazionale.
L’identificativo IVA della controparte deve, inoltre, essere riportato nell’elenco riepilogativo INTRASTAT che il cedente è tenuto ad inviare periodicamente all’Agenzia delle Dogane.
Dal 1° gennaio 2020, la non imponibilità della cessione intracomunitaria, non si applica se il cedente non ha rispettato l’obbligo di presentare un elenco riepilogativo delle operazioni unionali (modello INTRASTAT), ovvero se l’elenco da questo presentato non riporta le informazioni corrette riguardanti tale cessione: è comunque riconosciuta la possibilità per il cedente di giustificare tali violazioni secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.
Cessioni intracomunitarie in regime di call off stock
Il 2020 porta novità anche in merito all’invio di beni all’interno del territorio comunitario in regime di call off stock.
Il termine “call off stock” indica un “accordo” per il quale i beni vengono spediti o trasportati da un fornitore comunitario (o da un terzo per suo conto) ad un cliente UE, che ne detiene l’esclusiva nell’acquisto, presso un deposito di proprietà di quest’ultimo, o di un soggetto terzo, senza che ne venga però trasferita la proprietà. Quindi, al momento del trasporto dei beni verso l’altro Stato membro, il cedente conosce già l’identità dell’acquirente al quale tali beni saranno ceduti.
Dal 1° gennaio 2020, con l’entrata in vigore della Direttiva UE 1910/2018, il trasferimento da parte di un soggetto passivo, di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro in regime di call-off stock, non è più considerata una cessione intracomunitaria “presunta”, finché non avverrà il trasferimento effettivo del diritto di proprietà.
Ai fini della piena operatività, la Direttiva UE 1910/2018 dovrà essere recepita da tutti gli Stati dell’Unione.
In altri termini, solo con il prelievo da parte del destinatario dei beni si realizza una cessione intracomunitaria, effettuata dal soggetto che ha inviato la merce nell’altro Stato UE.
La “sospensione” del trasferimento effettivo dura massimo 12 mesi dall’arrivo dei beni nello Stato membro verso il quale sono stati spediti o trasportati.
Se entro 12 mesi dall’arrivo dei beni questi non sono stati ceduti al soggetto passivo cui erano destinati, il giorno successivo alla scadenza del periodo, si considera realizzato un “trasferimento a destinazione” della propria impresa, con obbligo di apertura di una posizione Iva nel Paese dove i beni sono stati inviati.
La sospensione decade anche nei seguenti casi:
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in caso di distruzione, perdita o furto dei beni.
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se i beni sono ceduti ad una persona diversa dal soggetto passivo a cui sono destinati,
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se i beni sono spediti o trasportati in un Paese diverso dallo Stato membro a partire dal quale sono stati inizialmente trasferiti,
Non ha luogo invece il trasferimento e non si realizza una cessione intracomunitaria se, da apposita annotazione nel registro, risulta che i beni, nel termine dei 12 mesi, sono rispediti allo Stato membro da cui sono partiti oppure che il soggetto passivo destinatario dei beni è stato sostituito da un altro soggetto passivo.
Il registro dei beni deve obbligatoriamente essere tenuto dai soggetti coinvolti nel call off stock.
Il soggetto che trasferisce i beni dovrà indicare nel registro:
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il valore, la descrizione e la quantità dei beni rispediti, nonché la data in cui sono restituiti i beni.
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il numero di identificazione Iva del soggetto passivo destinatario dei beni;
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lo Stato membro di partenza e la data di spedizione o di trasporto dei beni;
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lo Stato membro di destinazione dei beni, il numero di identificazione Iva del depositario, l’indirizzo del deposito e la data di arrivo dei beni al deposito;
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il valore, la descrizione e la quantità dei beni arrivati al deposito;
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il numero di identificazione Iva dell’eventuale soggetto passivo che sostituisce la persona destinataria;
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la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni ceduti, la data in cui ha luogo la cessione dei beni e il numero di identificazione Iva dell’acquirente;
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la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni, la data in cui si verifica una delle condizioni di decadenza dalla sospensione ed il relativo motivo;
Il soggetto che riceve i beni dovrà riportare sul registro le seguenti indicazioni:
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la descrizione e la quantità dei beni distrutti o mancanti e la data di distruzione, perdita o furto dei beni precedentemente arrivati al deposito o la data in cui ne è accertata la distruzione o la scomparsa.
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il numero di identificazione Iva del soggetto passivo che trasferisce i beni in regime di call-off stock;
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la descrizione e la quantità dei beni a lui destinati;
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la data in cui i beni a lui destinati arrivano al deposito;
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la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni a lui ceduti, nonché la data dell’acquisto intracomunitario di beni;
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la descrizione e la quantità dei beni e la data in cui i beni sono prelevati dal deposito per ordine del soggetto passivo che li ha trasferiti;
Infine, è stabilito l’obbligo di trasmettere negli elenchi riepilogativi Intrastat il numero identificativo Iva dei soggetti passivi destinatari dei beni spediti/trasportati in regime di call off stock.