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Cessioni di Beni e Prestazioni di Servizi nel Post Brexit

I cambiamenti nel Trattamento IVA
Circolare BFA21.016
Rif. Accordo UE - UK 24.12.2020
 - Determinazione Agenzia Dogane n. 46832/RU

La fuoriuscita di Regno Unito e Irlanda del Nord dall’Unione Europea comporta dei cambiamenti per la gestione IVA e relativi Adempimenti  con riferimento a cessioni/prestazioni tra soggetti italiani/UE e soggetti UK.

A partire dall’ 1 gennaio 2021 le cessioni/acquisti di beni che si effettuano con soggetti UK sono considerate a tutti gli effetti delle esportazioni/importazioni.

L’Irlanda del Nord fa eccezione perché solo per le cessioni/acquisti di beni continua ad applicarsi la normativa UE (mentre per i servizi segue quanto previsto per UK). Per questo è stato introdotto il nuovo Codice ISO “XIe i mod. Intra

Vendita/Acquisto di beni

Con il passaggio di Uk e Irlanda del Nord in Brexit le vendite/acquisti di beni devono essere considerate esportazioni / importazioni e quindi va fatto riferimento a quanto disposto in merito dal DPR n. 633/72. 

La situazione risulta così modificata:

A – CESSIONI DI BENI TRA SOGGETTI IVA:

  • Regime Iva fino al 31.12.2020 (Prima di Brexit): Cessione intraUE non imponibile: art. 41, DL n. 331/93;
  • Regime Iva dall’ 1.1.2021 – (Dopo Brexit): Esportazione non imponibile:  art. 8, DPR n. 633/72.

B – CESSIONI DI BENI A PRIVATI:

  • Regime Iva fino al 31.12.2020 (Prima di Brexit)  1): Cessione Interna (se non è superata la soglia o  se il cedente non ha scelto di identificarsi in UK ); 2). Cessione intraUE non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93  (se è stata superata la soglia oltre la quale scatta l’obbligo di identificazione in UK o se il cedente ha scelto di identificarsi in UK);
  • Regime Iva dall’ 1.1.2021 – (Dopo Brexit):Esportazione non imponibile:  art. 8, DPR n. 633/72.

A – ACQUISTI DI BENI TRA SOGGETTI IVA

  • Regime Iva fino al 31.12.2020 (Prima di Brexit):Acquisto intraUE imponibile IVA con applicazione del reverse charge:  art. 38, DL n. 331/93;
  • Regime Iva dall’ 1.1.2021 – (Dopo Brexit): Importazione imponibile IVA in Italia ex art. 67, DPR n. 633/72.

B – ACQUISTI DI BENI A PRIVATI:

  • Regime IVA fino al 31.12.2020 (Prima di Brexit) 1) Acquisto fuori campo IVA in Italia (è soggetto ad IVA in UK) se non è stata superata la soglia oltre la quale per il cedente UK scatta l’obbligo di identificarsi in Italia  2) se il cedente UK non ha scelto di identificarsi in Italia;
  • Regime Iva dall’ 1.1.2021 – (Dopo Brexit): Importazione imponibile IVA in Italia ex art. 67, DPR n. 633/72.

Da tenere presente che solo per l’Irlanda del Nord il regime IVA pre Brexit per cessioni/acquisti di beni  continua ad essere applicabile, anche nel 2021.

Adempimenti per vendita e acquisto di beni

Il diverso regime IVA esposto nel precedente paragrafo comporta dei cambiamenti anche per quello che concerne gli Adempimenti nelle modalità di certificazione delle cessioni/acquisti. Vediamoli riassunti:

ADEMPIMENTI CESSIONI DI BENI – SOGGETTI IVA

  • Fino al 31.12.2020 (Prima di Brexit): 1) emissione fattura non imponibile IVA ex art. 41, DL n. 331/93. 2) presentazione mod. INTRA-1bis; 3) Presentazione “esterometro” (non richiesta se emessa fattura elettronica).
  • Dall’1.1.2021 (Dopo Brexit):  1) espletamento formalità doganali (dichiarazione di esportazione, bolletta doganale, ecc.) 2) emissione fattura non imponibile IVA ex art. 8, DPR n. 633/72; 3) no presentazione “esterometro” (l’operazione è documentata da bolletta doganale).

ADEMPIMENTI CESSIONI BENI – PRIVATI UK:

  • Fino al 31.12.2020 (Prima di Brexit): 1) emissione fattura imponibile IVA se cessione interna + presentazione “esterometro” (non richiesta se emessa fattura elettronica); 2) emissione fattura non imponibile IVA ex art. 41, DL n. 331/93 se identificazione UK + presentazione mod. INTRA-1bis.
  • Adempimenti dall’1.1.2021 (Dopo Brexit):  1).espletamento formalità doganali (dichiarazione di esportazione, ecc.) 2) emissione fattura non imponibile IVA ex art. 8, DPR n. 633/72; 3) no presentazione “esterometro” (l’operazione è documentata da bolletta doganale).

ADEMPIMENTI ACQUISTO DI BENI – SOGGETTI IVA

  • Fino al 31.12.2020 (Prima di Brexit): 1) integrazione con IVA della fattura ricevuta e annotazione della stessa nel registro degli acquisti e in quello delle fatture emesse; 2) presentazione mod. INTRA-2bis; 3) presentazione “esterometro” (non richiesta se emesso documento elettronico).
  • Adempimenti dall’1.1.2021 (Dopo Brexit): 1) espletamento formalità doganali per l’immissione in libera pratica / commercio nell’UE di beni provenienti da Stati extraUE (dichiarazione doganale, assolvimento dazi / IVA in Dogana, ecc.); 2) annotazione bolletta doganale nel registro degli acquisti; 3) no presentazione “esterometro” (l’operazione è documentata da bolletta doganale).

Per gli acquisti di beni effettuati in Irlanda del Nord continuano ad essere richiesti gli adempimenti pre Brexit, anche nel 2021 e a tal fine va utilizzato il nuovo Codice ISO “XI”. 

Infine per quello che riguarda le cessioni di beni il cui trasporto/spedizione è iniziato prima del 31.12.2020 e si conclude nel 2021 si applica quanto segue:

– la cessione/acquisto si considera un’operazione all’interno di UE;
– è necessario il passaggio in Dogana per la verifica del transito di beni il cui trasporto/spedizione è iniziato nel 2020 al fine di definire se entro UE o fuori UE.

Prestazioni Servizi Generiche e relativi Adempimenti

Per ciò che concerne le Prestazioni di Servizi Generiche si applica la normativa dell’art. 7-ter, DPR n. 633/72. Quindi:

PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICHE RESE – SOGGETTI IVA

Fino al 31.12.2020 (Prima di Brexit) e anche (Dopo Brexit) cioè dall’1.1.2021:

Non soggette ad IVA in Italia (luogo di stabilimento del committente)

PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICHE RESE – PRIVATI UK

Fino al 31.12.2020 (Prima di Brexit) e anche (Dopo Brexit) cioè dall’1.1.2021:

Soggetta ad IVA in Italia –  (luogo di stabilimento del prestatore)

PRESTAZIONI DI SERVIZI “GENERICHE” RICEVUTE – SOGGETTI IVA

Fino al 31.12.2020 (Prima di Brexit) e anche (Dopo Brexit) cioè dall’1.1.2021:

 Soggetta ad IVA in Italia ( luogo di stabilimento del committente) 

PRESTAZIONI DI SERVIZI “GENERICHE” RICEVUTE – PRIVATI ITALIANI

Fino al 31.12.2020 (Prima di Brexit) e anche (Dopo Brexit) cioè dall’1.1.2021:

Non soggetta ad IVA in Italia ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 (rilevanza IVA in UK – luogo di stabilimento del prestatore) 

 

(PRESTAZIONI DI SERVIZI) ADEMPIMENTI

Il fatto che il prestatore/committente UK  diventi il soggetto extraUE comporta delle modifiche negli adempimenti  per il soggetto Italiano, anche per le prestazioni di servizi. Di conseguenza:

PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICHE RESE – ADEMPIMENTI SOGGETTI IVA:

  • Regime IVA ante Brexit (fino al 31/12/20): 1) emissione fattura senza IVA ex art. 7-ter, DPR n. 633/72, con dicitura applicazione “inversione contabile”; 2) presentazione mod. INTRA- 1quater; 3) presentazione “esterometro” (non richiesta se emessa fattura elettronica).
  • Regime IVA post Brexit (dal  1/1/2021): 1) emissione fattura senza IVA ex art. 7-ter, DPR n. 633/72, con dicitura “non soggetta” 2) presentazione “esterometro” (non richiesta se emessa fattura elettronica).

 

PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICHE RESE – ADEMPIMENTI – PRIVATI:

  • Regime IVA ante Brexit (fino al 31/12/20) e Regime IVA post Brexit (dal  1/1/2021):

1) emissione fattura imponibile IVA – art. 7-ter, DPR n. 633/72; 2)presentazione “esterometro” (non richiesta se emessa fattura elettronica).

 

PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICHE RICEVUTE – ADEMPIMENTI SOGGETTI IVA

  • Regime IVA ante Brexit (fino al 31/12/20):

1) integrazione con IVA della fattura ricevuta e annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti in applicazione del reverse charge ex art. 17, DPR n. 633/72; 2) presentazione mod. INTRA- 2quater; 3) presentazione “esterometro” (non richiesta se emessa fattura elettronica) 

  •  Regime IVA post Brexit (dal  1/1/2021):

1) emissione autofattura e annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti inapplicazione del reverse charge ex art. 17, DPR n. 633/72; 2) presentazione “esterometro” (non richiesta se emesso documento elettronico – TD17).

Rappresentante Fiscale e Rimborso Iva Estera

Per ciò che concerne i rapporti tra Stati UE ed extraUE, se un’operatore necessità di avere una posizione IVA nello Stato estero, deve provvedere alla nomina di un rappresentante fiscale.
Con riferimento alla situazione in oggetto va tuttavia considerato che l’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione 1.2.2021, n. 7/E, prevede che i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono mantenere/accedere all’identificazione diretta IVA in Italia.

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