Rif. DL n. 50/2017 - Art. 9-bis; DM 18.3.2024
L’approfondimento di oggi riguarda le cause di esclusione ISA 2024 per l’anno di imposta 2023 e l’indicazione dei codici da riportare nel mod. REDDITI 2024.
Andremo quindi ad analizzare le principali cause di esclusione, all’interno delle 14 previste dalle istruzioni dei modelli ISA 2024.
Ricordiamo inoltre che i soggetti interessati da una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA non possono accedere:
− al CPB per il biennio 2024 – 2025;
− al regime premiale.
I requisiti
Il DL n. 50/2017 e il DM 18.3.2024 individuano le fattispecie al ricorrere delle quali gli ISA non sono applicabili. Per segnalare questo va indicato un codice specifico nell’apposita casella presente a rigo RF1/ RG1/RE1 del mod. REDDITI 2024.
Per il 2023 il MEF non ha previsto nuove specifiche fattispecie di esclusione dall’applicabilità degli indici.
Non è stata inoltre confermata la causa di esclusione vigente per il 2022 relativa ai soggetti che hanno aperto partita iva dal’ 1.1.2021.
Per i contribuenti esclusi dall’applicazione degli indici non sussiste l’obbligo di compilare il modello ISA, tuttavia sussiste un’eccezione per:
- le imprese Multiattività;
- i soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo partecipanti ad un Gruppo IVA.
Per tali fattispecie i soggetti sono comunque tenuti:
- a indicare nel rigo RF1 / RG1 / RE1 del modello Redditi 2024 la specifica causa di esclusione;
- alla compilazione del mod. ISA ai fini della comunicazione dei dati senza importare le variabili precalcolate e senza effettuare il calcolo.
Ricordiamo che in presenza di una causa di esclusione, anche se necessario compilare il modello ISA, il contribuente non può accedere:
- al CPB per il 2024 – 2025;
- al regime premiale per il 2023.
Sono esclusi i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2023.
Inizio Attività – Codice 1
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che:
la causa di esclusione in esame (codice 1) può essere applicata soltanto nel periodo d’imposta per il quale è stato presentato il mod. AA7 / AA9 per la richiesta della partita IVA;
Per il periodo d’imposta successivo potrà essere invocata eventualmente la causa di esclusione relativa al non normale svolgimento dell’attività (codice 4).
In particolare un soggetto che ha iniziato l’attività nel periodo d’imposta successivo alla richiesta della partita IVA:
- indica la causa collegata con l’inizio attività (codice 1) soltanto nel periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione di inizio attività (mod. AA7 / AA9).
Secondo l’agenzia per individuare il periodo d’imposta di esclusione va fatto riferimento alla data di costituzione della società/apertura della partita IVA da parte della stessa;
- può indicare la causa connessa al non normale svolgimento dell’attività per il periodo d’imposta successivo.
Codice 2: cessazione attività
Sono esclusi i soggetti che hanno cessato l’attività nel 2023, compreso il caso di cessazione in data 31.12.2023.
Il periodo che precede la liquidazione integra la fattispecie di “cessazione dell’attività” e comporta la relativa esclusione.
Codice 3: limite ricavi e compensi
Per gli ISA DG40U (Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili), DG50U (intonacatura rivestimento, tinteggiatura e altri lavori di completamento edifici, DG69U (costruzioni), DK23U (servizi di ingegneria integrata), ai fini della determinazione del suddetto limite, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate secondo gli articoli 92 e 93 TUIR.
Codice 4: periodo di non normale svolgimento dell’attività
I soggetti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività sono esclusi dall’applicazione degli ISA.
Nelle istruzioni ISA sono riportate, a titolo esemplificativo, le seguenti situazioni:
- impresa in liquidazione ordinaria/liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- attività produttiva non iniziata in quanto:
– l’impianto per lo svolgimento dell’attività è ancora in costruzione;
– non sono state rilasciate le autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività;
– è svolta un’attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell’attività.
- interruzione attività per tutto l’anno a causa della ristrutturazione dei locali;
- periodo d’imposta in cui l’imprenditore individuale/società hanno ceduto in affitto l’unica azienda;
- sospensione attività ai fini amministrativi con comunicazione CCIAA;
- modifica attività esercitata in corso d’anno;
- interruzione attività per la maggior parte dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari;
- presenza eventi sismici.
La modifica in corso d’anno dell’attività esercitata rappresenta una causa di esclusione dagli ISA riconducibile ai soggetti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività. Tale fattispecie si verifica solo se la nuova attività rientra in un codice attività compreso in un ISA diverso dall’attività svolta in precedenza.
Ulteriori cause di esclusione
La determinazione del reddito con criteri forfetari
I soggetti che applicano il reddito con criteri forfettari sono esclusi dall’applicazione degli ISA.
In tal caso nel quadro RF/RG/RE nel modello Redditi 2024 va indicato il codice di esclusione 5.
Classificazione di una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili del modello ISA – 6.
Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili del mod. ISA 6
Questo caso si riscontra nella situazione in cui la tipologia di reddito del soggetto non consente la compilazione del relativo ISA in quanto nel modello è presente il quadro dei dati contabili non compatibile con la tipologia di reddito posseduta.
Esercizio di due o più attività d’impresa non rientranti nel medesimo ISA – 7
La fattispecie in esame si verifica per i soggetti multiattività, cioè quelli che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle considerate dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.
L’esercizio di tali attività congiuntamente all’attività prevalente non comporta l’esclusione dall’applicazione degli ISA, a nulla rilevando che le stesse siano superiori / inferiori al 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.
Enti del Terzo Settore
Sono esclusi dall’applicazione degli ISA gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa ex art. 80, D.Lgs. n. 117/2017.
L’Agenzia ha precisato che:
- l’esclusione dall’applicazione degli ISA per tali soggetti è subordinata all’autorizzazione UE che, allo stato attuale, non è stata ancora concessa;
- i contribuenti interessati da tale fattispecie sono, pertanto, tenuti all’applicazione degli ISA.
Tuttavia, la stessa Agenzia con riferimento alla predetta ipotesi, ha specificato che tali soggetti possono comunque indicare la causa di esclusione relativa alla determinazione del reddito con criteri forfetari (codice “5”) in luogo di quella espressamente dedicata al Terzo settore (codice “8”) .
Organizzazioni – Associazioni 9
Sono esclusi dall’applicazione degli ISA le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ex art. 86, D.Lgs. n. 117/2017
Analogamente alla predetta causa di esclusione applicabile agli Enti del Terzo settore che optano per la determinazione forfetaria del reddito, nella citata Circolare n. 12/E l’Agenzia ha precisato che, in assenza dell’autorizzazione UE, anche i soggetti interessati dalla fattispecie in esame sono tenuti all’applicazione degli ISA.
Tuttavia, gli stessi possono indicare la causa di esclusione relativa alla determinazione del reddito con criteri forfetari (codice “5”) in luogo di quella espressamente prevista per il Terzo settore (codice “9”).
Minimi – Forfettari
I contribuenti minimi / forfetari sono esclusi dall’applicazione degli ISA. Tali soggetti dichiarano il reddito d’impresa / lavoro autonomo utilizzando il quadro LM, nell’ambito del quale non è prevista l’indicazione di alcuna causa di esclusione (non è previsto uno specifico codice di esclusione).