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Bozza Finanziaria 2020: nuove disposizioni fiscali

Disposizioni fiscali per l'anno finanziario 2020 che potranno subire modifiche anche rilevanti
in fase di approvazione della Legge di Bilancio prevista entro la fine dell'anno corrente
Rif. Ddl Legge Bilancio 2020

Disegno di Legge di bilancio 2020

La bozza della Finanziaria 2020 che potrebbe subire modifiche anche significative in fase di approvazione, entro la fine dell’anno corrente, contiene le seguenti disposizioni di natura fiscale:

  • la conferma per il 2020 dell’aliquota IVA ordinaria del 22% e di quella ridotta del 10%;
  • la riduzione della cedolare secca dal 15% al 10% per i contratti a canone concordato;
  • la proroga della detrazione per le spese di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia;
  • la proroga al 2020 del credito d’imposta c.d. “Formazione 4.0”;
  • la previsione di specifiche misure premiali per favorire i pagamenti elettronici;
  • la rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito;
  • la rideterminazione del fringe benefit relativo alle auto aziendali;
  • la revisione dei limiti della non tassazione dei buoni pasto;
  • il riconoscimento degli oneri detraibili, ad eccezione dei medicinali e dispositivi medici, soltanto in caso di pagamenti con mezzi tracciati;
  • la revisione dell’accesso al regime forfetario;
  • l’unificazione dell’IMU – TASI.

Aliquote IVA invariate

È previsto anche per il 2020 il mantenimento dell’aliquota IVA ridotta del 10% e dell’aliquota IVA ordinaria del 22%.

Riduzione cedolare secca contratti a canone concordato

Per i contratti a canone concordato è prevista la riduzione dal 15% al 10% dell’aliquota della cedolare secca, calcolata sul canone di locazione pattuito dalle parti.

Proroga detrazione riqualificazione energetica

Con la Bozza della Finanziaria 2020 viene prorogato dal 31.12.2019 al 31.12.2020 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica regolamentati dalla Legge n. 296/2006 e relative modifiche / implementazioni, per poter fruire della detrazione del 65% – 50%.

Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2020 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

  • schermature solari;

  • micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;

  • impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Per gli interventi sulle parti comuni condominiali di riqualificazione energetica, per gli interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica è previsto il riconoscimento delle relative detrazioni per le spese sostenute fino al 31.12.2021.

Proroga detrazione recupero edilizio

La Bozza della Finanziaria 2020 proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire della detrazione del 50%, sull’importo massimo di € 96.000.

Per gli interventi di adozione di misure antisismiche su edifici ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, per gli interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall’impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori, è previsto il riconoscimento della relativa detrazione – “sisma bonus” – per le spese sostenute fino al 31.12.2021.

Proroga Detrazione “BONUS MOBILI”

Con la bozza della finanziaria 2020 viene confermato anche per il 2020 il c.d. “bonus mobili”.
La detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che nel 2020 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio:

  • iniziati a decorrere dall’1.1.2019;

  • per i quali si fruisce della relativa detrazione.

Proroga Maxi / Iper Ammortamento

La bozza del DDL della legge finanziaria 2020 contiene la proroga degli incentivi relativi agli investimenti in beni strumentali secondo il modello “Industria 4.0”: il  super ammortamento e l’iper ammortamento.

MAXI AMMORTAMENTO BENI MATERIALI

Il maxi ammortamento consiste nella possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, di incrementare il relativo costo del 30% per determinare le quote di ammortamento / canoni di leasing.

L’agevolazione è prorogata fino al:

  • 31.12.2020;

  • 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il maxi ammortamento non spetta per gli investimenti di:

  • importo complessivo superiore a € 2,5 milioni.

  • beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;

  • fabbricati e costruzioni;

  • specifici beni ricompresi nei gruppi V (industrie manifatturiere alimentari), XVII (industrie dell’energia, gas e acqua) e XVIII (industrie dei trasporti e telecomunicazioni).

IPER AMMORTAMENTO E MAXI AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI

È disposta la proroga dell’iper ammortamento, ossia della possibilità, a favore delle sole imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale, individuati dalla Tabella A allegata alla Finanziaria 2017, di incrementare il relativo costo di acquisizione.

L’agevolazione è riconosciuta, in misura differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti:

  • fino a € 2,5 milioni, 170%; 

  • da € 10 milioni a € 20 milioni, 50%

  • da € 2,5 milioni a € 10 milioni, 100%; 

L’agevolazione è prorogata per gli investimenti effettuati:

  • entro il 31.12.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

  • entro il 31.12.2020; 

È altresì prorogato, per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, il maxi ammortamento, ossia l’incremento del costo di acquisizione del 40%.

L’iper ammortamento non spetta per gli investimenti in:

  • beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;

  • fabbricati e costruzioni;

  • specifici beni ricompresi nei gruppi V (per le industrie manifatturiere alimentari), XVII (per le industrie dell’energia, gas e acqua) e XVIII (per le industrie dei trasporti e telecomunicazioni).

Credito d’imposta investimenti in progetti ambientali

Per il 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d’imposta, pari al 10% delle spese sostenute, a favore delle imprese che realizzano progetti ambientali che includono beni strumentali nuovi, acquistati dall’1.1.2017, compresi nelle Tabelle A e B, Finanziaria 2017.

L’agevolazione spetta al raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi ambientali:

  • generare incrementi di produttività a fronte di un minor utilizzo di materie prime, materiali ed energia e una minore produzione di rifiuti rispetto alle tecnologie attualmente utilizzate;

  • realizzare utilizzi alternativi dei materiali.

  • generare ridotte emissioni di carbonio da processi industriali a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività rispetto ai beni attualmente utilizzati;

  • generare ridotte emissioni inquinanti da processi industriali in aria, acqua e suolo a parità o a fronte di una minore intensità energetica o maggiore produttività ulteriori rispetto ai beni attualmente utilizzati e ai limiti già previsti dalla vigente legislazione ambientale;

L’agevolazione, di importo massimo annuo pari a € 60.000 per ciascun beneficiario, riguarda i costi di periodo funzionali al progetto ambientale riferiti a:

  • competenze tecniche e privative industriali relativi all’acquisizione di conoscenze / brevetti;

  • personale dipendente subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nel progetto ambientale.

  • consulenze specialistiche;

Per la fruizione del credito d’imposta è richiesta un’apposita certificazione:

  • dell’effettivo sostenimento delle spese, rilasciata da parte di un revisore legale dei conti;

  • della conformità del progetto di trasformazione tecnologica alle linee guida per la valutazione tecnica dei progetti adottate dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, energia e sviluppo economico sostenibile, rilasciata da un Ente di certificazione accreditato.

Il credito d’imposta

  • è ripartito in 3 quote annuali di pari importo 

  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

  • va indicato nella dichiarazione dei redditi

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’1.1 dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. 

  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP

Proroga Bonus FORMAZIONE 4.0

È disposta la proroga al 2020 del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 – bonus “Formazione 4.0” –  nel limite massimo di € 300.000 per ciascun beneficiario (per le grandi imprese il limite è ridotto a € 200.000).

La misura dell’agevolazione è differenziata a seconda della dimensione dell’impresa: 50% per le PMI, 40% per le medie imprese, 30% per le grandi imprese.

Proroga SABATINI-TER

È disposta un’integrazione all’autorizzazione di spesa per il periodo 2020 – 2025 ai fini della proroga dell’agevolazione c.d. “Sabatini – ter” consistente nell’erogazione a favore delle micro, piccole e medie imprese, di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

È altresì prevista la destinazione di una parte delle risorse a favore delle predette imprese che acquistano, anche in leasing, macchinari, impianti e attrezzature nuovi ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti / processi produttivi. In tal caso il contributo è rapportato agli interessi calcolati, convenzionalmente, sul finanziamento ad un tasso annuo pari al 3,575%.

Misure premiali pagamenti elettronici

Al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, a favore delle persone fisiche “private” maggiorenni residenti in Italia che effettuano “abitualmente” acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici è previsto un rimborso in denaro.

È demandata al MEF l’emanazione delle disposizioni attuative della nuova disposizione ed in particolare la forma di adesione volontaria, i criteri per l’attribuzione del premio, in relazione al volume / frequenza degli acquisti e gli strumenti elettronici / attività che consentono di beneficiare del premio.

Rimodulazione Oneri Detraibili in base al reddito

È prevista la rimodulazione della detrazione in base al reddito del contribuente, assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze, come segue:

  • intero importo qualora il reddito complessivo non sia superiore a € 120.000;

  • per la parte corrispondente al rapporto tra € 240.000, diminuito del reddito complessivo e € 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a € 120.000.

La detrazione compete per l’intero importo per le seguenti spese:

  • interessi passivi prestiti / mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni);

  • spese sanitarie sostenute per patologie che danno diritto all’esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria.

  • interessi passivi mutui ipotecari per l’acquisto / costruzione dell’abitazione principale;

Fringe Benefit veicoli aziendali

Per gli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti il fringe benefit tassabile è confermato nella misura del 30% dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale ammontare trattenuto al dipendente.

La predetta percentuale è aumentata:

  • al 60% per i veicoli, diversi da quelli a trazione elettrica / ibrida termoelettrica, nonchè diversi da quelli concessi in uso promiscuo ai dipendenti addetti alla vendita di agenti e rappresentanti di commercio, con di emissioni di biossido di carbonio fino a 160 g/km;

  • al 100% per i predetti veicoli in caso di emissioni superiori.

Buoni pasto mense aziendali

Non concorrono alla formazione del reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di € 4 (buoni pasto cartacei) aumentato a € 8 se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).

È confermata la non tassazione per:

  • le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro / in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro / gestite da terzi;

  • le indennità sostitutive, fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti:

    • ai cantieri edili;
    • ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
    • ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione.

Tracciabilità delle detrazioni

La detrazione IRPEF del 19% degli oneri di cui all’art. 15, TUIR è riconosciuta soltanto se la spese è sostenuta mediante versamento bancario / postale / altri sistemi di pagamento tracciabili. 

La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l’acquisto di medicinali / dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche / private accreditate al SSN.

Regime Forfettario

Sono introdotte una serie di modifiche al regime forfetario che restringono la platea dei soggetti interessati all’adozione dello stesso dal 2020. 

Le modifiche riguardano le condizioni di accesso / mantenimento del regime:

  • viene mantenuto il limite di ricavi / compensi conseguiti nell’anno precedente nella misura di € 65.000;

  • viene re-introdotto il limite (ora pari a € 20.000) relativo alle spese per lavoro (fino al 2018 fissato a € 5.000)

Non possono adottare il regime forfetario

  • i collaboratori familiari, 

  • i soci di società di persone e di srl, 

  • coloro i quali operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente,

  • coloro i quali possiedono redditi da lavoro dipendente e assimilati eccedenti € 30.000.

Sono pertanto penalizzati i dipendenti e i pensionati con redditi superiori al predetto limite i quali dal 2020 sono obbligati ad applicare il regime ordinario. 

È confermato che la limitazione non opera per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro; il soggetto che cessa il rapporto di lavoro, non può adottare il regime forfetario qualora operi prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro.

È incentivato l’utilizzo della fattura elettronica prevedendo la riduzione di un anno del termine di decadenza dall’attività di accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73.

È infine espressamente prevista la rilevanza del reddito forfetario per il riconoscimento / determinazione delle deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura tributaria.

Rivalutazione Terreni e Partecipazioni

È prevista la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;

  • partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

alla data dell’1.1.2020, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Entro il 30.6.2020 il termine occorre provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima nonchè al versamento dell’imposta sostitutiva.

L’imposta sostitutiva risulta ora fissata nelle seguenti misure:

  • 11% (invariata) per le partecipazioni qualificate;

  • 11% (in precedenza 10%) per le partecipazioni non qualificate;

  • 11% (in precedenza 10%) per i terreni.

Imposta sostitutiva PLUSVALENZE Cessioni Immobili

In caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati / costruiti da non più di 5 anni e di terreni edificabili, la bozza della finanziaria 2020 prevede la possibilità di optare – ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata (su richiesta del cedente resa al notaio) – per l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 26% (non più del 20%), in luogo della tassazione ordinaria.

Rivalutazione Beni d’impresa

È riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta. È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2022) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

  • 12% per i beni ammortizzabili;

  • 10% per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2022), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo IRES. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

Differimento Deduzione Ammortamento Avviamento

Come stabilito dalla Finanziaria 2019, le quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento / altre attività immateriali per le quali sono state stanziate attività per imposte anticipate, non ancora dedotte fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 sono deducibili come di seguito.

Periodo D’imposta Deducibilità
2019 5%
2020 3%
2021 10%
2022-2027 12%
2028-2029 5%

Ora, è previsto il differimento al 2025 e 4 periodi d’imposta successivi della deducibilità della quota del 5% riferita al 2019.

Per la determinazione dell’acconto IRES / IRAP dovuto per il 2019 non si tiene conto delle disposizioni in esame .

Unificazione IMU-TASI

A decorrere dal 2020 è soppressa l’Imposta unica comunale (UIC) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI).

La “vecchia” IMU – TASI è quindi sostituita dalla nuova IMU.

La nuova IMU è applicabile ai possessori di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli). L’imposta non colpisce l’abitazione principale / assimilata, salvo quella di categoria catastale A/1, A/8 o A/9.

Sono tenuti al versamento della nuova IMU i proprietari / titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, compreso il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di Provvedimento del Giudice.

Per gli immobili in leasing il soggetto passivo è individuato nel locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.

Il soggetto attivo dell’imposta è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio dello stesso.

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