fbpx

Pronta la BOZZA del decreto MISE sulla detrazione del 110%

Requisiti tecnici, adempimenti, prezzi e limiti di spesa da rispettare
Circolare BFA20.053
Rif. bozza del decreto MISE relativo all’ecobonus 110%

Detrazione del 110%: novità dal MISE

La bozza del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) spiega quali sono i requisiti tecnici, gli adempimenti e i limiti di spesa da rispettare relativi alla detrazione del 110%.

Il documento è composto da 12 articoli e 9 allegati che forniscono i dettagli per i lavori che iniziano dopo l’entrata in vigore del decreto stesso.

All’interno della bozza sono indicate quali sono le spese per cui spetta la detrazione e quali sono gli adempimenti da porre in essere per avere accesso all’agevolazione.

Vengono inoltre specificati i requisiti tecnici da rispettare per ogni tipo di intervento ammesso.

L’allegato B, infine, riporta i prezzari a cui fare riferimento in relazione agli specifici lavori.

Requisiti tecnici, adempimenti, prezzi e limiti

La bozza del decreto contiene le anticipazioni sull’ecobonus 110%, che è possibile consultare al seguente link.

La nuova misura dettaglia diversi aspetti tra i quali i requisiti tecnici di riferimento, gli adempimenti necessari per accedere alla detrazione e i limiti di spesa da tenere in considerazione.

Nell’articolo 2 vengono indicate le tipologie di intervento interessate:

  • interventi di riqualificazione energetica;
  • interventi sull’involucro edilizio, tra i quali rientrano la sostituzione di finestre ed infissi e le schermature solari;
  • interventi di installazione di collettori solari;
  • interventi sugli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria;
  • installazione di building automation.

Riguardo a questi ultimi interventi viene specificato che non sono compresi tra le spese ammissibili i dispositivi che permettono di interagire da remoto con tali apparecchiature, ad esempio cellulari, tablet o computer.

Per quanto riguarda i requisiti tecnici degli interventi per ridurre il rischio sismico si deve fare riferimento al decreto n. 58 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28/02/2017.

Nell’articolo 3 del decreto vengono forniti i dettagli sui limiti delle agevolazioni.

I valori della detrazione massima ammissibile ed i limiti di spesa sono suddivisi in base alla tipologia dell’intervento e sono riportati nell’allegato B.

Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di precedenti lavori, si deve tenere conto delle eventuali detrazioni già fruite.

Non è consentito, inoltre, l’accesso alla detrazione se sono stati fatti interventi dello stesso tipo, già agevolati, con lavori conclusi negli ultimi 10 anni.

I soggetti ammessi alla detrazione

L’incentivo del decreto Rilancio può essere richiesto da diversi soggetti.

La detrazione spetta:

  • alle persone fisiche;
  • ai titolari di reddito di impresa;
  • agli istituti autonomi per le case popolari.

La detrazione prevista dall’articolo 119 del Decreto Rilancio non può essere applicata alle unità immobiliari unifamiliari diverse dalle abitazioni principali.

In altre parole tali edifici devono essere la prima casa dei soggetti che intendono eseguire gli interventi.

Ad ogni modo i principali edifici per cui è pensata la misura sono i condomini.

Per quali spese spetta la detrazione

La detrazione in questione spetta in relazione alle spese di specifici interventi.

Nello specifico i lavori devono prevedere:

  • la riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi dell’involucro dell’edificio;
  • la riduzione della trasmittanza termica delle finestre comprensive degli infissi;
  • l’installazione di sistemi di schermatura solare o chiusure tecniche oscuranti mobili;
  • l’installazione di impianti per la climatizzazione invernale, la produzione di acqua calda o sistemi di building automation;
  • interventi di riduzione del rischio sismico;
  • le prestazioni professionali necessarie per provvedere agli interventi sopra elencati.

Per ognuna delle voci della lista, l’articolo 5 della bozza del decreto stabilisce quali sono gli specifici interventi funzionali all’ottenimento dei risultati elencati.

Quali sono gli adempimenti da effettuare

Nella bozza del decreto sono anche elencati gli adempimenti da porre in essere per poter beneficiare dell’ecobonus 110%.

Nello specifico l’articolo 6 contiene una lista di azioni da effettuare:

  • depositare in Comune la relazione tecnica o un provvedimento regionale equivalente;
  • acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che confermi la congruità degli interventi ai requisiti richiesti;
  • acquisire l’attestato di prestazione energetica;
  • acquisire la certificazione delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica, nei casi previsti;
  • effettuare il pagamento mediante bonifico dal quale risulti il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato;
  • trasmettere all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati da indicare negli allegati C e D;
  • trasmettere all’ENEA l’asseverazione del rispetto dei requisiti previsti dal decreto e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
  • conservare la documentazione ed esibirla all’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui sia richiesta.

Asseverazione, cessione del credito e controlli

Tra gli altri aspetti presi in considerazione nella bozza del decreto c’è quello dell’asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni.

Nel testo viene specificato che un tecnico abilitato deve verificare la rispondenza degli interventi ai requisiti richiesti, secondo quanto previsto dall’allegato A.

A tale asseverazione deve essere aggiunta la dichiarazione di congruità delle spese sostenute rispetto ai massimali di costo previsti dal decreto.

Viene inoltre dettagliato l’aspetto del trasferimento delle quote e la cessione del credito.

Nel caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale può essere trasmessa per intero all’erede.

La cessione del credito deve seguire quanto previsto dal relativo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

La bozza del decreto spiega anche quali sono le operazioni di monitoraggio, comunicazione dei risultati e controllo da parte dell’ENEA.

Ti è stato utile questo articolo? Condividilo

Articoli Correlati